Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 675 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 675 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26897-2011 proposto da:
BERGER & BERGER CONSULTANTS SRL 0463780724 in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo
studio dell’avvocato PATERNOSTRO GEMMA, che la rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DI VAGNO FRANCESCO;
– intimato avverso la sentenza n. 2334/2011 del TRIBUNALE di BARI del
22.6.2011, depositata P1/07/2011;

Data pubblicazione: 15/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 26897 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 01.07.2011 il Tribunale di Bari, accogliendo l’appello
proposto da Francesco Di Vagno avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari
n.13159/2008, ha accolto la domanda proposta dal Di Vagno e condannato
l’appellata Berger & Berger Consultants s.r.l. (di seguito, brevemente, Berger &

interessi e spese del doppio grado: tanto sul presupposto della risoluzione del
contratto di intermediazione inter partes per inadempimento della Berger & Berger
in ordine alle obbligazione a suo carico, relative all’inoltro di una richiesta di
finanziamento nell’interesse del Di Vagno.
2. Avverso detta decisione, che si assume notificata in data 20.07.2011, ha
proposto ricorso per cassazione la Berger & Berger, formulando due motivi: a)
violazione o falsa applicazione degli artt.1453 e 1455 cod. civ. (art. 360 n.3 cod.
proc. civ.); b) omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n.5 cod. proc. civ.).
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato
improcedibile.
4. Nel ricorso si dà atto che la sentenza impugnata è stata notificata in data
20.07.2011, ma insieme con il ricorso è stata depositata copia autentica di detta
sentenza (rilasciata “per uso appello’) non accompagnata dalla relata di notificazione,
in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369
co. 2 n.2 cod. proc. civ..
4.1. Ciò posto, nella fattispecie trovano applicazione i seguenti principi,
affermati dalle SS.UU. di questa Corte:
la previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ.
dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo
comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione

Rel. dott. A.

3

Berger) alla restituzione in favore dell’appellante della somma di € 1.800,00, oltre

di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della
Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile
dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la
notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto
termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente,

copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica, il ricorso per
cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una
copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod.
proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo
comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo
dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della
presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la
tempestività dell’impugnazione (Sez. Unite, ord. 16 aprile 2009, n. 9005);
se il ricorrente per cassazione non allega che la sentenza impugnata gli è stata
notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il
diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo e procedere all’accertamento
della sua osservanza; tuttavia, qualora, o per eccezione del controricorrente o per
le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio,
emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del
termine di impugnazione, la Corte, indipendentemente dal riscontro della
tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte
ricorrente non ha ottemperato all’onere del deposito della copia notificata della
sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e
dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità del

Rel. dott.

4

alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una

ricorso per cassazione precede quello dell’eventuale sua inammissibilità (Sez.
Unite, 19 dicembre 2009, n. 26819).»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione,
precisando che, sebbene l’art. 375, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., anche nel
testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non preveda espressamente tra

dell’art. 380 bis cod. proc. civ., l’ipotesi di improcedibilità del ricorso, essa vi si
deve ritenere egualmente compresa (Cass. 18 ottobre 2011, n. 21563).
In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Roma 7 novembre 2013

i casi di applicabilità del procedimento decisorio in camera di consiglio, ai sensi

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