Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 675 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.12/01/2017),  n. 675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26046-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA DILLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.A. E C SAS IN LIQUIDAZIONE, R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2842/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 17/07/2014,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 17 luglio 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, dichiarava la nullità della notifica dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale nei confronti della R.A. e C. sas in liquidazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania n. 725/2010, che per l’effetto confermava.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione 1′ Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

La contribuente non si è costituita nel presente grado.

Risulta in via assorbente fondato il primo motivo di ricorso.

E’ infatti consolidato orientamento di questa Corte che nel processo tributario sia applicabile l’art. 330 c.p.c., comma 1, e che dunque debba considerarsi pienamente valida la notificazione dell’impugnazione alla parte presso il procuratore costituito ex art. 170 cit. codice, senza che ai fini della ritualità della procedura notificatoria abbia alcun rilievo la specificazione del destinatario dell’atto (v. in questo senso, Sez. 6, tributaria, n. 460 del 2014).

E’ dunque errata la pronuncia impugnata laddove, in contrasto con tale principio di diritto, afferma la nullità della notificazione del gravame presso i procuratori costituiti per l’omessa indicazione della parte rappresentata dai medesimi.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio alla CTR della Sicilia, sez. distaccata di Catania, perchè esamini l’appello nel merito”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, precisando ulteriormente che la sentenza non è comunque conforme al più generale principio di diritto che “E’ da escludere la nullità della notifica del ricorso per cassazione, per incertezza assoluta sulla persona cui è fatta, quando dal contesto dell’atto siano ricavabili indicazioni idonee a colmare le eventuali lacune (nella specie i destinatari della notifica erano stati compiutamente indicati nella relata, anche senza specificare la qualità di uno di essi quale procuratore generale degli altri, posto che le qualità di rappresentante e rappresentati erano chiaramente ricavabili dal contenuto del ricorso)” (Sez. 1, Sentenza n. 13468 del 10/10/2000, Rv. 540913).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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