Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6754 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., M.L. (OMISSIS), F.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALVIUCCI 1, presso lo studio

dell’avvocato GENTILE RUGGERO MARIA, che li rappresenta giusta delega

a margine del ricorso, unitamente all’avvocato MACCHION PAOLO giusta

procura speciale del Dott. Notaio 2011 GIUSEPPE ANNARUMMA in BRESCIA

6/11/2009, rep. n. 595 8 9828;

– ricorrenti –

contro

R.A.S. S.P.A. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ (OMISSIS) in persona

dei legali rappresentanti Dr.ssa R.M. e Dr. R.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.A., S.G.L., NUOVA MAA ASSICURAZIONI

S.P.A., MA.AL., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A.,

O.M.;

– intimati –

e sul ricorso n. 31665 del 2006 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. quale incorporante per fusione della

NUOVA MAA ASSICURAZIONI (OMISSIS) in persona del procuratore

Dott. G.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI

MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MORELLI ADRIANA giusta delega in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

M.L., FONDIARIA SAI S.P.A., MA.AL., O.

M., T.A., S.G., R.A.S.

ASSICURAZIONI S.P.A., F.A., M.G., A.

G., SCAROV DI SALVINI FRANCO SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 490/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 18/1/2006, depositata il 12/06/2006,

R.G.N. 1022/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato PAOLO MACCHION;

udito l’Avvocato BENITO PANARITI per delega dell’Avvocato GIORGIO

SPADAFORA;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale e del ricorso

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il (OMISSIS), sei o sette ore dopo un incidente stradale, M.C. mori’ per le lesioni riportate.

La causa promossa dai congiunti si concluse con l’accertamento della concorrente responsabilita’ del conducente di una vettura non identificata (nella misura del 60%), del conducente della vettura che aveva lateralmente sospinto quella sulla quale viaggiava come trasportata la M. (per il 20%) e del conducente di tale ultima vettura (per il 20%).

Con sentenza del 18.4.2003 il tribunale di Brescia condanno’ dunque i convenuti, fra i quali la Maa Assicurazioni s.p.a. (poi Milano Assicurazioni s.p.a.) per il Fondo di garanzia, a risarcire ai genitori della vittima ( M.L. ed P.A.) ed al fratello ( M.G.) i danni patiti, liquidati in Euro 514.314,14 per i primi due ed in Euro 75.000,00 per il terzo, inclusa la somma di Euro 197.544,76 loro riconosciuta iure hereditario per il danno biologico subito dalla defunta.

2.- La decisione e’ stata parzialmente riformata dalla corte d’appello di Milano con sentenza n. 490 del 12.6.2006. Per quanto in questa sede ancora interessa, la corte territoriale ha escluso tale ultima voce di danno in considerazione della brevita’ del periodo di sopravvivenza; ed ha, inoltre, ridotto gli importi per il danno da “perdita parentale” (da Euro 50.000,00 ad Euro 30.000,00 per ciascun genitore e da Euro 25.000,00 ad Euro 15.000,00 per il fratello della vittima) sul rilievo che, essendo state gia’ liquidate a titolo di “danno morale” le somme di Euro 100.000,00 per ciascun genitore e di Euro 50.000,00 per il fratello, le indicate minori somme apparivano piu’ eque, giacche’ quelle riconosciute erano talmente cospicue da identificarsi, sia pure in parte, con la sofferenza morale ricollegabile all’anzidetto diverso profilo di danneggiamento”.

3.- Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione M.L., M.G. ed F.A., affidandosi a due motivi.

Resistono con distinti controricorsi la RAS s.p.a. e la Milano Assicurazioni s.p.a., la quale ultima propone anche ricorso incidentale basato su due motivi.

Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Il ricorso principale M. – F..

2.- Col primo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonche’ ogni possibile tipo di vizio della motivazione su punto decisivo – i ricorrenti si dolgono che la corte d’appello:

a) non abbia liquidato alcunche’ per il danno morale subito dalla defunta pur avendo dichiarato di aderire al principio enunciato da Cass., n. 11601/05, secondo il quale la brevita’ del periodo di sopravvivenza alle lesioni (in quel caso di due ore), se esclude l’apprezzabilita’ ai fini risarcitori del deterioramento della qualita’ della vita in ragione del pregiudizio della salute ed e’ pertanto ostativa alla configurabilita’ del danno biologico risarcibile, non elide affatto la possibilita’ che il soggetto abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni e patire dunque una sofferenza il cui diritto al risarcimento, sotto il profilo del danno morale, era entrato a far parte del suo patrimonio quando e’ sopravvenuta la morte e puo’ dunque essere fatto valere iure hereditatis;

b) non abbia ritenuto il danno biologico e quello della perdita della vita sempre configurabili quando la morte non sia immediata, indipendentemente dal fatto che la sopravvivenza sia breve o prolungata, secondo il principio enunciato da Cass., n. 15760/06.

E’ formulato il seguente quesito di diritto: “se, nel caso di sopravvivenza per sei o sette ore dopo il fatto lesivo, debba ritenersi la sussistenza di un danno diretto della vittima; se questo sussista in tutte e tre le componenti denominate biologico, morale e tanatologico; se sia trasmissibile integralmente iure hereditatis”.

2.1.- In ordine al denunciato vizio di motivazione non sono offerte le indicazioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., sicche’ la relativa censura e’ inammissibile.

Quanto al dedotto vizio di violazione di legge deve preliminarmente rilevarsi che ne’ in ricorso ne’ in sentenza e’ detto se, in relazione alle risultanze di fatto, la defunta versasse o no in stato di coscienza durante le 6/7 ore di sopravvivenza alle lesioni (ma la Milano Assicurazioni afferma in memoria che era pacifico che fosse in coma). In tale contesto, lo scrutinio del motivo non puo’ essere condotto supponendosi una situazione di fatto (stato di coscienza della vittima) non risultante dalla sentenza e non affermata dai ricorrenti.

Non v’e’ dunque spazio per il risarcimento del danno cosiddetto “catastrofale”, il quale presuppone la consapevolezza in capo alla vittima dell’imminenza della morte o della gravissima entita’ delle lesioni subite, consentendo che il danno da sofferenza patita (“morale” nell’accezione del termine precedente a Cass,, sez. un., n. 26972/08) possa essere fatto valere iure hereditario per essere gia’ entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della sua morte (cfr., ex multis, Cass., 11601/05, 17177/07, 458/09).

Il danno non e’ infatti risarcibile (salvo che per il tempo di sopravvivenza, ma la questione non e’ neppure posta in questa sede, in relazione alla brevita’ dell’intervallo di tempo tra lesioni e decesso) sotto il profilo delle conseguenze negative della lesione sulla qualita’ della vita del soggetto direttamente inciso, che connota il danno tradizionalmente definito “biologico”. Il quale, come s’e’ piu’ volte chiarito, consegue alla lesione dell’integrita’ psico – fisica, dunque alla lesione del diritto alla salute e non alla lesione del diritto alla vita.

Diritto alla vita che, in una virtuale scala gerarchica, e’ sicuramente il primo tra tutti i diritti inviolabili dell’uomo ed e’ senza dubbio, in ogni contesto e con le piu’ variegate modalita’, ampiamente garantito, com’e’ assolutamente ovvio; ma che non e’ tuttavia suscettibile di essere tutelato, quando e’ leso da terzi che provochino la morte di chi ne e’ titolare, a favore dello stesso soggetto che lo abbia perso, appunto morendo.

Del tutto improduttive paiono le disquisizioni sul se la morte faccia parte della vita o se, contrassegnando la sua fine, essa alla vita sia estranea. Cosi’ come e’ nulla piu’ che retorico il pur frequente rilievo secondo il quale, essendo il risarcimento del danno da lesioni gravissime assai oneroso per l’autore dell’illecito ed escludendosi, per converso, la risarcibilita’ del danno da soppressione della vita a favore dello stesso soggetto di cui sia provocata la morte, allora dovrebbe paradossalmente concludersi che sia economicamente piu’ “conveniente” uccidere che ferire. Ed e’ del pari improprio l’assumere che, poiche’ la tutela minima di ogni diritto e’ quella risarcitoria (Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003), il negare la risarcibilita’ del danno da lesione del diritto alla vita a favore del soggetto stesso la cui vita sia spenta per fatto imputabile ad altri, significherebbe incorrere in intima contraddizione proprio in ordine alla tutela del primo tra tutti i diritti dell’uomo.

