Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6751 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S.P. (OMISSIS), P.L.

(OMISSIS), K.C. (OMISSIS), M.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORDOLA MICHELE

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UBI ASSICURAZIONI S.P.A. gia’ BPU ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS)

in persona del direttore generale e legale rappresentante p.t.

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.

COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARINI LUCIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUGAZZA GUIDO giusta

delega in calce al controricorso;

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato TALARICO DOMENICO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PERONACE ASA, FIORE FULVIO

giusta delega a margine del controricorso; ZURICH INSURANCE COMPANY

S.A. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante Dr. T.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5,

presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GELPI VITTORIO giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CA.NU., PE.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2628/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 2/10/2008, depositata il 03/11/2008,

R.G.N. 3857/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato MICHELE CORDOLA;

udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI per delega dell’Avvocato LUCIA

MARINI;

udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;

udito l’Avvocato MASSIMO GIZZI per delega dell’Avvocato ASA PERONACE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L., K.C., C.P.S. e M.A. adivano il Tribunale di Como chiedendo che D. C., Ca.Nu., Pe.An., BPU Assicurazioni s.p.a. e Zurich Insurance Company s.a. fossero condannati, in via solidale, a risarcire loro tutti i danni subiti in seguito ad un incidente stradale.

Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle domande contestando la ricostruzione dell’incidente fatta dagli attori.

La BPU agiva in via di rivalsa nei confronti del proprio assicurato d.C., per le somme al cui pagamento fosse stata eventualmente condannata, in quanto quest’ultimo aveva guidato la motocicletta senza avere la relativa patente.

Con sentenza del 25 giugno / 23 luglio 2007 il Tribunale di Como respingeva le domande attrici e compensava integralmente le spese del giudizio.

Il Tribunale sosteneva che la responsabilita’ esclusiva del sinistro era dell’attrice P.L. ed escludeva qualsiasi responsabilita’ di Ca.Nu. con il quale la prima si era scontrata.

Avverso la sentenza proponevano appello gli attori.

La UBI Assicurazioni (succeduta alla BPU Assicurazioni) e Zurich resistevano all’appello chiedendo la conferma della decisione impugnata.

d.C. si costituiva chiedendo la conferma nel merito della sentenza e proponeva appello incidentale relativamente al capo con il quale erano state compensate le spese di lite.

Ca.Nu. e Pe.An. non si costituivano.

La Corte d’Appello di Milano confermava integralmente la decisione del Tribunale che aveva ritenuto responsabile esclusiva dell’incidente la motociclista P.L. la quale, percorrendo la strada statale dei (OMISSIS) a velocita’ elevata in posizione di sorpasso e oltre la striscia longitudinale continua, aveva dapprima urtato la motocicletta condotta da D.C., che si era riportata sulla corsia di destra (avendo avvistato una pattuglia della Polstrada) e quindi contro un autocarro che procedeva in senso inverso, riportando lesioni gravissime.

I Giudici d’Appello sottolineavano che doveva escludersi qualsiasi responsabilita’ del conducente dell’autocarro che procedeva regolarmente nel suo senso di marcia. Lo stesso doveva dirsi per quanto riguarda il D.C., che si era riportato a destra nella propria corsia, dopo aver frenato.

Tale comportamento doveva considerarsi del tutto prevedibile, mentre irrilevante appariva la circostanza che il medesimo D.C. fosse privo di patente per la guida della motocicletta. Era infatti preciso onere della P.L. prestare la dovuta attenzione e tenere la distanza di sicurezza dalla motocicletta del D.C. che la precedeva.

La Corte d’Appello di Milano rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale.

Proponevano ricorso per cassazione P.L., K.C., C.P.S., M.A. con cinque motivi. Gli stessi presentavano memoria.

Resistevano con controricorso Ubi Assicurazioni s.p.a., Zurich Insurance Company e D.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunciano Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del combinato disposto dell’art. 149 C.d.S., dell’art. 154 C.d.S., comma 5 e dell’art. 140 C.d.S. (capo 3^. 2 della sentenza impugnata).

Sostiene in particolare parte ricorrente che l’infrazione dell’art. 154 C.d.S., comma 5 commessa dal conducente del veicolo tamponato, e’ rilevante ai fini del concorso di responsabilita’ tra costui e il conducente del veicolo tamponante che non ha osservato la distanza di sicurezza.

Il motivo deve essere rigettato.

