Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6751 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21253/2012 R.G. proposto da:

LORAN s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro

Giovannini e Stefano Di Meo, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma alla via G. Pisanelli n. 2, per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 54/10/12 depositata il 27 marzo 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone;

Uditi gli Avv.ti Stefano Di Meo per la ricorrente e Fabrizio Urbani

Neri per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di LORAN s.r.l., impresa attiva nel settore siderurgico, la Commissione tributaria provinciale di Livorno annullava l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società in applicazione degli studi di settore per recupero IRES, IRAP e IVA anno d’imposta 2004.

La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello erariale, ritenendo che l’accertamento non fosse stato fondato unicamente sullo studio di settore – come invece affermato dal primo giudice -, ma avesse considerato un più vasto quadro indiziario, esposto al contraddittorio endoprocedimentale.

LORAN s.r.l. ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies; il secondo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

I motivi vanno trattati insieme per connessione: essi lamentano che il giudice d’appello abbia errato in diritto e mal motivato in fatto, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento malgrado questo solo formalmente avesse valutato le controdeduzioni allo studio di settore, in realtà disattendendole con argomenti circolari.

2. I motivi sono inammissibili.

La procedura di accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito, bensì nasce dal contraddittorio obbligatoriamente attivato col contribuente, le cui deduzioni giustificative onerano l’ufficio a integrare la motivazione dell’atto impositivo con le ragioni per le quali tali deduzioni sono disattese (Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26635, Rv. 610691; Cass. 15 maggio 2013, n. 11633, Rv. 626925; Cass. 6 agosto 2014, n. 17646, Rv. 631951).

LORAN s.r.l. rimprovera al giudice d’appello di non aver censurato l’avviso di accertamento pur mancante di un’effettiva motivazione sui rilievi esposti nel contraddittorio precontenzioso; tuttavia, la società non riproduce in ricorso l’avviso, e così impedisce alla Corte di verificarne la motivazione, ciò che integra violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. (Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, Rv. 575601; Cass. 4 aprile 2013, n. 8312, Rv. 625996; Cass. 19 aprile 2013, n. 9536, Rv. 626383).

Peraltro, gli argomenti riferiti nella sentenza d’appello non tradiscono affatto la circolarità o autoreferenzialità denunciata dalla contribuente, nè per il dedotto aumento dei costi delle materie prime (ritenuto di per sè irrilevante, in coerenza con la trasferibilità sui prezzi), nè per la dedotta estraneità al cluster (“produzione strutture metalliche”, da intendere comprensiva della produzione di ogni semilavorato metallico, contrapposto al prodotto finito).

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna LORAN s.r.l. a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA