Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6756 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. II, 10/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26187-2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO FATTORI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

05/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dai Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da M.S. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il M. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

In data 16.9.2020 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, ancorchè non notificato alla parte controricorrente, nè da questa accettato, non comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dovendosi valorizzare la circostanza che l’atto notificato dal Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità, non presenta i requisiti minimi del controricorso.

Va, di conseguenza, dichiarata l’estinzione del giudizio senza necessità di una pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte dichiara estinto ilgiudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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