La questione e’ un’altra. E’ che il risarcimento costituisce solo una forma di tutela conseguente alla lesione di un diritto (o di una posizione giuridica soggettiva qualificata, pur se non assurgente al rango di diritto soggettivo); e consiste nel diritto di credito, diverso dal diritto inciso, ad essere tenuto per quanto e’ possibile indenne dalle conseguenze negative che dalla lesione del diritto derivano, mediante il ripristino del bene perduto, la riparazione, la eliminazione della perdita o la consolazione – soddisfazione – compensazione se la riparazione non sia possibile. Ora, non solo non e’ giuridicamente concepibile che sia acquisito dal soggetto che muore, e che cosi si estingue, un diritto che deriva dal fatto stesso della sua morte (chi non e’ piu’ non puo’ acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere piu’), ma e’ logicamente inconfigurabile la stessa funzione del risarcimento che, in campo civile, non e’ nel nostro ordinamento sanzionatoria (funzione garantita invece dal diritto penale), ma riparatoria o consolatoria.

E in caso di morte, esclusa ovviamente la funzione riparatoria, neppure la tutela con funzione consolatoria puo’, per la forza delle cose, essere attuata a favore del defunto.

Va data, invece, ai suoi congiunti: tecnicamente, posto che un danno e’ ingiusto se abbia leso un interesse meritevole di tutela e prevalente rispetto a quello del danneggiante, a chi abbia perso, in conseguenza della morte di una persona, la possibilita’ di godere del rapporto parentale con la persona stessa in tutte le sue possibili modalita’ attuative (Cass., sez. 3^ n. 8828/2003).

Pretendere che sia data “anche” al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire piu’ denaro ai congiunti, non essendo sostenuto da alcuno che sarebbe in linea col comune sentire o col principio di solidarieta’ che il risarcimento da perdita della vita fosse erogato agli eredi “anziche’” ai congiunti (se, in ipotesi, diversi) o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato: il risarcimento assumerebbe allora una funzione meramente punitiva, che e’ invece assolta dalla sanzione penale. E si risolverebbe in breve, come l’esperienza insegna, in una diminuzione di quanto riconosciuto iure proprio ai congiunti, che percepiscono somme comunque connesse ad un’onnicomprensiva valutazione equitativa (Cass., sez. un, n. 26972/08), sicche’ risulterebbe frustrato anche lo scopo di innalzare i limiti del risarcimento. Quand’anche lo scopo comprensibilmente perseguito dalla parte fosse, infatti, raggiunto in una causa determinata, la giurisprudenza si assesterebbe rapidamente su standards quantitativi globali anteriori all’ipotetico arresto (tuttavia non consentito, per le ragioni esposte), trattandosi pur sempre di stabilire quanto vada riconosciuto (in denaro) ai sopravvissuti per la perdita del congiunto (che e’ evento che provoca dolore e perdita del rapporto parentale), con una conversione la cui entita’ dipende dalle qualificazioni giuridiche assai meno che dalla sensibilita’ sociale e dalla cultura del momento storico in cui l’evento cade.

3.- La liquidazione equitativa a favore dei congiunti e’, infine, questione di merito, sindacabile esclusivamente sotto il profilo del vizio della motivazione.

Vizio che viene bensi’ dedotto col secondo motivo – col quale sono denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. ed insufficiente motivazione su punto decisivo – che e’ pero’ inammissibile per difetto di formulazione del quesito di diritto e delle indicazioni imposte dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il ricorso incidentale di Milano Assicurazioni s.p.a..

4.- Col primo motivo del ricorso incidentale la Milano Assicurazioni si duole dell’omessa pronuncia sulla propria domanda di restituzione, in relazione alla somma di Euro 745.078,52 versata a seguito dell’esecuzione intrapresa dai M. – F. in forza della sentenza di primo grado.

4.1.- Il motivo e’ infondato in quanto la societa’ assicuratrice (come risulta dalle sue conclusioni, trascritte a pagina 4 della sentenza) richiese la restituzione “in caso di pagamento” e non per aver pagato.

Se avesse pagato, omettendo di precisarlo nel giudizio svoltosi, potra’ comunque chiedere in separata sede la restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso.

5.- Il secondo motivo – col quale la sentenza e’ censurata per ultrapetizione e contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il massimale puo’ essere superato per rivalutazione ed interessi anche in difetto di specifica domanda da parte del danneggiato – e’ assorbito, in quanto espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, invece respinto.

Conclusioni.

6.- Entrambi i ricorsi vanno conclusivamente rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA