Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6755 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. II, 10/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20051-2019 proposto da:

I.S., rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZINA

SALVATORE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da I.S. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’ I. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2 e 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di esercitare il dovere di cooperazione istruttoria senza acquisire informazioni aggiornate sul contesto interno della (OMISSIS), Paese di origine del richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe in particolare denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza tener conto del contesto esistente in (OMISSIS), con particolare riguardo alla zona meridionale del Paese.

Le due censure, che meritano di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorrente aveva dichiarato di non essere sposato; di avere una figlia nata nel (OMISSIS), convivente con la nonna paterna; di essere omosessuale; di aver appreso dalla telefonata di un conoscente, mentre stava festeggiando una promozione con alcuni amici in casa sua, di esser stato segnalato per la sua omosessualità; di aver subito interrotto il festeggiamento; di aver ricevuto la visita del capo villaggio e delle sue guardie, alla cui vista egli era fuggito; di essersi dapprima rifugiato presso un amico, poi presso la zia, nella città di (OMISSIS), dove veniva ricercato dalla locale polizia, ed infine verso la Libia, ove era stato incarcerato e torturato per alcuni mesi, e l’Italia. La storia è stata ritenuta non credibile dal Tribunale, all’esito di una valutazione non specificamente attinta dalle censure proposte dal ricorrente.

Con riferimento alla situazione esistente in (OMISSIS), il giudice di merito ha escluso la sussistenza di un contesto di violenza generalizzata rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) richiamando fonti idonee ed aggiornate (cfr. pag. 7 del decreto). Il ricorrente non richiama altre fonti informative, nè indica quale specifica informazione da esse ricavabile contraddirebbe la ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito, dimostrando la non adeguatezza, o lo scarso aggiornamento, delle informazioni da quest’ultimo utilizzate, ma si limita a fare riferimento a precedenti decisioni di altre corti territoriali, evidentemente riferite a differenti fattispecie e del tutto irrilevanti ai fini della decisione del presente ricorso. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè la nullità del decreto per vizio di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la concessione della tutela umanitaria.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale non ha ravvisato la sussistenza di profili di vulnerabilità idonei ai fini del riconoscimento della protezione in esame, considerando che il richiedente non aveva documentato un significativo inserimento nel tessuto socio-lavorativo italiano, avendo prodotto solo un contratto a tempo determinato della durata di pochi mesi, già scaduto al momento della decisione, e dando atto dell’assenza, all’esito del giudizio di bilanciamento tra le condizioni di vita in Italia e nel Paese di provenienza, di rischi di compressione dei suoi diritti fondamentali. Il ricorrente contesta genericamente tale valutazione ma non si confronta con la decisiva statuizione con cui il Tribunale ha evidenziato che egli non aveva un lavoro al momento della decisione, nè deduce alcun profilo di inserimento in Italia o allega alcun elemento concreto di pericolo derivante dal rimpatrio che il Tribunale non avrebbe considerato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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