Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6756 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. II, 10/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6756
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26187-2019 proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO FATTORI, e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il
05/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2020 dai Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da M.S. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il M. affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
In data 16.9.2020 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, ancorchè non notificato alla parte controricorrente, nè da questa accettato, non comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dovendosi valorizzare la circostanza che l’atto notificato dal Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità, non presenta i requisiti minimi del controricorso.
Va, di conseguenza, dichiarata l’estinzione del giudizio senza necessità di una pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte dichiara estinto ilgiudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021