Il conducente di un veicolo deve essere infatti in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con quello che lo precede, per cui l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Nel caso di specie P.L. non ha fornito la prova che il mancato, tempestivo arresto della motocicletta da lei condotta (e la conseguente collisione) siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lei non imputabili.

Con il secondo motivo si denuncia “Grave insufficienza della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa fatti controversi e decisivi per il giudizio: le singolari caratteristiche della manovra in violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 5, la prova di concausa del tamponamento non imputabile al tamponante (capi 3^.1 e 3^.3 sentenza app. Milano)”.

Sostiene la ricorrente che i fatti controversi sui quali la sentenza impugnata risulta avere motivazione gravemente insufficiente sono sia la non abilitazione del tamponante alla guida di motocicli; sia l’illecito sorpasso, in esecuzione al momento del sinistro; sia la manovra eseguita dal tamponato, con violazione dell’art. 154 C.d.S., comma 5.

Il motivo e’ infondato.

L’impugnata sentenza ha infatti esaminato i punti di cui sopra e la relativa motivazione, seppur sintetica, e’ senz’altro congrua.

Con il terzo motivo si denuncia “Vizio di omissione di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5: “non risulta trattata in alcun modo”, nella sentenza, la questione giuridica posta dagli appellanti: co-sorpasso donde applicazione dello art. 148 C.d.S., comma 3”.

Precisa parte ricorrente che il fatto controverso sul quale la motivazione e’ stata omessa e’ il co-sorpasso in esecuzione, al momento del sinistro, da parte del motociclista poi rimasto tamponato e della motociclista tamponante e la conseguente questione dell’applicabilita’, a tutela dell’infortunata ricorrente, dell’art. 148 C.d.S., comma 3, con la finale conseguenza della configurabilita’ di colpa concorrente, a carico del resistente d.C..

Il motivo e’ infondato.

L’impugnata sentenza ha infatti preso in considerazione la fattispecie di cui all’art. 148 C.d.s., precisando che era prevedibile che il D.C. compisse una manovra di rientro, rallentando, nella propria corsia e che di conseguenza la seconda motociclista avrebbe dovuto osservare la distanza di sicurezza e prestare la massima attenzione a quello che avveniva davanti a lei.

Con il quarto motivo si denuncia “Vizio di omissione di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5: omessa trattazione di tre questioni giuridiche poste dagli appellanti: a) mancata risposta di Ca. all’interrogatorio formale sulla velocita’ da lui tenuta; b) mancata esecuzione, da parte di Ca., di manovra di emergenza; c) rigetto implicito, totalmente immotivato, della richiesta di c.t.u. cinematica”.

Il motivo e’ infondato per le seguenti ragioni.

Quanto al punto a). La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non e’ infatti affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell’effetto automatico di ficta confessio ricollegato a tale vicenda dall’abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facolta’, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non e’ suscettibile di censure in sede di legittimita’ (Cass., 28.9.2009, n. 20740).

Quanto al punto c). La consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilita’ delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego puo’ anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass., 5.7.2007, n. 15219). Nella specie l’impugnata sentenza ha chiarito di ritenere sufficienti gli elementi acquisiti e non necessaria la perizia cinematica ed ha dunque motivato sul punto. Quanto all’omissione di manovra d’emergenza b) si osserva che tale aspetto e’ stato indirettamente affrontato in sede di esame della dinamica del sinistro e che comunque, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non e’ tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a base della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti e le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass., 20.11.2009, n. 24542).

Con il quinto motivo si denuncia infine “Grave insufficienza della motivazione ex art. 360 c.p.c. circa fatti controversi e decisivi per il giudizio: mancata tenuta della destra rigorosa da parte del conducente Ca.; sua velocita’ di marcia non consentita e pericolosa. (Intero capo 4^ della sentenza impugnata)”.

Parte ricorrente critica in particolare il punto in cui la sentenza afferma che il conducente dell’autocarro rispettava l’obbligo della destra rigorosa e sottolinea l’insufficienza della motivazione sulla velocita’ di tale mezzo.

Anche quest’ultimo motivo deve essere rigettato.

L’impugnata sentenza contiene infatti un’ampia e convincente motivazione, immune da vizi logici o giuridici, sia sul rispetto della destra da parte dell’autocarro, sia sulla sua velocita’, mentre il ricorso, lungi dal dimostrare una insufficiente motivazione propone sostanzialmente una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro.

Si osserva infatti che e’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e percio’ in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione (Cass., 26.3.2010, n. 7394).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, mentre la particolarita’ della fattispecie concreta e della situazione delle parti inducono a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA