Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6753 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 24709/2015 R.G. proposto da:

Lotto Sport Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Depretis n. 86,

presso lo studio dell’Avvocato Laura Opilio, che la rappresenta e

difende, unitamente all’Avvocato Mauro Pizzigati, giusta procura in

calce al ricorso e all’atto di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

G. Sport Group s.p.a. in amministrazione straordinaria, in

persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via della Balduina n. 7, presso lo studio

dell’Avvocato Concetta M. Rita Trovato, che la rappresenta e

difende, unitamente all’Avvocato Andrea Carroli, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1876/2014 della Corte d’appello di Bologna

depositata il 5/8/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/1/2022 dal cons. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 357/2012, respingeva la domanda proposta da G. Sport Group s.p.a. (nel prosieguo GSG) in amministrazione straordinaria nei confronti di Lotto Sport Italia s.p.a. (nel prosieguo LSI) perché venissero revocati, ai sensi della L.Fall., art. 67, comma 2, sette pagamenti effettuati fra il (OMISSIS) e l'(OMISSIS) per un importo complessivo di Euro 672.865,55.

2. La Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’impugnazione presentata da GSG s.p.a. in a.s., ravvisava la sussistenza di una scientia decoctionis in capo a LSI s.p.a. e condannava la stessa a restituire alla procedura appellante la somma di Euro 672.865,55, oltre ad accessori e spese.

3. Per la cassazione di questa sentenza, depositata in data 5 agosto 2014, ha proposto ricorso LSI s.p.a. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso GSG s.p.a. in a.s.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 67, comma 2, artt. 2727 e 2729 c.c.: la Corte di merito – in tesi – ha considerato elemento idoneo a fondare la prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza di GSG s.p.a. ad opera di LSI s.p.a. il ricevimento di assegni postdatati, malgrado un simile elemento costituisse, a sua volta, una circostanza meramente presunta (peraltro in maniera non condivisibile) e non provata e fosse, di conseguenza, inidoneo a fondare la prova per presunzioni, per difetto del requisito della certezza.

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 67, comma 2, artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la Corte distrettuale ha reputato elemento idoneo a fondare la prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza di GSG s.p.a. in capo a LSI s.p.a. un ritardo nei pagamenti da parte della cliente che, in realtà, non risultava dimostrato.

6. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 67, comma 2, artt. 2727 e 2729 c.c., perché la Corte d’appello ha ritenuto elemento idoneo a fondare la prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza di GSG s.p.a. in capo a LSI s.p.a. l’esistenza di una struttura interna di LSI capace di disporre di informazioni idonee a dare conto dello stato di insolvenza di GSG s.p.a.; ciò sulla base di dichiarazioni rese da L.G. che, però, non era il legale rappresentante di LSI, né aveva delega, quale amministratore, a rendere l’interrogatorio formale ammesso.

Inoltre, non era condivisibile l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la relazione del Prof. B., predisposta in funzione dell’ammissione di GSG s.p.a. all’amministrazione controllata, fornisse elementi a sostegno della conoscenza dello stato di insolvenza della cliente, dato che la stessa attestava l’esistenza di una situazione di crisi superabile e non nota nella sua reale consistenza neppure ai consiglieri indipendenti e al collegio sindacale.

7. Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 67, comma 2, artt. 2727 e 2729 c.c., perché la Corte territoriale ha considerato elemento idoneo a fondare la prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza di GSG s.p.a. in capo a LSI s.p.a. le notizie di stampa dimesse dalla procedura, malgrado il contenuto degli articoli antecedenti i singoli pagamenti non fosse tale da far comprendere a LSI che la propria cliente versasse in stato di insolvenza.

8. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in presenza di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile che, con riferimento alla sentenza penale di condanna di G.E. pronunciata dal Tribunale di Rimini, ne ha ravvisato l’irrilevanza ai fini di causa pur riconoscendo che le sue risultanze valevano a supporto dei creditori, legittimandoli ad attribuire al gruppo G. una situazione apparente migliore di quella reale.

9. Le parti, con istanza congiunta presentata in data 10 gennaio 2022, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo che deve essere ancora formalizzato e hanno concordemente richiesto un rinvio dell’adunanza onde poter procedere, a seguito della formalizzazione di tale accordo, all’abbandono del giudizio.

Il collegio ritiene di aderire alla richiesta congiunta di rinvio dell’udienza, al fine di consentire alle parti di formalizzare l’accordo transattivo già raggiunto e provvedere poi all’abbandono della lite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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