Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6753 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI VILLINI 15, presso lo studio dell’avvocato MASSELLA

STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIELLO GIUSEPPE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., UFFICIO CENTRALE ITALIANO, B.A.,

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A., C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 374/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa l’11/5/2005, depositata il 01/08/2005, R.G.N. 307/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MAURIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo, terzo

e quarto il rigetto del secondo, quinto e sesto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il (OMISSIS) il trentottenne C.A., trasportato su un autocarro violentemente tamponato da un’autovettura in autostrada, riporto’ lesioni gravissime che lo costrinsero su una sedia a rotelle e gli provocarono la perdita di controllo degli sfinteri, con un’invalidita’ permanente dell’85% ed una perdita della capacita’ lavorativa del 50%.

Decidendo sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti di assicuratori e proprietari dei due mezzi coinvolti, con sentenza n. 386 del 2002 il tribunale di Salerno ritenne che l’incidente si fosse verificato per colpa esclusiva del conducente della vettura e condanno’ dunque i soli U.C.I e C.G., in solido, a pagare al C.A. la somma di Euro 263.287,5 (da rivalutarsi dalla data del fatto, oltre agli interessi) a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale.

2.- Decidendo sul gravame – tra gli altri – del C.A., con (manoscritta) sentenza n. 374 dell’1.8.2005 la corte d’appello di Salerno ha riconosciuto il danno da perdita di capacita’ lavorativa (Euro 77.675,00 alla data del fatto) negato dal primo giudice ed ha rideterminato in aumento gli importi riconosciuti per danno non patrimoniale, liquidandoli all’attualita’ (Euro 330.937,87 + 15.916,50 + 456.948,95) e disponendo la corresponsione di interessi sulle somme devalutate e progressivamente rivalutate.

Ha inoltre liquidato le spese processuali a favore del C.A. in Euro 951,00 per spese, Euro 1.971,00 per diritti ed in Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il C.A., affidandosi a sei motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed insufficienza di motivazione – il ricorrente si duole che la corte d’appello, nel liquidare il danno patrimoniale da perdita della capacita’ lavorativa sulla base del triplo della pensione sociale con riguardo alle tabelle allegata al R.D. n. 1403 del 1922, abbia detratto il 10% per scarto tra vita fisica e lavorativa senza considerare che, essendo mutata in maniera sensibile la durata della vita, quel criterio avrebbe dovuto essere adattato ai mutati valori reali posti a base delle tabelle, realizzabile mediante l’omissione del calcolo dello scarto tra vita fisica e lavorativa.

1.1.- Il primo motivo e’ fondato alla stregua del principio espresso, da ultimo, da Cass., n. 15738/2010, secondo il quale, in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidita’ permanente, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioe’ deve tenere conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, deve “attualizzare” lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo piu’ il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

La sentenza va dunque cassata sul punto con contestuale decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., aumentandosi del 10% la somma di Euro 91.656,5 liquidata dalla corte d’appello (Euro 77.675,00, maggiorata del 18,6% fino alla data della sentenza) e cosi’ determinandosi in Euro 10.500,00 la somma ulteriormente dovuta alla data della presente sentenza, incluso ogni accessorio.

2.- Col secondo motivo la sentenza e’ censurata per violazione di norme di diritto e contraddittorieta’ della motivazione su punto decisivo per avere la corte d’appello ritenuto inammissibile (e comunque infondata) la richiesta di risarcimento della voce di danno patrimoniale connessa alle esigenze di accompagnamento e di collaborazione da parte di terzi.

2.1.- La censura e’ infondata.

Non e’ sottoposta a specifico vaglio critico la corretta affermazione della corte d’appello secondo la quale se, nel giudizio di primo grado, le voci ci danno siano state specificamente indicate – come nella specie -costituisce domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., la richiesta in appello di una nuova voce di danno (nella sentenza impugnata sono richiamate Cass., nn 2869/03 e 9405/97).

Il principio – che va anche qui riaffermato – e’ consolidato, essendosi bensi’ affermato che in tema di risarcimento dei danni da responsabilita’ civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, per la sua onnicomprensivita’ esprime la volonta’ di riferirsi ad ogni possibile voce di danno; ma essendosi contestualmente anche chiarito che, nel caso in cui nell’atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, l’eventuale domanda proposta in appello per una voce non gia’ indicata in primo grado, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile (cfr., ex multis, Cass., nn. 11761/06, 3936/07, 22884/07).

Il principio si attaglia anche al caso dell’analitica indicazione delle singole voci di danno patrimoniale in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, non. valendo ad elidere la delimitazione del petitum l’affermazione “o per qualsiasi altro titolo anche se non specificamente dedotto”, che per la sua genericita’ non e’ idonea a garantire un’adeguata possibilita’ di difesa alla controparte.

