Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6750 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante

in carica, per legge rappresentate e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12

domicilia;

contro

Video simpatia di Fioco Otello & C. s.n.c., in persona del

sig.

F.E., socio amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata presso lo studio del dott. Ubbiali Giancarlo in Vigevano

(PV), via del Carmine, n. 31;

avverso la sentenza della C.T.R. di Milano sezione 30 n. 133/30/00,

pubblicata il 12.6.2000, resa nel giudizio inter partes, notificata

presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano l’1.12.2000

udita la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

lette le conclusioni scritte del P.G. Dott. Pratis Pierfelice, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso in quanto manifestamente fondato.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

QUANTO SEGUE:

La Video simpatia snc di Fioco Otello & c. snc, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento ILOR 1992 notificato dall’Ufficio II.DD. di Vigevano. Tale accertamento richiamava integralmente il processo verbale di constatazione redatto in data (OMISSIS) dai funzionari dell’Ufficio IVA di Pavia, a seguito del quale la contribuente aveva impugnato gli avvisi di rettifica notificati ai fini della predetta imposta indiretta. L’Ufficio aveva rilevato che in sede di contraddittorio la ricorrente non era stata in grado di fornire chiarimenti e/o giustificazioni ai movimenti bancari che “dimostrassero l’estraneita’ degli stessi all’attivita’ dell’impresa esercitata”, sicche’ tale mancata giustificazione faceva ritenere che la differenza dei versamenti accertati nella misura di L. 148.028.000, era da attribuire ad omessa contabilizzazione di ricavi.

Nel ricorso la societa’ contribuente richiamava il gravame proposto nei confronti dell’Ufficio IVA ove si rilevava che la procedura seguita dall’Ufficio era in contraddizione con i presupposti previsti dalla legge.

La societa’ ricorrente era in contabilita’ ordinaria e come tale doveva provvedere a tutte le registrazioni, nel libro giornale, nei mastrini e nei registri IVA. L’Ufficio IVA aveva riconosciuto che tutta la documentazione risultava correttamente tenuta, conservata ed aggiornata sino alla data dell’accesso dei verificatori, sicche’ tale riconoscimento non poteva essere disatteso.

Neppure potevano essere chieste delucidazioni e chiarimenti e “cose che potevano essere controllate solo analizzando la contabilita’”.

La contribuente precisava anche che i n. 1678 versamenti avvenuti in sei anni presso i cinque istituti di credito risultavano regolarmente indicati nei mastrini contabili.

Non erano stati rinvenuti conti neri e contabilita’ occulta.

Veniva dedotto altresi’ che la Commissione Tributaria si era gia’ pronunciata circa l’istanza di sospensione proposta dalla ricorrente a proposito della rettifica IVA, accogliendo la stessa.

L’Ufficio presentava controdeduzioni nelle quali asseriva che la societa’ ricorrente si era rifiutata di fornire chiarimenti, giustificazioni e di sottoscrivere il verbale di constatazione.

La Commissione accoglieva il ricorso relativamente al reddito d’impresa.

Il Collegio ha rilevato che i funzionari dell’Ufficio IVA, avevano constatato che tutta la documentazione contabile era stata regolarmente tenuta sino alla data di accesso dei verificatori, mentre veniva contestata la omessa contabilizzazione dei ricavi in quanto la societa’ contribuente non era stata in grado di fornire idonee giustificazioni dei movimenti bancari.

L’accertamento era dunque fondato sulla mancanza di chiarimenti da parte della societa’ ricorrente.

Tali conclusioni a giudizio della Commissione non potevano essere condivise, risultando peraltro, in contrasto con quanto dichiarato dagli accertatori circa la regolarita’ di tutta la documentazione rinvenuta ed esaminata.

Non tutti i versamenti bancari potevano ritenersi correlati a ricavi conseguenti a vendite di merci.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’Ufficio ed ha ribadito che alla regolarita’ formale ed alla regolarita’ nella tenuta delle scritture contabili non consegue automaticamente la regolarita’ sostanziale dei dati di bilancio.

La parte non era stato in grado di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione di imponibilita’ costituita dai versamenti bancari.

Tale mancata prova e/o giustificazione conduceva a far ritenere che le differenze dei versamenti accertati nella misura di L. 148.028.000, erano da configurare quale omessa contabilizzazione di ricavi anche ai fini delle imposte dirette.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello ritenendo che non vi fosse prova dei maggiori ricavi a fronte di una documentazione contabile che appariva regolare, non essendovi prova che i versamenti bancari accertati fossero frutto di proventi non contabilizzati;

prova che, ad avviso della Commissione doveva essere fornita dall’Ufficio.

L’Amministrazione Finanziaria dello Stato e l’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Avvocatura Generale dello stato ha proposto ricorso innanzi a questa Corte deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’art. 2729 c.c.; violazione del D.L. n. 429 del 1982, art. 12 convertito nella L. n. 516 del 1982, falsa applicazione dell’art. 654 c.p.; vizio di motivazione per carenza e comunque insufficienza della stessa.

In buona sostanza l’Avvocatura Generale dello Stato evidenziava l’irrilevanza ai fini probatori della regolarita’ formale della contabilita’ della societa’, che di per se’ non esclude l’evasione fiscale sia perche’ e’ documentazione proveniente dalla stessa societa’ e sia perche’ erano stati accertati ricavi in base ai conti correnti bancari ben superiori a quelli contabilizzati.

Evidenziava inoltre l’inesistenza nel caso di specie del giudicato penale – essendosi trattato di un provvedimento di archiviazione – e comunque la irrilevanza dello stesso nel processo tributario.

La Videosimpatia s.n.c. ha proposto controricorso con il quale ha sostenuto la correttezza della decisione della Commissione Tributaria ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “Nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, e’ onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione e’ soddisfatto per legge attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti” (Cass. 26.02.2009 n. 4589).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto attendibili le scritture contabili dalla societa’, e, in contrasto con la sopra citata giurisprudenza, che la prova della tassabilita’ dei proventi non contabilizzati dalla societa’ fosse a carico della Amministrazioni.

Quanto poi alla archiviazione del procedimento penale, esso non ha rilievo nel processo tributario, sia perche’ non e’ assimilabile ad una sentenza e sia perche’ il profilo penale e quello tributario operano su piani differenti, non necessariamente l’esclusione del primo comporta l’esclusione della violazione tributaria.

Pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

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