Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6751 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 10/03/2020), n.6751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28390/2014 proposto da:

M.G., P.M., C.A., CR.AN.,

A.F., T.L.E., PI.ER.,

I.L., S.S., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio degli avvocati ALESSANDRO

BOSCHI e DINO COSTANZA, che li rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2279/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2014 r.g.n. 7641/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 5 marzo – 27 maggio 2014 n. 2270 la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta dagli odierni ricorrenti e da altri litisconsorti – tutti docenti di ruolo del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) in servizio nelle scuole istituite presso gli istituti di detenzione e di pena – per il pagamento, nei limiti della prescrizione quinquennale, della indennità di servizio penitenziario, prevista dalla L. n. 65 del 1983, art. 1.

2. In via preliminare la Corte territoriale respingeva la eccezione di inammissibilità dell’appello opposta dagli appellati ritenendo la specificità dei motivi di impugnazione.

3. Nel merito – premesso che i ricorrenti percepivano la indennità penitenziaria nella misura prevista dall’art. 2 della medesima legge – osservava che la norma del precedente art. 1 si riferiva testualmente al “personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di Grazia e Giustizia” e non anche al personale dipendente da altre amministrazioni. La specificazione dei destinatari era ribadita dalla tabella indicativa degli importi della indennità.

4. L’argomento secondo cui la indennità era corrisposta in relazione

al rischio della prestazione resa in ambito penitenziario era superato dal rilievo che detta pericolosità ambientale trovava riconoscimento per i dipendenti “delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria” nel successivo art. 2.

5. Quanto alla legittimità costituzionale della disciplina, sotto il profilo della ipotizzata disparità di trattamento, la situazione dei dipendenti della amministrazione penitenziaria era diversa rispetto a quella dei dipendenti di altre amministrazioni, in quanto i primi erano coinvolti direttamente nell’adempimento del fine istituzionale degli Istituti di Prevenzione mentre i docenti cooperavano per un aspetto limitato – seppure di indubbio valore sociale – con finalità di recupero sociale.

6. Quanto alla possibile violazione dell’art. 36 Cost., la nozione di retribuzione sufficiente ed adeguata doveva essere riferita al trattamento retributivo complessivo goduto dal lavoratore e non al mancato adeguamento automatico di una indennità accessoria.

7. Non era stato dedotto alcun profilo di irragionevolezza della scelta del legislatore di ritenere solo parzialmente quiescibile una componente del trattamento retributivo accessorio.

8. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati, articolato in sei motivi, cui hanno opposto difese il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ed il MIUR con controricorso.

9. I ricorrenti hanno depositato memoria

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., censurando la statuizione con cui veniva respinta la eccezione di inammissibilità dell’appello delle amministrazioni laddove l’atto di gravame non esponeva una critica adeguata e specifica della decisione impugnata ma riproponeva le tesi esposte nel primo grado.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Il principio di specificità del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado (Cassazione civile sez. I, 23/03/2018, n. 7371; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734).

4. I ricorrenti si sono limitati ad assumere la genericità dell’appello senza riprodurne i contenuti: in tal modo non hanno posto questa Corte nella condizione di apprezzare compiutamente il fondamento della censura svolta.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame della eccezione di inammissibilità dell’appello dei Ministeri per irritualità delle conclusioni, che erano diverse rispetto alle domande svolte nel primo grado.

6. Hanno esposto che nel primo grado il MIUR ed il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avevano assunto posizioni diverse, il primo chiedendo di essere estromesso dal giudizio, il secondo eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda. Nel secondo grado, costituendosi con unico atto di appello, le amministrazioni avevano chiesto congiuntamente il rigetto della domanda.

7. Il motivo è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni.

8. In primo luogo va rilevato il mancato rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, essendo riportati soltanto stralci della memoria difensiva e del ricorso in appello delle due amministrazioni ed essendo omessa anche la localizzazione di tali atti tra quelli di causa.

9. Inoltre non appare pertinente la denuncia di un vizio di motivazione giacchè non è attraverso la motivazione del provvedimento impugnato che la Corte di cassazione conosce di un vizio processuale (Cass. S.U. 22/05/2012, n. 8077).

10. In ogni caso, poi, nei contenuti della censura si lamenta l’omessa pronuncia su tale questione processuale laddove per costante e condiviso orientamento di questa Corte (Cass. 26 settembre 2013, n. 22083; Cass. 6 giugno 2002, n. 8220; Cass. 22 luglio 2010, n. 17233) il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali rilevabili d’ufficio: in tal caso si profila una nullità della decisione, propria o derivata, per violazione di una norma diversa dall’art. 112 c.p.c. (che ha riguardo solo alla decisione del merito della causa) se ed in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte.

11. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione o falsa applicazione della L. n. 65 del 1983, artt. 1 e 2, assumendo l’errore di interpretazione del giudice del merito quanto alla platea dei destinatari della indennità prevista dall’art. 1.

12. Secondo la interpretazione sostenuta dai ricorrenti sarebbero beneficiari della indennità di cui alla L. n. 65 del 1983, art. 2, i dipendenti che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento della amministrazione penitenziaria (DAP) dislocati al di fuori degli Istituti penitenziari mentre i soggetti che operano all’interno degli Istituti di Prevenzione e di pena sarebbero destinatari della indennità di cui all’art. 1, essendo esposti al rischio permanente che giustifica tale indennità.

13. Il motivo è infondato.

14. La questione di causa è già stata esaminata da questa Corte nell’arresto del 20 luglio 2016 n. 14953; ai principi ivi enunciati si intende assicurare in questa sede continuità.

15. In particolare si è osservato (sentenza citata, paragrafo 7.4) che il riferimento della citata L. n. 65 del 1983, art. 1, comma 1, al “personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia” presuppone la dipendenza dal Ministero della giustizia e non da altra Amministrazione dello Stato, come nella specie (dal MIUR). La L. n. 65 del 983, all’art. 2, disciplina invece in maniera autonoma l’indennità per gli agenti di custodia, gli appartenenti al personale civile dell’amministrazione giudiziaria del Ministero della Giustizia e per “il personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell’Amministrazione penitenziaria”.

16. L’argomento letterale è dunque chiaro e decisivo nel circoscrivere la platea dei destinatari della indennità di cui all’art. 1 ai dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano servizio negli Istituti di

prevenzione e di pena e nel prevedere una diversa indennità per il personale delle altre amministrazioni dello Stato.

17. Con il quarto motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione della L. n. 65 del 1983, artt. 1 e 2, in relazione agli artt. 3,36 e 97 Cost..

18. I ricorrenti hanno assunto che la interpretazione delle norme adottata nella sentenza impugnata ne avrebbe determinato la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., ed hanno censurato le ragioni esposte dal giudice dell’appello per superare il sospetto di non conformità alla Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento (ovvero la affermazione che la attività di insegnamento non faccia parte del fine istituzionale degli Istituti di prevenzione e pena).

19. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno impugnato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione o falsa applicazione di legge in relazione al rigetto della eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 65 del 1983, art. 2, sempre sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36 e 97 Cost..

20. Hanno esposto che la L. n. 65 del 1983, art. 2, non prevede alcun meccanismo di adeguamento degli importi economici della relativa indennità al mutato potere d’acquisto della moneta mentre la indennità di cui all’art. 1 era stata aggiornata più volte (D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito in L. 27 ottobre 1987, n. 436; L. 16 ottobre 1991, n. 321) e meccanismi di adeguamento periodico erano previsti per altre indennità, ad esempio le indennità corrisposte ai docenti in servizio all’estero.

21. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

22. Nel precedente di questa Corte n. 14953/2016, già richiamato, si è osservato che il sospetto di illegittimità costituzionale della L. n. 65 del 1983, artt. 1 e 2, dedotto anche in quella sede dai ricorrenti in relazione agli artt. 3,36 e 97 Cost., non è assistito dalla non manifesta infondatezza.

23. Tale conclusione è stata fondata sul rilievo che la posizione dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dell’amministrazione penitenziaria non è equiparabile, in ragione del diverso status giuridico, con quella degli insegnanti che prestano la propria opera d’insegnamento all’interno degli istituti di prevenzione e pena, dipendenti da altra Amministrazione (MIUR) e che la peculiarità dello svolgimento della docenza all’interno di un luogo di detenzione è stata valutata con il riconoscimento di una particolare indennità, che non viene attribuita agli altri insegnanti.

24. Si è altresì richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo la quale (Corte Cost. n. 155 del 2014; n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004) la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili.

25. Deve essere in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata laddove ha erroneamente ritenuto che i docenti che operano negli istituti penitenziari non svolgono una attività rientrante nel fine istituzionale degli istituti di prevenzione di pena.

26. Con il sesto motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1. Il motivo afferisce alla statuizione di condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, evidenziandosi che davanti al Tribunale tanto il MIUR che il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA erano difesi da funzionari, cui non potevano essere riconosciuti compensi professionali.

27. Il motivo è inammissibile.

28. Nel ricorso non viene trascritta la memoria difensiva del primo grado di giudizio del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e del MIUR, nella parte relativa alla qualità ed al nominativo del difensore costituito, sicchè questa Corte non è in grado di valutare se la difesa tecnica fosse stata effettivamente svolta da funzionari invece che dalla avvocatura dello Stato.

29. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

30. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

31. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in

Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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