Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6754 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.15/03/2017),  n. 6754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso iscritto al n. 2886/2013 R.G. proposto da:

IM-EX Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco

TURCI e dall’Avv. Alessandro FRUSCIONE, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, Via Giambattista Vico, n. 22, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana sez. staccata di Livorno n. 76/10/12, depositata il 1 giugno

2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2017 dal

Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Alessandro Fruscione che chiede dichiararsi la

cessazione della materia del contendere;

udito l’Avv. Anna Collabolletta per l’Agenzia delle entrate che

chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sorrentino Federico, che ha concluso per la cessazione

della materia del contendere e, in subordine, l’accoglimento per

quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In esito a verifica fiscale nei confronti della Franco Vago Spa, titolare di un deposito IVA D.L. n. 331 del 1993, ex art. 50 bis emergeva che la Im-Ex Srl aveva omesso il versamento dell’IVA all’importazione per l’immissione solo virtuale di merce extra UE, sicchè l’Agenzia delle dogane riprendeva a tassazione l’imposta. Contro l’avviso di rettifica proponeva ricorso l’importatore avanti alla CTP di Livorno, che dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, sull’appello del contribuente, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva le doglianze in punto di rito ma rigettava nel merito la domanda.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con dieci motivi, chiedendo altresì rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267, comma 3, TFUE. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso, depositando altresì, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., atto di annullamento in autotutela dell’atto impositivo.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35 per aver la CTR omesso di censurare la decisione di primo grado che aveva riservato la decisione all’esito della discussione senza esporne i motivi e senza poi rispettare il termine di trenta giorni cui la norma impone di contenere il rinvio.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5, per aver la CTR ritenuto legittimo l’impiego da parte dell’Agenzia delle dogane del procedimento di revisione ex art. 11 cit. per il recupero dell’imposta per errato utilizzo del deposito fiscale.

3. Con il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), art. 84, comma 3 e/o artt. 220 e 221 del Regolamento n. 1992/2913/CEE per non essere applicabile l’estensione del termine con riguardo al procedimento penale a carico del legale rappresentante della Franco Vago Spa, non riferito alle operazioni relative all’accertamento in discussione.

4. Con il quarto motivo denuncia la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, conv. con mod. nella L. n. 427 del 1993, e/o del D.M. 20 ottobre 1997, n. 419, artt. 2, 3 e 4 recante disposizioni in materia di depositi IVA a mente dell’art. 50 bis cit., 16 della Sesta Direttiva IVA, 157 della Direttiva IVA 2006/112/CE, asserendo l’inesistenza di un obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale.

5. Con il quinto motivo denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riguardo alla natura e al contenuto della sentenza penale di patteggiamento n. 868 del 2008 del Tribunale di Firenze in ordine all’avvenuto assolvimento dell’imposta asseritamente evasa e alla prova dell’omessa introduzione dei beni in deposito.

6. Con il sesto motivo censura l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riguardo alla capienza del deposito valutata come esigua dalla CTR.

7. Con il settimo motivo denuncia la falsa applicazione degli artt. 2 e 10 della Direttiva 77/388/CEE, 2 della Direttiva 2006/112/CE, 2 del Regolamento n. 1553/1989, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 17, 19, 23, 25, 60 e 67, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis, per aver la CTR erroneamente escluso efficacia all’assolvimento dell’imposta mediante autofatturazione e applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, realizzando, in lesione del principio di neutralità dell’imposta, una duplicazione di imposta, confondendo le nozioni di IVA all’importazione e IVA interna, differenti quanto a sistemi di assolvimento, ma non anche sulla natura dell’imposta stessa.

8. Con l’ottavo motivo censura l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver la CTR invocato precedenti errati in diritto a sostegno della soluzione accolta.

9. Con il nono motivo denuncia la violazione delle norme in materia di giusto procedimento amministrativo per aver ritenuto inapplicabile la L. n. 241 del 1990 e la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, lamentando la lesione del diritto di difesa per non aver potuto partecipare, ponendo all’Amministrazione preventive osservazioni, al procedimento di formazione dell’atto impositivo.

10. Con decimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione per aver statuito, anzichè sulla violazione di cui al precedente motivo, in ordine al mancato rispetto del termine di 60 giorni L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7.

11. Formula, infine, istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE con riguardo: a) se il deposito IVA istituito ai sensi della Sesta Direttiva e dalla Direttiva 2006/112/CEE sia soggetto al codice doganale comunitario; b) se, secondo la suddetta normativa unionale, la destinazione dei beni importati ad un regime di deposito diverso da quello doganale è sufficiente a consentire l’esenzione del pagamento dell’IVA all’importazione; c) se, inoltre, il quadro comunitario impedisce di ritenere corretta la prassi dell’Amministrazione di non considerare l’autofatturazione come sistema di assolvimento dell’IVA all’importazione; d) se, infine, viola il principio di neutralità dell’IVA la pretesa dello Stato di esigere l’IVA assolta in reverse charge “mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti”.

12. E’ preliminare l’esame della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

12.1. La questione è fondata.

Il giudizio, in primo luogo, ha ad oggetto solo il recupero IVA e non anche l’irrogazione di sanzioni.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., nota del 23 febbraio 2017 contenente atto di annullamento in autotutela dell’atto impositivo relativo alla dichiarazione doganale IM4 219 F del 4 gennaio 2005.

E’ venuto meno, dunque, l’oggetto della controversia.

13. Ne deriva che la sentenza va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate attesa, da un lato, la particolarità della vicenda e, dall’altro, per essere intervenuta la decisione della Corte di Giustizia, risolutiva delle questione in diritto, nelle more del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte cassa senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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