3.- Col terzo motivo e’ dedotta violazione di norme di diritto per avere la corte territoriale violato il giudicato laddove ha stabilito che gli interessi sulla somma liquidata per inabilita’ totale parziale decorressero dalla data mediata tra insorgenza della inabilita’ e cessazione della stessa (23.5.1997) e quelli sulla somma liquidata per invalidita’ permanente dalla data di stabilizzazione dei postumi permanenti (14.10.1997), cosi’ modificando la decorrenza dalla data del fatto (17.1.1997) stabilita dal giudice di primo grado benche’ solo il ricorrente avesse censurato la sentenza sul punto e benche’ lo avesse fatto solo in ordine all’entita’ della liquidazione in relazione ad un troppo riduttivo valore di punto.

3.1.- La censura e’ infondata alla luce del principio enunciato da Cass., sez. un., n. 8520/2007, secondo il quale il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all’epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalita’ o tecnica liquidatoria. Ne consegue che, impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non puo’ invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell’impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalita’ di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, puo’ procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene piu’ appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore.

4.- Col quarto motivo la sentenza e’ censurata per aver liquidato le spese processuali (Euro 951,00 per spese, Euro 1.971,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari):

– riducendo senza specifica motivazione al riguardo quelle indicate nella specifica nota presentata;

violato i minimi tariffari sia in relazione al corretto scaglione di riferimento (da Euro 516.500,01 ad Euro 1.549.500,00) sia a quello inferiore (fino ad Euro 516.500,00) erroneamente considerato dal difensore.

4.1.- Il primo profilo e’ infondato in quanto, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, il giudice del merito non e’ tenuto a motivare circa la “diminuzione o riduzione di voci” tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell’ordine (Cass., nn. 22347/2007 e 21010/2010).

Il secondo e’ fondato. Lo scaglione di riferimento, in relazione alla parte ancora contestata del credito, e’ il secondo tra quelli indicati dal ricorrente. La sentenza va cassata sul punto con contestuale decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., determinandosi le somme dovute per diritti ed onorari nel doppio di quelle liquidate dalla corte d’appello, da distrarsi a favore dei procuratori che se ne erano dichiarati antistatari.

5.- Il quinto motivo investe la decisione nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale dell’U.C.I. in difetto di una procura ad hoc, sulla base dell’erroneo rilievo che, essendo stata la stessa riferita ad ogni stadio e grado del processo, dovesse intendersi conferita “anche per il giudizio conseguente all’impugnazione, eccettuata la cassazione”.

5.1.- Il motivo e’ manifestamente infondato, essendo la soluzione adottata dalla corte d’appello del tutto conforme ai consolidati principi espressi da questa corte.

Del tutto improprio e’ il riferimento del ricorrente all’insufficienza, ai fini della proposizione dell’appello incidentale, del mandato difensivo conferito per resistere all’altrui pretesa.

6.- Col sesto ed ultimo motivo il ricorrente si duole deducendo violazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione – che la corte d’appello:

a) abbia confermato la condanna dell’U.C.I. all’integrale risarcimento ma, in accoglimento dell’impugnazione incidentale, abbia affermato il diritto di rivalsa del predetto ente nei confronti del coautore del fatto illecito;

b) abbia ritenuto che era onere dell’attuale ricorrente impugnare specificamente il capo della sentenza che aveva respinto la domanda nei confronti dei coobbligati solidali C.V. e Assitalia (proprietario ed assicuratrice dell’autocarro), dei quali aveva ravvisato la concorrente responsabilita’.

6.1.- Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse sotto il primo profilo e manifestamente infondato sotto il secondo, essendo sorto dalla sentenza di primo grado e non dall’appello delle altre parti l’interesse del C.A. a coinvolgere nella condanna solidale anche gli altri convenuti, nei confronti dei quali la sua domanda era stata respinta dal tribunale.

7.- Le spese del giudizio di legittimita’ possono essere compensate, stante il solo parziale accoglimento del ricorso su aspetti del tutto secondari in relazione al valore della causa.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo e, per quanto di ragione, il quarto motivo di ricorso, rigetta le altre censure, cassa in relazione e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni della sentenza di appello, condanna solidalmente i convenuti C.G. ed Ufficio Centrale Italiano a pagare ad C.A. l’ulteriore somma di Euro 10.500,00, nonche’ ulteriori Euro 1.971,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali, agli accessori di legge ed agli interessi legali dall’1.8.2005, ai distrattari avvocati Beniamino Mastursi e Giuseppe Mauriello;

compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA