Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6756 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7359/2014 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA N. 82,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/10/2013 R.G.N. 192/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

P.L., già dipendente del Ministero dei Lavori Pubblici in servizio presso l’Ufficio del Magistrato del Po e poi transitato presso l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) ha agito esponendo di avere ottenuto, dal Tribunale di Parma, nei confronti del Ministero e per il periodo anteriore al trasferimento ad Aipo, sentenza passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto lo svolgimento da parte sua di mansioni appartenenti alla 7ma qualifica funzionale, in luogo della 5ma di formale inquadramento, con condanna, pur nella reiezione della pretesa di attribuzione del superiore livello, al pagamento delle differenze retributive:

il P., assumendo di avere continuato a svolgere, presso l’Aipo, le medesime mansioni, agiva nei confronti di quest’ultima al fine di ottenere anche da essa il pagamento delle differenze retributive tra il livello C3 di formale inquadramento in esito al trasferimento e il livello D1;

secondo le regole di confluenza in effetti alla 7ma qualifica funzionale (poi categoria C1) del Comparto Ministeri corrispondeva il livello D1 del settore Regioni ed Autonomie Locali;

la pronuncia di accoglimento resa dal Tribunale di Mantova è stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello di Brescia, la quale ha rigettato la domanda del P.;

la Corte, pur ritenendo che le mansioni svolte dal ricorrente presso Aipo fossero le stesse già svolte dal medesimo presso il Ministero, affermava, procedendo al raffronto rispetto alle declaratorie del c.c.n.l. applicato presso l’ente di destinazione, che l’attività svolta dal P. risultasse coerente con l’inquadramento al livello C3 di ricevuto inquadramento;

avverso tale sentenza il P. ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso dell’Aipo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il P. afferma, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, nello svolgere un autonomo raffronto tra le declaratorie e le mansioni svolte, violato il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma;

il secondo motivo adduce ancora la violazione delle medesime norme per non avere i giudici di appello considerato, sempre in violazione del giudicato, che le mansioni svolte preso l’ente di destinazione erano rimaste le medesime di cui all’attività presso Aipo, violando anzi anche l’art. 112 c.p.c., per non avere nulla detto sul punto;

il terzo motivo afferma ancora la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto, in contrasto con l’accertamento definitivo del Tribunale di Parma, che il corretto livello delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente fosse corrispondente a quello di appartenenza formale presso Aipo; i motivi, stante la loro strettissima connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati;

il trasferimento del personale ministeriale agli enti locali cui sono trasferite le funzioni precedentemente accentrate è regolato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7, con rinvio (comma 4) a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della L. n. 59 del 1997, art. 7, assicurandosi il mantenimento della posizione retributiva già maturata;

l’art. 3 del conseguente D.P.C.M. 27 dicembre 2002, ha fatto ulteriore espresso rinvio, quanto al personale, al D.P.C.M. n. 446 del 2000, artt. 4,5 e 6, il quale ha assicurato, oltre al mantenimento della posizione retributiva già maturata (art. 4), la continuità del rapporto di lavoro e dell’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione di provenienza (art. 6) oltre ad un transito dal c.c.n.l. Ministeri al c.c.n.l. enti locali sulla base di apposita tabella di comparazione (art. 5);

la fattispecie ricade nella disciplina generale dell’art. 31 e, conseguentemente dell’art. 2112 c.c.;

ne deriva che, correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto, pur nel contesto della prescritta continuità del rapporto di lavoro, l’applicabilità della disciplina collettiva proprio dell’Amministrazione di destinazione, in cui la posizione C3, non presente nella tabella di confluenza è scaturita, come spiega la Corte d’Appello, da specificazione delle mansioni a livello di ente;

pertanto, dopo l’incontestato inquadramento secondo le tabelle di equiparazione, la questione delle mansioni superiori è stata affrontata nella sentenza impugnata sulla base del raffronto tra l’attività svolta e le declaratorie proprie della contrattazione da applicare presso l’ente ad quem; vale infatti il consolidato principio, affermato rispetto al qui applicabile art. 2112 c.c., per cui in caso di trasferimento di azienda e quindi anche di attività amministrativa ex art. 31 cit., presso l’ente di confluenza si applica la contrattazione collettiva ad esso pertinente (Cass. 29 settembre 2015, n. 19303; Cass. 13 maggio 2011, n. 10614, fino a Cass. 8 settembre 1999, n. 9545), rispetto alla quale è dunque da sviluppare il giudizio di raffronto tra mansioni svolte e diritti spettanti a titolo retributivo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52;

nè ha rilievo il pregresso giudicato, in quanto, come stabilito da questa Corte, nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l’acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive ed ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi esclusivamente se il lavoratore non solo alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale, ma anche a condizione che resti immutata la disciplina collettiva (Cass. 15 luglio 2018, n. 18901);

nel caso di specie la Corte d’Appello ha dato atto che, pacificamente, le mansioni svolte presso Aipo fossero quelle già accertate dal Tribunale di Parma come svolte presso il Ministero, ma è invece palese il mutamento della contrattazione collettiva di riferimento a dunque la necessità che la questione sulle mansioni superiori e le corrispondenti differenze retributive fosse valutata, proprio come ha fatto la Corte territoriale, sulla base della contrattazione propria dell’ente di destinazione;

non si è dunque determinata alcuna violazione del pregresso giudicato, nè la Corte di merito, nel decidere, ha trascurato il dato attinente allo svolgimento della medesima attività;

il punto sta invece nel fatto, in sè rimasto privo di critica, che nel nuovo sistema contrattuale quelle mansioni non esulano dalla portata della norma di sopravvenuto inquadramento, mentre eccedente, come stabilito dalla Corte territoriale, sarebbe il riconoscimento delle retribuzioni proprie del livello D1 in cui è confluita la 5a qualifica funzionale dell’ambito ministeriale;

la Corte territoriale ha infatti ampiamente e del tutto plausibilmente spiegato come le mansioni svolte dal ricorrente presso il Ministero e continuate a svolgere anche presso Aipo avessero caratteristiche (“contabilità lavori, organizzazione e gestione magazzini, collaborazione al collaudo di opere, ad attività di studio e ricerca ed alle fasi di sorveglianza ed esecuzione dei progetti, nonchè ai piani di rilevazione dati ed alla didattica, con utilizzazione si trumenti ed apparecchiature specialistiche e talora di direzione, ma per lavori “non particolarmente complessi”) che poco si attagliavano a quelle della declaratoria del funzionario tecnico D nell’ordinamento professionale Aipo, per le quali la sentenza impugnata rammenta la necessità di “elevate competenze plurispecialistiche (…) elevata complessità dei problemi” oltre a “responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi”;

sottolineando al contempo la Corte d’Appello la piena coerenza dell’attività svolta con la declaratoria della categoria C3 applicabile in Aipo;

il ricorso va dunque rigettato con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 AD ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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