Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6755 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 144/2014 proposto da:

N.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato SIMONA SERAFINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DIMARTINO;

– ricorrente –

contro

ASP DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 17, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO CASIMIRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANILO VALLONE;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 17, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASIMIRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANILO VALLONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1360/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/12/2012, R.G.N. 480/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 17 dicembre 2012 la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (d’ora in poi: AUSL) n. (OMISSIS) di Ragusa e in parziale accoglimento dell’appello principale di N.S., avverso la sentenza n. 338/2005 del Tribunale di Ragusa, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, “trattandosi di questione devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo” al quale rimette la causa;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in base alla L. 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3, il N. chiede – per il periodo 1976-2004 (anno di entrata in quiescenza) l’equiparazione del trattamento retributivo e normativo dello psicologo a quello dell’aiuto medico (pediatra), in ragione del pregresso riconoscimento dall’equiparazione operato con i provvedimenti di inquadramento di cui alla Delib. n. 166 del 1975, Delib. n. 277 del 1976, e Delib. n. 478 del 1976;

b) il diritto rivendicato si è perfezionato in epoca anteriore alla regola sul riparto di giurisdizione introdotta dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e poteva essere riconosciuto – avendo l’art. 14, comma 3, cit. carattere meramente ricognitivo – solo a coloro che alla data di entrata vigore del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, come psicologi avevano un inquadramento ben distinto da quello dei medici;

c) va quindi affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo nel rispetto del principio della translatio iudicii;

che avverso tale sentenza N.S. propone ricorso affidato a tre motivi e illustrato da memoria, al quale oppone difese AUSL n. 7 di Ragusa.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in tre motivi nei quali si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, con riferimento alla statuizione con la quale la Corte d’appello ha declinato la propria giurisdizione ritenendo sussistente in via esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo, in particolare:

a) con il primo motivo tale denuncia viene riferita al contrasto dell’anzidetta statuizione con la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, a partire da Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183, secondo cui per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’Amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia;

b) con il secondo motivo,in via subordinata, tale denuncia viene argomentata rilevandosi che comunque la domanda giudiziale nasce da un comportamento omissivo illecito permanente dell’Amministrazione che non mai provveduto ad applicare la L. 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3 – sull’equiparazione del trattamento retributivo e normativo dello psicologo all’aiuto medico (pediatra) – nonostante le reiterate richieste dell’interessato, con conseguente necessità di individuazione della giurisdizione facendo riferimento al momento della cessazione del suddetto illecito ovvero del rapporto di lavoro;

c) con il terzo motivo – nel quale si prospetta anche l’omessa e contraddittoria motivazione sul punto in contestazione – l’anzidetta denuncia viene riferita alla mancata giustificazione circa il riferimento effettuato dalla Corte d’appello alla giurisprudenza di legittimità, visto che rispetto ad alcune delle pronunce richiamate la Corte territoriale si è discostata perchè ha escluso del tutto la propria giurisdizione;

che ritiene il Collegio che debba essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi e di ogni altro profilo di censura;

che, come è stato ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e va qui ribadito: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’Amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (vedi, tra le tante: Cass. SU 29 dicembre 2017, n. 31230; Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8520; Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142, nonchè: Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726; Cass. SU 19 maggio 2014, n. 10918; Cass. SU 17 novembre 2015, n. 23459; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074; Cass. SU 22 marzo 2017, n. 7305).

che, nella specie, il ricorrente con la domanda azionata ha chiesto – per il periodo 1976-2004 (anno di entrata in quiescenza) – l’equiparazione del trattamento retributivo e normativo dello psicologo a quello dell’aiuto medico (pediatra), in ragione del pregresso riconoscimento dall’equiparazione operato con i provvedimenti di inquadramento di cui alla Delib. n. 166 del 1975, Delib. n. 277 del 1976, e Delib. n. 478 del 1976;

che, pertanto, egli ha dedotto un inadempimento unitario da parte della Azienda sanitaria datrice di lavoro che, seppure ha avuto inizio in epoca anteriore alla data del 30 giugno 1998, ha continuato a produrre i suoi effetti nel rapporto di lavoro alle dipendenze della Azienda fino al momento in cui il dipendente è andato in quiescenza (anno 2004);

che, quindi, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, in applicazione del suindicato principio;

che, in sintesi, in accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, in riferimento all’intero periodo controverso del rapporto di lavoro dell’attuale ricorrente, con assorbimento degli altri motivi;

che, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per l’intero periodo controverso del rapporto di lavoro. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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