Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6753 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017), n. 6753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24373/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
CLUB 2000 s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Nicola
Badiani e Luca Del Favero, elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo in Roma alla via di Ripetta n. 258, per
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 31/17/12 depositata l’8 marzo 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017
dal Consigliere Enrico Carbone.
Udito l’Avv. Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso di CLUB 2000 s.r.l., esercente attività di ristorazione in circolo tennistico, la Commissione tributaria provinciale di Prato annullava parzialmente – con riduzione del maggior reddito al 50% l’avviso emesso nei confronti della società per recupero IRES, IRAP e IVA conseguente ad accertamento induttivo puro sull’anno d’imposta 2004.
La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello principale della società e respingeva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, annullando per intero l’avviso sul rilievo della mancanza dei presupposti dell’accertamento extracontabile e dell’impossibilità di identificare il cluster per lo studio di settore.
L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.
La società resiste mediante controricorso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia insufficiente motivazione sull’inattendibilità della contabilità aziendale e sulla pertinenza del cluster di inquadramento.
2. Il ricorso è fondato.
Ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5 si applica qui nella versione inclusiva del parametro della sufficienza motivazionale (testo anteriore al D.L. n. 83 del 2012, conv. L. n. 134 del 2012).
L’insufficienza motivazionale ricorre quando la sentenza tradisca un’obiettiva carenza espositiva nell’iter logico di formazione del convincimento (Cass. 2 febbraio 2007, n. 2272, Rv. 594690).
Il vizio ricorre nella specie.
Negando la sussistenza dei requisiti dell’accertamento induttivo puro, il giudice d’appello si è limitato ad affermare che le irregolarità “non sono tali da legittimare il disconoscimento della validità dell’intero impianto contabile”; egli non ha chiarito in alcun modo le ragioni che qualificherebbero come veniali le riscontrate irregolarità, pur concernenti sia il libro-inventari, sia il libro-matricola.
Negando l’applicabilità degli studi di settore, il giudice d’appello si è limitato ad affermare che “non è dato trovare il cluster di riferimento per classificare l’attività svolta, non equiparabile per condizioni e modalità ad altra forma di ristorazione aperta al pubblico”; egli non ha chiarito in alcun modo le ragioni che sottrarrebbero ogni ristorante di circolo al cluster degli esercizi di ristorazione.
Per entrambi gli aspetti, la motivazione si arresta sulla soglia della dimostrazione, rivelandosi parziale e insufficiente.
3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017