Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6754 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6321/2018 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

O.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Confalonieri Davide, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Italfondiario S.p.a., quale mandataria di Veltro Securitisation

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n. 74, presso

lo studio dell’avvocato Piselli Francesco, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CO.IN. Costruzioni e Iniziative S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tacito n. 10, presso lo studio dell’avvocato Santucci Roberto, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tirelli Teo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.;

– intimata –

avverso il decreto n. 64/2018 del TRIBUNALE di MONZA, del 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. contro il provvedimento del giudice delegato che aveva dichiarato nullo il mutuo fondiario di Euro 2.800.000,00 stipulato il (OMISSIS), per violazione del limite dell’80% ex art. 38 T.U.B. e Delib. CICR 22 aprile 1995 (importo erogato al (OMISSIS) Euro 2.378.400,00; perizia del (OMISSIS) a valore di mercato Euro 3.054.000,00; valore cauzionale – mortgage lending value Euro 2.443.200,00) di conseguenza escludendo il privilegio ipotecario;

1.1. sono intervenute nel giudizio Italfondiario s.p.a., mandataria di Veltro Securitisation s.r.l. (cessionaria del credito di BPER), e CO.IN. Costruzioni e Iniziative S.r.l., creditore privilegiato ipotecario;

1.2. il Tribunale di Monza ha accolto l’opposizione ed ha ammesso il credito di Euro 2.321.859,00 in via privilegiata ipotecaria, osservando che secondo Cass. 19016/2017 (in consapevole e meditato contrasto con l’orientamento precedente di Cass. 26672/2013) si ha nullità virtuale per violazione dell’art. 1418 c.c., comma 1, ed il relativo vizio genetico va verificato al momento della stipulazione del contratto, senza che possa configurarsi un’ipotesi di nullità sopravvenuta, e quindi tenendo conto non anche dell’importo erogato in data successiva (il (OMISSIS)), bensì solo di quello effettivamente erogato alla data del mutuo ((OMISSIS)) pari a Euro 1.600.000,00, inferiore all’80% del valore cauzionale di Euro 2.017.135,00 (valore di mercato degli immobili senza le opere da eseguire – pari a Euro 2.373.100,00 come da perizia di stima dell'(OMISSIS) – ridotto del 15% per ammortizzare gli elementi speculativi della vendita), ammontante ad Euro 1.613.708,00.

2. avverso detta decisione il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso Italfondiario s.p.a. e CO.IN. Costruzioni e Iniziative S.r.l. (in adesione al ricorso del fallimento).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c., sul rilievo che le perizie e gli altri documenti erano inopponibili al fallimento in quanto prive di data certa anteriore, inoltre, la stima dell'(OMISSIS) era un documento di formazione interna alla Banca e le perizie erano state formulate ai valori di pronto realizzo (cioè di mercato) non già sul valore cauzionale corrispondente a quello valutato in sede di esecuzione forzata; tra l’altro si trattava di fabbricato esistente da ristrutturare e di aree libere da edificare e, in caso di terreno da edificare, il valore sarebbe quello equivalente al costo delle opere da realizzare;

2.2. il secondo mezzo prospetta l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla eccezione di non opponibilità al fallimento delle perizie;

2.3. il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 1418 c.c. di Cass. 24675/17 e della Circolare Banca d’Italia n. 229 del 21.4.1999, in quanto, trattandosi di mutuo con erogazioni a stati di avanzamento lavori, dovevano essere considerate anche le erogazioni successive effettuate allo stesso titolo, per il valore complessivo di Euro 2.378.400,00; essendo il valore di mercato pari a Euro 3.054.000,00, ridotto del 20% per un valore cauzionale di Euro 2.433.200, l’importo erogato era superiore a limite finanziabile dell’80% (Euro 1.954.560,00);

3. preliminarmente all’esame dei motivi il Collegio rileva che all’esito dell’adunanza camerale del 17 novembre 2021, nel ricorso iscritto al n. R.G. 3791/2015, la Prima sezione civile di questa Corte (Presidente C. M., Relatore C. A.) ha rimesso la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alla questione ritenuta di massima di particolare importanza, in tema di credito fondiario, riguardante le conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 38, comma 2, ed in particolare se, in tale evenienza, il contratto debba considerarsi nullo (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), oppure se tale conseguenza non sia configurabile in assenza del carattere imperativo della norma violata;

4. trattandosi di questione rilevante ai fini della decisione, appare opportuno attendere le determinazioni del Primo Presidente.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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