Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 675 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. un., 19/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 19/01/2010), n.675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14,

presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOSA LIBERTO, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis; ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato DITTRICH LOTARIO, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SEA – ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A., DISMA S.R.L., LIGABUE GATE

GOURMET MILANO S.P.A., LSG SKY CHEF S.P.A., SERVAIR AIR CHEF S.R.L.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

953/2005 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di MILANO;

udito l’avvocato Stefano SANTARELLI per delega dell’avvocato Liberto

Losa;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto, il quale che venga dichiarata la giurisdizione del

giudice amministrativo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due ricorsi dell’11 maggio 2005,il comune di Somma Lombarda ha chiesto al TAR per la Lombardia ed alla Commissione Tributaria provinciale di Milano l’annullamento del provvedimento in data 23 dicembre 2004, con cui l’Agenzia del territorio – Direzione Generale della Lombardia ha confermato l’esito della dichiarazione DOCFA presentata dalla s.p.a. SEA, dalla s.p.a. Alitalia, dalla s.r.l.

Servair Air Chef e da altre societa’ private che prevedeva l’inserimento catastale di alcuni loro immobili ubicati nel territorio comunale, nel gruppo (OMISSIS) (comprendente beni particolari a destinzione pubblica o di interesse collettivo), sottocategoria (OMISSIS) (destinazione a stazioni di servizi di trasporti terrestri, marittimi ed aerei), in tal modo rendendoli esenti da ICI;laddove si trattava di fabbricati autonomi rispetto alla stazione aeroportuale,adibiti ad attivita’ commerciali e produttive. Nella resistenza delle soc. SEA, Alitalia e Servair, nonche’ dell’Agenzia del Territorio, la Commissione tributaria adita, con sentenza del 5 luglio 2006, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in quanto in materia catastale la giurisdizione tributaria e’ limitata alle sole controversie promosse dai singoli possessori degli immobili, destinatari degli atti di classamento dei comuni.

Il Comune di Somma Lombarda con ricorso del 20 giugno 2007 ha proposto regolamento di giurisdizione a questa Corte deducendo di avere interesse a conoscere il giudice cui e’ attribuita la giurisdizione nella presente controversia, attesa la possibilita’ che anche il TAR Lombardia per le incertezze giurisprudenziali al riguardo, declinasse la propria giurisdizione: in quanto seppure la controversia andava attribuita alla giurisdizione di legittimita’ del giudice amministrativo, trattandosi di impugnazione di provvedimenti applicativi delle disposizioni che governano il classamento catastale, non era neppure da escludere la giurisdizione tributaria, avente ormai per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 carattere generale; e comprendente ex art. 19 di detta legge anche le controversie inerenti al classamento delle singole unita’ immobiliari, ancorata all’impugnazione di atti tipici e nominati.

Al ricorso resistono l’Agenzia del territorio, nonche’ la s.p.a.

Alitalia. Il comune ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, pur se privo di quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. e’ ammissibile, avendo le Sezioni Unite affermato che la disposizione suddetta non si applica al regolamento preventivo di giurisdizione:

non costituendo lo stesso un mezzo di impugnazione, bensi’ uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, gia’ nel corso del procedimento di primo grado – e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa ne’ nel merito, ne’ su questioni processuali – una pronuncia definitiva sulla giurisdizione (Cass. sez. un. 7442/2008; 5924/2008).

Hanno rilevato, altresi’, che la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2 il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuita’ di una stessa particella nonche’ le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita’ immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle – risultanti dallo stesso tenore letterale della norma – instaurate dai privati possessori nei confronti dell’amministrazione finanziaria che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate da quest’ultima e necessarie al fine della imposizione di tributi (Cass. sez. un. 16429/2007; 13691/2006).

Il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 2 demanda, infatti, “all’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali” le procedure di classificazione catastale degli immobili nonche’ l’adozione dei relativi provvedimenti; la relativa procedura ha inizio con la prescritta dichiarazione redatta dal proprietario per ogni unita’ immobiliare (artt. 3 e 6); “l’assegnazione di ciascuna unita’ immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonche’ l’accertamento della consistenza delle singole unita’ immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall’Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun Comune o porzione di Comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita’ immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi nonche’ la consistenza” (art. 12 come sostituito dal D.Lgs. n. 514 del 1948, art. 2). Ed infine (art. 23) “La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita’ immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte” (cfr: per l’imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4;

per l’INVIM, il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19; per l’imposizione dei redditi, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22; per l’ICI, il D.L. n. 504 del 1992, art. 5).

Per cui questa Corte ha ripetutamente affermato: a) che le questioni di merito e di valutazione dell’atto di classamento, nonche’ della rendita catastale devono essere fatte valere con l’impugnazione da parte del contribuente destinatario dei relativi provvedimenti di attribuzione in un giudizio nel quale il contraddittore e’ individuato necessariamente nel (solo) Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio; b) che detti provvedimenti, una volta divenuti definitivi (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitivita’ del relativo giudizio di impugnazione), vincolano non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita; la quale,infine, costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato; c) che conseguentemente il comune in questo giudizio, devoluto dal menzionato art. D.Lgs. n. 546 del 1992 alla giurisdizione delle Commissioni tributarie non solo non puo’ essere parte,ma non puo’ intervenire neppure adesivamente poiche’ nel processo tributario, non e’ ammissibile l’intervento adesivo dipendente, il quale e’ incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio, la cui introduzione e’ subordinata ad un termine di decadenza; e perche’ il successivo art. 14 consentendo all’interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle parti originarie soltanto qualora l’intervento abbia luogo entro il termine assegnato per l’impugnazione, riconosce la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualita’ di destinatari dell’atto o parti del rapporto controverso potrebbero proporre autonoma impugnazione: escludendo quindi la possibilita’ di spiegare intervento a tutela di ogni altro interesse sul quale l’atto puo’ produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio (Cass. sez. un. 9203/2007; 24064/2006; 18271/2004).

La tutela di detti soggetti, diversi da quelli considerati dall’art. 2 e le relative azioni,esulanti dell’ambito della controversia tipicamente tributaria di cui si e’ detto restano soggette alle ordinarie regole di ripartizione della giurisdizione: che appartiene pertanto al giudice ordinario tutte le volte in cui la contestazione coinvolga sostanzialmente la titolarita’ del diritto dominicale, come esemplificativamente avviene allorche’ abbia per oggetto astenie la delimitazione dei confini di una unita’ immobiliare oggetto del classamento rispetto ad un’altra. Laddove rientra nella giurisdizione di legittimita’ del giudice amministrativo ove si impugnino le operazioni di classificazione ed i provvedimenti conclusivi dell’amministrazione per denunciarne i vizi tipici previsti dalla L. n. 1034 del 1971, art. 2 e segg.: come e’ avvenuto nella fattispecie in cui il comune di Somma Lombarda e’ insorto per dedurre le asserite illegittimita’ anche sotto diversi profili di eccesso di potere, dei provvedimenti di classamento nel gruppo (OMISSIS), sottocategoria (OMISSIS), aventi particolari destinazioni pubbliche, degli immobili appartenenti alle societa’ intimate da parte dell’UTE, che avevano finito per renderli esenti dall’ICI; e percio’ pregiudicato il suo diritto ad imporre il pagamento del tributo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992.

Le Sezioni Unite devono, pertanto dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia, e provvedere sulle spese processuali in base al criterio legale della soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, e condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia del territorio, nonche’ della s.p.a. Alitalia che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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