Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6754 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. II, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25442-2019 proposto da:

M.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LOSCERBO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA,

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

BOLOGNA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da M.H., cittadino del (OMISSIS) il decreto n. conol. 3393/2019 del Tribunale di Bologna.

Il ricorso è fondato su cinque motivi e non è resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 nonchè il vizio di motivazione.

Le censure di cui al motivo qui in esame vengono svolte con riguardo “alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente per omessa attivazione dei poteri informativi officiosi”.

Senonchè il motivo non tiene in nessun conto gli arresti giurisprudenziali, in tema di attivazione dei poteri officiosi istruttori del Giudice nelle materia de qua.

Infatti viene del tutto eluso l’insegnamento del più recente orientamento per cui “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Cass. n. ri 27336/2018 e 14621/2020).

Per di più parte ricorrente svolge sua personale dissertazione, scevra del tutto – in assenza di specifiche allegazioni – dall’ancoraggio alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.

La stessa parte non dice se e quando si è attivata lei e su quali questioni giudice del merito non ha attivato propri poteri officiosi (che non possono essere infiniti).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17.

Viene contestata la valutazione in termini di assoluta genericità delle dichiarazioni del richiedente protezione.

La natura della questione è, quindi, totalmente fattuale e, in assenza di ogni pur dovuta a e puntuale specifica allegazione non rinvenibile nelle poche righe in consta l’esposizione del motivo, non risulta in nulla una incongrua valutazione dei fatti da parte del g Giudice del merito.

Im motivo è, dunque, inammissibile.

3.- Il terzo motivo del ricorso lamenta omessa, insufficiente o carente motivazione.

Il motivo è del tutto inammissibile sia per assenza dell’indicazione del parametro normativo processuale alla cui stregua si svolge la doglianza, sia perchè – ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 – non vì è più possibilità di dedurre mere carenze motivazionali, ma solo l’omessa motivazione su un fatto decisivo (ex plurimis: Cass. S.U. n. 8053/2014).

4.- Con il quarto motivo si deduce l’omessa, insufficiente o carente motivazione.

5.- Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente. Essi sono entrambi inammissibili.

Tanto sia per assenza dell’indicazione del parametro normativo processuale alla cui stregua si svolge la doglianza, sia perchè – ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 – non vi è più possibilità di dedurre mere carenze motivazionali, ma solo l’omessa motivazione su un fatto decisivo (ex plurimis: Cass. S.U. n. 8053/2014).

6.- Con il quinto motivo del ricorso si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge.

Si lamenta, inoltre, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Quanto a tale ultima censura di carenza motivazionale non può che rinviarsi a ciò che in precedenza si è già affermato in tema di impugnazione, in punto, di sentenza con ricorso per cassazione.

Le pretese ragioni di doglianza attengono, tutte ed in sostanza, al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno umanitario.

Tuttavia non viene neppure indicato il parametro normativo e la specifica norma di legge alla cui stregua si invoca la violazione.

La censura appare, quindi, svolta al fine di ottenere una rivisitazione fattuale nel merito ed una non più possibile revisione del ragionamento decisorio del primo Giudice.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

7.- Il ricorso deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile nel suo complesso.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando – allo stato – il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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