Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6755 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6755
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato DE VINCENTIS UBALDO giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAS ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dei legali
rappresentanti Dott.ssa R.M. e Dott. L.
A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo
studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.T. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 29477/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,
SEZIONE SESTA CIVILE, emessa il 14/01/2005, depositata il 25/05/2005
R.G.N. 44233/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale
Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha chiesto che la Corte di
Cassazione, pronunciando in Camera di Consiglio, voglia dichiarare
inammissibile il ricorso.
Fatto
1. C.A., avverso la sentenza n. 29477/2005 resa dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale e’ stata rigettata la domanda di risarcimento danni da incidente stradale, propone ricorso per cassazione della predetta sentenza con un unico motivo;
2. Resiste l’intimata RAS S.p.A. con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso perche’ inammissibile e infondato.
3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
Diritto
Ritenuto in diritto che:
Con l’unico motivo il ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, esprimendo “dubbi e perplessita’ circa la motivazione della sentenza impugnata”, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, da una parte erano state acquisite prove documentali e testimoniali sulla dinamica del sinistro, dall’altra la stessa Compagnia di Assicurazione aveva espresso “vivo rammarico” sul mancato risarcimento, dovuto al fatto che l’assicurato “aveva disconosciuto il fatto storico”.
Avverso le sentenze di equita’ del Giudice di Pace il ricorso per cassazione per vizio di motivazione puo’ essere proposto solo se la motivazione sia assolutamente mancante o apparente o fondata su affermazioni in radicale e insanabile contraddittorieta’ (Cass., SS.UU., 1999, n. 716 e 2009, n. 564). Nella specie, il ricorrente, pur deducendo il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, si e’ limitato a contestare genericamente le conclusioni cui e’ pervenuto il Giudice di Pace, opponendo la congruita’ e la sufficienza delle prove testimoniali offerte, senza specificarne il contenuto e senza neppure indicare gli elementi di contraddittorieta’ o illogicita’ della motivazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00, di cui 700,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011