Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6755 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.15/03/2017),  n. 6755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso iscritto al n. 3153/2013 R.G. proposto da:

NOVAMACH ITALIA Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco TURCI e

dall’Avv. Alessandro FRUSCIONE, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, Via Giambattista Vico, n. 22, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

contro

FRANCO VAGO Spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana sez. staccata di Livorno n. 140/23/12, depositata il 5

giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2017 dal

Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Alessandro Fruscione che chiede dichiararsi la

cessazione della materia del contendere;

udito l’Avv. Anna Collabolletta per l’Agenzia delle entrate che

chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sorrentino Federico, che ha concluso per la cessazione

della materia del contendere e, in subordine, l’accoglimento per

quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica fiscale nei confronti della Franco Vago Spa, titolare di un deposito IVA D.L. n. 331 del 1993, ex art. 50 bis emergeva che la Novamach Italia Srl aveva omesso il versamento dell’IVA all’importazione attesa l’immissione solo virtuale di merce extra UE nel detto deposito, sicchè l’Agenzia delle dogane riprendeva a tassazione l’IVA non versata.

Il ricorso avverso l’avviso di rettifica proposto dall’importatore veniva rigettato dalla CTP di Livorno, decisione poi confermata dalla CTR della Toscana con la sentenza in epigrafe.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con sette motivi, chiedendo altresì rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267, comma 3, TFUE. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso, depositando altresì, con memoria ex art. 378 c.p.c., atto di annullamento in autotutela dell’atto impositivo.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, conv. con mod. nella L. n. 427 del 1993, e/o D.M. 20 ottobre 1997, n. 419, artt. 2, 3 e 4 recante disposizioni in materia di depositi IVA a mente dell’art. 50 bis cit., art. 16 della Sesta Direttiva IVA, art. 157 della Direttiva IVA 2006/112/CE, asserendo l’inesistenza di un obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 della Direttiva 77/388/CEE, 2 della Direttiva 2006/112/CE, 2 del Regolamento n. 1553/1989, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 17, 19,23, 25, 60 e 67, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis, per aver la CTR erroneamente escluso efficacia all’assolvimento dell’imposta mediante autofatturazione e applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, realizzando, in lesione del principio di neutralità dell’imposta, una duplicazione di imposta, confondendo le nozioni di IVA all’importazione e IVA interna, differenti quanto a sistemi di assolvimento, ma non anche sulla natura dell’imposta stessa.

3. Con il terzo motivo denuncia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riguardo alla natura e al contenuto della sentenza penale di patteggiamento n. 868 del 2008 del Tribunale di Firenze in ordine all’avvenuto assolvimento dell’imposta asseritamente evasa.

4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver statuito sul motivo di appello con cui si deduceva l’estraneità della società ricorrente per le violazioni relative alla mancata introduzione della merce nel magazzino.

5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver statuito sul motivo di appello con cui si censurava il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento e la violazione delle norme sul giusto procedimento.

6. Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5, per aver la CTR ritenuto legittimo l’impiego da parte dell’Agenzia delle dogane del procedimento di revisione ex art. 11 cit. per il recupero dell’imposta per errato utilizzo del deposito fiscale.

7. Con il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR, in ultra petizione, statuito sulle sanzioni irrogate dall’Amministrazione, non oggetto del giudizio.

8. Formula, infine, istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE con riguardo: a) se il deposito IVA istituito ai sensi della Sesta Direttiva e dalla Direttiva 2006/112/CEE sia soggetto al codice doganale comunitario; b) se, secondo la suddetta normativa unionale, la destinazione dei beni importati ad un regime di deposito diverso da quello doganale è sufficiente a consentire l’esenzione del pagamento dell’IVA all’importazione; c) se, inoltre, il quadro comunitario impedisce di ritenere corretta la prassi dell’Amministrazione di non considerare l’autofatturazione come sistema di assolvimento dell’IVA all’importazione; d) se, infine, viola il principio di neutralità dell’IVA la pretesa dello Stato di esigere l’IVA assolta in reverse charge “mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti”.

9. E’ preliminare l’esame della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

9.1. La questione è fondata.

Il giudizio, in primo luogo, ha ad oggetto solo il recupero IVA e non anche l’irrogazione di sanzioni.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha provveduto ad annullare in autotutela l’atto impositivo relativo alla dichiarazione doganale IM4S 8992 H del 19 aprile 2006.

E’ venuto meno, dunque, l’oggetto della controversia.

10. Ne deriva che la sentenza va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate attesa, da un lato, la particolarità della vicenda e, dall’altro, per essere intervenuta la decisione della Corte di Giustizia, risolutiva delle questione in diritto, nelle more del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte cassa senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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