Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6751 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017), n. 6751
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21253/2012 R.G. proposto da:
LORAN s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro
Giovannini e Stefano Di Meo, elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo in Roma alla via G. Pisanelli n. 2, per
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 54/10/12 depositata il 27 marzo 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017
dal Consigliere Enrico Carbone;
Uditi gli Avv.ti Stefano Di Meo per la ricorrente e Fabrizio Urbani
Neri per la controricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso di LORAN s.r.l., impresa attiva nel settore siderurgico, la Commissione tributaria provinciale di Livorno annullava l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società in applicazione degli studi di settore per recupero IRES, IRAP e IVA anno d’imposta 2004.
La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello erariale, ritenendo che l’accertamento non fosse stato fondato unicamente sullo studio di settore – come invece affermato dal primo giudice -, ma avesse considerato un più vasto quadro indiziario, esposto al contraddittorio endoprocedimentale.
LORAN s.r.l. ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies; il secondo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.
I motivi vanno trattati insieme per connessione: essi lamentano che il giudice d’appello abbia errato in diritto e mal motivato in fatto, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento malgrado questo solo formalmente avesse valutato le controdeduzioni allo studio di settore, in realtà disattendendole con argomenti circolari.
2. I motivi sono inammissibili.
La procedura di accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito, bensì nasce dal contraddittorio obbligatoriamente attivato col contribuente, le cui deduzioni giustificative onerano l’ufficio a integrare la motivazione dell’atto impositivo con le ragioni per le quali tali deduzioni sono disattese (Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26635, Rv. 610691; Cass. 15 maggio 2013, n. 11633, Rv. 626925; Cass. 6 agosto 2014, n. 17646, Rv. 631951).
LORAN s.r.l. rimprovera al giudice d’appello di non aver censurato l’avviso di accertamento pur mancante di un’effettiva motivazione sui rilievi esposti nel contraddittorio precontenzioso; tuttavia, la società non riproduce in ricorso l’avviso, e così impedisce alla Corte di verificarne la motivazione, ciò che integra violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. (Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, Rv. 575601; Cass. 4 aprile 2013, n. 8312, Rv. 625996; Cass. 19 aprile 2013, n. 9536, Rv. 626383).
Peraltro, gli argomenti riferiti nella sentenza d’appello non tradiscono affatto la circolarità o autoreferenzialità denunciata dalla contribuente, nè per il dedotto aumento dei costi delle materie prime (ritenuto di per sè irrilevante, in coerenza con la trasferibilità sui prezzi), nè per la dedotta estraneità al cluster (“produzione strutture metalliche”, da intendere comprensiva della produzione di ogni semilavorato metallico, contrapposto al prodotto finito).
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna LORAN s.r.l. a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017