Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6752 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante

in carica, per legge rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale

dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12

domicilia;

contro

C.P. elettivamente domiciliata in Caserta Corso Trieste n.

63 presso lo studio dell’Avv. Lucio Rossi;

avverso la sentenza della C.T.R. di Napoli n. 381/28/00, in data

22.01.2001, notificata in data 14.05.2001;

udita la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

lette le conclusioni scritte del P.G. Dott. Sorrentino Federico, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso in quanto manifestamente

fondato.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

QUANTO SEGUE:

Con avviso di rettifica relativo all’anno d’imposta 1992, l’Amministrazione delle Finanze recuperava a tassazione nei confronti della contribuente in epigrafe un reddito non dichiarato pari a L. 10.751.000. L’atto in questione traeva origine dai fatti emersi in occasione di una verifica della Guardia di Finanza, la quale aveva evidenziato come la contribuente avesse emesso fatture relative ad operazioni fittizie di vendita di latte di bufala, nonche’ come dette operazioni dovessero ritenersi fittizie. Cio’ in quanto, in sede di verifica, la contribuente non risultava detenere alcun animale di razza bufalina, ne’ risultava avere mai sostenuto i costi strumentali necessari all’allevamento e mungitura degli animali stessi. Tutte le circostanze appena esposte inducevano l’Amministrazione ad emettere l’atto di accertamento di cui sopra volto, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 a recuperare a tassazione quale reddito di impresa il reddito ascrivibile alle operazioni fittizie, falsamente fatturate, verificate dalla Guardia di Finanza. La contribuente impugnava innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale l’avviso in questione.

Con il ricorso introduttivo, peraltro, la contribuente non contestava il recupero a tassazione dell’importo recato dall’avviso di accertamento, sia il carattere fittizio delle operazioni fatturate, sia la qualificazione del reddito eseguita dall’Amministrazione, la quale aveva disposto il recupero a tassazione di detto reddito come “reddito di impresa” e non come “reddito agrario”, sebbene la contribuente stessa esercitasse – a suo dire – solo attivita’ agricola.

Pertanto chiedeva che fosse annullato l’avviso. Si costituiva l’Amministrazione, contestando le avverse deduzioni. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Amministrazione, evidenziando come la contribuente non avesse addotto argomentazioni o documenti attendibili in relazione alla dedotta esistenza delle mandrie e conseguente effettiva esistenza delle operazioni fatturate, nonche’ ribadendo la legittimita’ del recupero a tassazione del reddito come di impresa.

Il giudice del gravame – con la sentenza in epigrafe – rigettava l’appello, ritenendo che nel caso di specie si trattasse di impresa agricola e pertanto il relativo reddito non poteva essere sottoposto a tassazione. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte le Amministrazioni in epigrafe indicate eccependo la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 in quanto l’allevamento del bestiame nei terreni dell’azienda era effettuato con mangimi superiori di un quarto a quelli necessari per l’alimentazione del bestiame e, quindi, in base al disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 78 sottoponibili a tassazione per l’importo eccedente. Il ricorso e’ fondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di imposte sui redditi, l’attivita’ di allevamento del bestiame non puo’ essere ricondotta alla previsione del L. n. 70 del 1975, art. 29, comma 2, lett. b) e non puo’ quindi essere considerata agricola, ma industriale e commerciale, se l’allevamento non e’ effettuato con mangimi ottenuti, almeno per un quarto di quelli necessari per l’alimentazione del bestiame, dai terreni dell’azienda: in tal caso, a norma del L. n. 70 del 1975, art. 78 il reddito che eccede detto limite ha natura di reddito di impresa, l’imprenditore ha l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi carico nel periodo di imposta; l’inottemperanza a detto obbligo determina l’inattendibilita’ della contabilita’ aziendale, ponendo a carico del contribuente l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi dell’accertamento effettuato dall’Ufficio” (Cass. 20.10.2006 n. 22582).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale non si e’ attenuta a tale principio fissato da questa Corte, e, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Campania che, si atterra’ al suddetto principio, e provvedera’ anche in ordine alle spese de presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA