Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6752 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017), n. 6752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21635/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
Lavorazione Fondi FIODO s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Francesco Scardaccione e Francesco De Cristofaro, presso il cui
studio in Roma alla via R. Grazioli Lante n. 70 elettivamente
domicilia, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 108/11/11 depositata il 7 ottobre 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017
dal Consigliere Enrico Carbone;
Uditi gli Avv.ti Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente e Daniela
Muratori su delega per la controricorrente;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso di Lavorazione Fondi FIODO s.r.l., esercente attività di produzione di fondi per dischi metallici, la Commissione tributaria provinciale di Milano annullava parzialmente l’avviso emesso nei confronti della società per recupero di imposte dirette e IVA conseguente ad accertamento analitico-induttivo sull’anno 2003.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che le perdite d’esercizio dichiarate dalla società fossero effettive e non elusive.
L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
La società resiste mediante controricorso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, per non aver il giudice d’appello ben valutato l’anomalia di una gestione aziendale ripetutamente passiva.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5 (testo vigente ratione temporis, successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006 e anteriore alla L. n. 134 del 2012) deve specificare il “fatto” controverso e decisivo sul quale la motivazione si assume viziata, dunque non un punto o una questione, ma un vero fatto, principale o secondario (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805, Rv. 616733; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457, Rv. 623584).
Nel caso, la specificazione fattuale manca palesemente, giacchè la doglianza investe l’esito complessivo del ragionamento decisorio sull’effettività delle perdite d’esercizio, ciò che tradisce l’attesa di una riedizione del giudizio in fatto, estranea alla funzione istituzionale dell’organo di legittimità (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024, Rv. 622001; Cass. 7 gennaio 2014, n. 91, Rv. 629382).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 93, art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello esonerato la società dall’onere di fornire prova contraria alla valenza indiziaria dell’antieconomicità della gestione passiva.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile per l’attribuzione dell’onere e non per la valutazione della prova (Cass. 5 settembre 2006, n. 19064, Rv. 592634; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907).
Nella specie, il giudice d’appello non ha in alcun modo alterato la distribuzione dell’onere probatorio, ma ha solo ritenuto che le perdite d’esercizio non celassero una sottofatturazione, bensì fossero perdite veraci, e di ciò ha trovato conferma in numerosi elementi fattuali (richiesta della società di accedere alla cassa integrazione ordinaria, istanza di rivalutazione dei cespiti patrimoniali, apporto finanziario dei soci in conto capitale).
Allora, sotto l’apparenza di una censura per violazione di legge, il mezzo è diretto alla riconsiderazione nel merito di questi elementi fattuali.
3. I motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili e le spese del giudizio di legittimità devono essere regolate per soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017