Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6750 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. II, 10/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24064 – 2019 R.G. proposto da:

H.J., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Brescia, alla via Solferino,

n. 23, presso lo studio dell’avvocato Chiara Villante che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 182/2019;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. H.J., cittadino del (OMISSIS), originario della regione del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel suo paese d’origine era stato sostenitore del partito di minoranza; che in occasione delle elezioni politiche tenutesi nel maggio 2013 i sostenitori del partito di maggioranza lo avevano gravemente minacciato e gli avevano usato violenza; che vane erano state le denunce presentate all’autorità di polizia; che si era dunque determinato ad abbandonare il suo paese d’origine, temendo per la sua incolumità personale.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza in data 28.4.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso con cui H.J., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto della protezione internazionale.

4. Avverso tale ordinanza H.J. proponeva appello. Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 182/2019 la Corte di Brescia rigettava il gravame.

Evidenziava la corte che, così come aveva ritenuto il primo giudice, le dichiarazioni dell’appellante dovevano reputarsi inverosimili; che invero era da escludere che l’appellante, a fronte della modesta attività politica asseritamente svolta, fosse stato minacciato di morte.

Evidenziava quindi che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare che l’appellante non aveva addotto alcuna ragione direttamente attinente alla sua persona, tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria; che in pari tempo, in ipotesi di rimpatrio, H.J. non si sarebbe ritrovato in condizioni di vulnerabilità, siccome di giovane età e siccome perduravano i suoi legami familiari nel paese d’origine.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso H.J.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9; l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio; l’erronea e contraddittoria motivazione; l’omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto.

Deduce che la corte d’appello, in sede di valutazione della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) ha omesso l’accertamento della reale situazione del suo paese d’origine ed ha deciso sulla scorta di generiche informazioni.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 14; l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio; l’erronea e contraddittoria motivazione; l’omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto.

Deduce che la corte di merito, in sede di valutazione della domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) ha valutato la reale situazione del suo paese d’origine sulla base di generiche informazioni.

Deduce che la corte distrettuale non ha tenuto conto della documentazione allegata, da cui si desume che la situazione sociopolitica del (OMISSIS) è particolarmente delicata, siccome segnata da frequenti attacchi terroristici.

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; l’omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto; l’erronea e/o contraddittoria motivazione.

Deduce che la corte territoriale, in sede di valutazione della domanda di protezione umanitaria, ha omesso di esaminare la possibilità che in caso di rimpatrio gli siano garantiti i diritti fondamentali.

Deduce che in (OMISSIS) esiste una situazione di violenza diffusa, di instabilità politica ed istituzionale e si registrano gravi violazioni dei diritti umani; che, qualora rimpatriato, si troverebbe in condizioni di assoluta povertà e di emarginazione.

10. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi, siccome entrambi afferiscono alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c); il che ne suggerisce la disamina congiunta; in ogni caso e l’uno e l’altro motivo vanno senz’altro respinti.

11. Ovviamente, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

12. Su tale scorta si osserva, nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, quanto segue.

Per un verso, non si ravvisano “anomalie” di sorta (anomalie tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione) in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali la Corte di Brescia ha disconosciuto la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Invero la corte ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. In particolare ha posto in risalto che, alla luce dei reports internazionali più accreditati – “Human Rughts Watch” 2017, “Amnesty International” 2016/2017 ed “E.A.S.O.” – era da escludere che in (OMISSIS), nonostante talune criticità in sede di salvaguardia dei diritti fondamentali, sussistesse una situazione di violenza indiscriminata.

Per altro verso, la corte ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa.

Per altro verso ancora, i mezzi in disamina sono significativamente generici.

Invero questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

13. Si tenga conto che il ricorrente si duole per l’omessa – erronea valutazione di una non meglio specificata documentazione.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

14. Il terzo motivo di ricorso del pari è da respingere.

15. Devesi dar atto, previamente, che le ragioni di censura che il motivo di impugnazione veicola, non si correlano puntualmente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

La corte di merito ha affermato infatti che l’appellante non aveva allegato “nessun elemento specifico individualizzante (…) che sostanzi le oggettive e gravi situazioni personali richieste dalla legge” (così sentenza impugnata, pagg. 8 – 9).

Ebbene siffatta affermazione non è stata oggetto di puntuale censura.

16. Si tenga conto, al contempo, che è del tutto generica e per nulla specifica la deduzione dell’appellante secondo cui svolge in Italia regolare attività lavorativa (cfr. ricorso, pag. 8).

17. In ogni caso le doglianze che il motivo di impugnazione veicola, sollecitano il riesame di elementi “di fatto” e recano dunque, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, senza dubbio, in parte qua, la corte distrettuale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

Ebbene, in quest’ottica, analogamente nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 alla cui stregua, a rigore, il motivo di ricorso si qualifica, non può che opinarsi come segue.

Per un verso, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della già citata pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, possa scorgersi pur in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha in parte qua ancorato il suo dictum.

Per altro verso, la Corte di Brescia in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

18. Si tenga conto infine che la corte bresciana ha reputato inverosimili le dichiarazioni rese dall’appellante.

Il che esplica rilievo anche in rapporto alla protezione umanitaria.

19. Il Ministero dell’Interno di fatto non ha svolto alcuna difesa. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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