Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6751 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 29833/2019 r.g. proposto da:

F.E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Simone Ciccotti, presso

il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Lucrezio

Caro n. 62;

– ricorrente –

contro

D.F.P., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giuseppe Raimondi,

con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via Premuda n. 19,

presso lo studio dell’Avvocato Emilio Ricci;

– controricorrente –

e

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), nonché di quest’ultimo in

proprio, in persona del curatore Dott. D.F.P..

– intimato –

avverso la sentenza, n. 1629/2019, della CORTE DI APPELLO DI ROMA del

giorno 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2022 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Nardecchia Giovanni Battista, che ha chiesto rinviarsi la causa a

nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa

Corte sulla questione loro rimessa dall’ordinanza interlocutoria n.

4932 del 2022; in subordine, rigettarsi il ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. S. Ciccotti, che ha chiesto

rinviarsi la causa nuovo ruolo o, in subordine, accogliersi il

proprio ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avv. G. Raimondi, che ha concluso

chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 5 marzo 2018, n. 530, il Tribunale di Velletri accolse le domande proposte dalla curatela del fallimento (OMISSIS) s.n.c. nei confronti di F.E., già curatore della medesima procedura, e, per l’effetto, non ne approvò il conto di gestione del 7 ottobre 2014 e lo condannò al pagamento, in favore dell’attrice, di Euro 392.781,23 a titolo di risarcimento del danno.

2. La Corte di appello di Roma, definendo il gravame contro l’appena descritta decisione proposto dal F. nei confronti della curatela del fallimento predetto, nonché dell’attuale curatore D.F.P. in proprio, con sentenza del 6 marzo 2019, n. 1629, lo accolse parzialmente e, in riforma della pronuncia appellata: i) dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria della menzionata curatela in danno del F.; ii) compensò le spese del doppio grado tra l’appellante e la curatela medesima; iii) dichiarò il difetto di legittimazione passiva del D.F. e condannò l’appellante a rifondergli le spese di quel grado, liquidate in Euro 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne assorbito il secondo motivo di gravame del F., attinente alla dedotta nullità della domanda per difetto di procura del difensore del fallimento, “…in forza della intervenuta sanatoria ex art. 182 c.p.c., promossa da questa Corte con ordinanza riservata 31.10.18. L’art. 182 c.p.c., comma 1, va interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o autorizzazione della parte è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. 26948/2017; Cass. n. 19169 del 11/09/2014; Cass. SU 9217/2010)…”.

3. Contro la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il F., affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. Ha resistito, con controricorso, D.F.P., mentre la curatela del fallimento (OMISSIS) s.n.c. è rimasta solo intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c.. Si assume che la corte capitolina, preso atto della acquisita circostanza che il giudizio di primo grado era stato avviato e coltivato dal curatore del fallimento senza conferimento di procura ad un difensore, erroneamente aveva accolto l’istanza della parte appellata quale aveva chiesto di essere autorizzata a sanare tale vizio in grado di appello per il primo grado di giudizio – ed aveva fatto, quindi, applicazione retroattiva del disposto dell’art. 182 c.p.c. ammettendo la parte che aveva dato corso alla nullità in primo grado a sanarla in appello. Senza minimamente voler disconoscere la portata innovativa della norma predetta, né la effettiva massima estensione della sua efficacia, nondimeno la corte di appello ne aveva fatto una applicazione oltre i limiti in essa fissati, non potendosi configurare sanatoria rispetto alla procura alle liti in relazione a vizi verificatisi in un precedente grado di giudizio;

II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 82,91 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si contesta l’avvenuta condanna alla refusione delle spese in favore del D.F. sul presupposto, ritenuto erroneo, del suo difetto di legittimazione passiva.

RITENUTO CHE:

1. La questione giuridica posta dal descritto primo motivo è ricompresa in quella recentemente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. 16 febbraio 2022, n. 4932, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della sua decisione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione ad esse rimessa dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 4932 del 16 febbraio 2022.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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