Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6751 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. II, 10/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26997-2019 proposto da:

N.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO FASCIA,

presso il cui studio a Brescia, via Frat. Folonari 7, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso del 4/9/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 3985/2019 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositato

il 30/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato l’8/8/2019, ha respinto l’impugnazione che N.C., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

N.C., con ricorso notificato il 5/9/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e g), art. 8, lett. b), c), d) ed e), e art. 14, lett. a), b) e c), nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, della L. n. 722 del 1954, e degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria e la domanda di protezione umanitaria.

1.2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale, con motivazione contraddittoria rispetto ad un punto essenziale, ha ritenuto che i fatti narrati, pur se veritieri e plausibili, non sono riconducibili ai presupposti della protezione sussidiaria ed umanitaria e che le vicende familiari vissute dal richiedente non costituiscano una violazione dei suoi diritti umani nè un concreto pericolo per la vita dello stesso.

1.3. Il tribunale, inoltre, è caduto in contraddizione lì dove, pur ammettendo l’esistenza in (OMISSIS) di criticità sostanziali per ciò che riguarda la tutela dei diritti umani fondamentali, ha ritenuto che ciò non priva il richiedente della dovuta garanzia, laddove, in realtà, questi non ha trovato in tribunale la giusta tutela per la violazione dei suoi diritti ereditari.

1.4. In effetti, il richiedente, in caso di rientro in (OMISSIS), ove non venisse perseguito per il crimine commesso, sarebbe ucciso per vendetta dallo zio e si trova, pertanto, a causa di tale conflitto familiare, in una situazione di vulnerabilità personale.

1.5. La motivazione, infine, ha concluso il ricorrente, è carente e contraddittoria anche sulla protezione umanitaria poichè il richiedente, in caso di rimpatrio, oltre al pericolo di vita, subirebbe la totale compromissione dei suoi diritti fondamentali.

2.1. Il motivo è infondato. Il tribunale, invero, ha ritenuto, con motivazione tutt’altro che apparente o contraddittoria, che i fatti narrati dal richiedente non fossero riconducibili alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 sul rilievo rimasto del tutto incensurato con la specifica deduzione di fatti decisivi dei quali sia stato del tutto omesso l’esame – che la minaccia di morte non sia attuale, così negandone, in sostanza, l’effettività.

Ed è, in effetti, noto che il D.Lgs. n. 251 cit., art. 2, comma 1, lett. g) ed h), e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio “effettivo” di subire un grave danno.

2.3. Quanto, infine, alla protezione umanitaria, si tratta, com’è noto, di una misura atipica e residuale, che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità del richiedente, sia sotto il profilo soggettivo, trattandosi di “giovane uomo con piena capacità lavorativa” che “in patria ha figure familiari di concreto riferimento”, sia sotto il profilo oggettivo, posto che “la situazione del (OMISSIS)… presenta significative criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona” ma tali criticità non sembrano tali da dar luogo ad una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata.

Si tratta di un apprezzamento in fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive a suo tempo dedotte innanzi al giudice di merito: che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato.

3. Nulla per le spese di lite in mancanza di una vera e propria attività difensiva da parte del ministero.

4. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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