Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6749 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6749
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.B. (OMISSIS), S.P.
(OMISSIS), S.A. (OMISSIS) quali eredi
della propria madre Sig.ra B.G. e quali eredi della
propria madre Sig.ra B.G. (deceduto), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio
dell’avvocato DONZELLI SALVATORE FRANCESCO, rappresentati e difesi
dagli avvocati RINALDI CRISTINA, GUALFETTI DOMENICA giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
FONDIARIA SAI SPA, INA ASSITALIA SPA, TORO ASSICURAZIONI SPA,
GESTIONE LIQUIDATORIA CESSATA USL N (OMISSIS)CONCA TERNA NA
(OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
GESTIONE LIQUIDATORIA CESSATA USL N (OMISSIS) CONCA TERNANA, delegata
alla
Azienda Sanitaria Regione n. (OMISSIS) della Regione
dell’Umbria,
(OMISSIS), in persona del suo Commissario Liquidatore e legale
rapp.te pro tempore dott. F.I., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato
CALCARA GIAN ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ZINGARELLI LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale –
contro
S.B. (OMISSIS), S.A.
(OMISSIS), S.P. (OMISSIS), quali
eredi della propria madre Sig.ra B.G. e quali eredi
del proprio padre sig. S.R. (deceduto), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio
dell’avvocato DONZELLI SALVATORE FRANCESCO, rappresentati e difesi
dagli avvocati RINALDI CRISTINA, GUALFETTI DOMENICA giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrenti all’Incidentale –
e contro
FONDIARIA SAI SPA, INA ASSITALIA SPA, TORO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 138/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
Sezione Civile, emessa il 10/03/2008, depositata il 21/04/2008;
R.G.N. 592/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/02/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato DOMENICA GUALFETTI;
udito l’Avvocato LUIGI ZINGARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del
ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nel 2001 il marito ed i figli di B.G. deceduta il (OMISSIS) quando era affetta da cirrosi epatica – agirono giudizialmente, anche in qualita’ di eredi, nei confronti della Gestione liquidatoria della Usl n. (OMISSIS) della Conca Ternana per il risarcimento dei danni conseguiti all’epatite di tipo C contratta dalla B. a seguito di due trasfusioni di sangue praticatele nel maggio 1991 dai sanitari dell’ospedale civile S.Maria di (OMISSIS), dov’era stata sottoposta ad intervento chirurgico.
La convenuta resistette e chiamo’ in garanzia le societa’ assicuratrici Toro, Fondiaria Sai ed Ina Assitalia, che a loro volta resistettero.
In corso di causa gli attori rinunciarono alla domanda proposta in proprio, ferma quella formulata iure hereditario.
Il tribunale rigetto’ la domanda con sentenza dell’11.8.2004 per non avere gli attori provato la loro qualita’ di eredi.
2.- La corte d’appello di Perugia la ha, invece, parzialmente accolta con sentenza n. 138 del 21.4.2008, liquidando (in Euro 194.000,00 in valori monetari attuali) il danno biologico patito dalla B. per gli anni di sopravvivenza alla contrazione dell’infezione ed escludendo la riconoscibilita’ di quello morale per difetto di elementi di prova in ordine alla configurabilita’ degli estremi del reato di omicidio colposo, ovvero di lesioni colpose, in capo ai sanitari che avevano operato.
Ha altresi’ accolto le domande di garanzia proposte dalla convenuta nei confronti delle tre societa’ assicurative in proporzione delle rispettive quote di coassicurazione.
3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione B., P. ed S.A. – anche quali eredi del padre, deceduto nel (OMISSIS) – affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso la Gestione liquidatoria della Usl n. (OMISSIS) della Conca Ternana, che propone ricorso incidentale fondato su sette motivi, cui resistono con controricorso i ricorrenti principali.
Le intimate societa’ assicuratrici non hanno svolto attivita’ difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2.- Il ricorso incidentale della Gestione liquidatoria, il cui scrutinio e’ logicamente preliminare, investe la decisione nella parte in la corte d’appello ha ritenuto che il marito ed i figli della defunta fossero anche i suoi eredi.
Esso muove dalla premessa che, in relazione alla domanda degli attori anche quali eredi della defunta B., la Gestione liquidatoria aveva dedotto che “non puo’ non evidenziarsi la necessita’ che gli attori precisino le modalita’ di apertura della successione (depositando anche copia della denuncia di successione con la menzione del credito dedotto in giudizio). Poiche’, com’e’ noto, debiti e crediti si trasferiscono direttamente ed individualmente in capo agli eredi non sussiste alcuna solidarieta’ attiva, in relazione ai crediti oggetto di causa, ed e’ indispensabile che i S. precisino la quota di loro spettanza (ex lege o ex testamento?) cosi’ come la inesistenza di ulteriori eredi”.
La ricorrente si duole dunque, deducendo violazione di norme di diritto e vizi della motivazione, che la corte d’appello:
a) abbia ritenuto che la convenuta avrebbe dovuto svolgere una piu’ puntuale contestazione dell’affermazione (di qualita’ di eredi) degli attori, giacche’ l’onere di contestazione previsto dall’art. 416 c.p.c. e’ ben piu’ marcato e deciso di quello contemplato dall’art. 167 c.p.c.;
b) abbia dato rilievo alla qualita’, affermata dagli attori, di essere il coniuge ed i figli della defunta, giacche’ tanto attestava la loro qualita’ di chiamati all’eredita’, ma non anche di eredi;
c) abbia, affermando che non poteva esigersi che essi dessero la prova negativa della mancanza di contrarie disposizioni testamentarie, implicitamente ed erroneamente ritenuto che dovesse essere la convenuta ad offrire la prova della mancanza di legittimazione degli attori a far valere i diritti di credito della defunta;
d) si sia avvalsa per la decisione di documenti (dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal comune di Terni in data 9.5.2000 e dichiarazione di successione rilasciata dall’ufficio del registro di Terni in data 10.7.2000) tardivamente prodotti in appello in quanto gia’ nella disponibilita’ della parte;
e) non abbia specificamente motivato in ordine alla indispensabilita’ dei documenti, nel qual caso soltanto la produzione sarebbe stata consentita dall’art. 345 c.p.c., comma 3;
f) non lo abbia fatto nonostante la specifica eccezione di inammissibilita’ da parte della Gestione liquidatoria;
g) ritenuto i documenti indispensabili benche’ avesse ritenuto (errando) che essi dovessero considerarsi eredi legittimi in relazione alla loro qualita’ di coniuge e di figli.
2.1.- Le censure sono manifestamente infondate.
E’ del tutto corretta in diritto, assorbente di ogni altra considerazione ed assolutamente risolutiva nel contesto dato, l’affermazione della corte d’appello che, pacifico essendo che gli attori fossero chiamati all’eredita’ nelle non contestate qualita’ da loro esposte (coniuge e figli della defunta), “la stessa introduzione del giudizio per conseguire il risarcimento dei danni in base ad un diritto che si asserisce gia’ entrato nel patrimonio del de cuius, … comporta in ogni caso accettazione tacita dell’eredita’”, sicche’ “la prova della qualita’ di eredi sussiste … a prescindere dalla documentazione che gli appellanti hanno chiesto di produrre” (pag. 20 della sentenza impugnata, primo e secondo capoverso).
Le eventualita’, dalla ricorrente prospettate nell’illustrazione del secondo motivo, che potesse esistere un testamento, che la scheda testamentaria potesse (se esistente) aver leso le quote di riserva dei legittimari e che, in tale ipotetico caso, questi avrebbero dovuto impugnare il testamento per diventare eredi, non incidono in alcun modo, in totale assenza di allegazioni sul fatto che tanto fosse accaduto, sulla (ovvia) conclusione della corte territoriale.
3.- I ricorrenti in via principale, con i quattro motivi di ricorso prospettano gli errori di diritto e la contraddittorieta’ della motivazione sentenza per avere riconosciuto il danno biologico e, sulla base degli stessi dati fattuali, escluso il danno morale.
3.1.- Le censure – che possono essere congiuntamente esaminate per la connessione che le connota – sono manifestamente fondate.
Dopo aver ritenuto che l’infezione da HCV che aveva determinato l’epatite a causa della quale era avvenuto il decesso fosse stata contratta attraverso le trasfusioni di sangue ed aver affermato che essa era imputabile alla Gestione liquidatoria (della ex Usl, cui faceva capo l’azienda ospedaliera) sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale (ex art. 2043 e piu’ ancora ex art. 2050 c.c.), la corte d’appello ha, per un verso, liquidato il danno biologico per il tempo (nove anni) trascorso tra la contrazione della malattia ed il decesso; e, per altro verso, ha testualmente ritenuto: Non puo’ essere, invece, ravvisato il danno morale dal momento che, mentre la ripartizione dell’onere della prova consente di pervenire a ravvisare la responsabilita’ della struttura sanitaria, non vi sono elementi di prova per ravvisare in concreto gli estremi del reato di omicidio colposo (o anche soltanto di lesioni colpose) in capo ai sanitari che hanno operato in quanto, cosi come osservato dallo stesso c.t.u., “l’esistenza della epatite C nella signora B. non prova la negligenza dei medici trasfusionisti poiche’, ammesso che la ricerca sia stata effettuata sul sangue del donatore, questi poteva trovarsi nella fase in cui, pur infermo, non aveva prodotto gli anticorpi, e quindi il test sarebbe comunque risultato negativo”.
L’errore e’ evidente.
Una volta ravvisati i presupposti della responsabilita’ civile e ritenuto che il danno non patrimoniale dovesse essere risarcito in riferimento ai pregiudizi che la corte d’appello ha sussunto nel danno “biologico”, l’esclusione della risarcibilita’ del danno “morale” per difetto di elementi di prova in ordine alla configurabilita’ in concreto di una fattispecie di reato si pone in contrasto con tutti gli approdi giurisprudenziali cui questa corte di legittimita’ e’ pervenuta nell’ultimo decennio; approdi che sono analiticamente illustrati alle pagine da 42 a 70 del ricorso e che e’ del tutto superfluo ripercorrere.
Basti dire che, una volta ravvisata la responsabilita’ di un soggetto per i danni derivati dalla lesione di un diritto inviolabile della persona, qual e’ la salute, la risarcibilita’ di un tipo di pregiudizio non patrimoniale (art. 2059 c.c.) che sia conseguenza della lesione di quel diritto (art. 1223 c.c.) non puo’ essere affermata o esclusa in riferimento ad una qualificazione che concerna il comportamento dell’autore della condotta, in quanto il danno risarcibile va individuato sul piano degli effetti e non delle modalita’ della lesione dell’interesse protetto.
Se poi, nel caso in esame, il tipo di pregiudizio consistente nella sofferenza (tradizionalmente definito come “morale soggettivo”) possa considerarsi, in tutto o in parte, gia’ ricompreso nella liquidazione operata dalla corte d’appello in riferimento al danno individuato come “biologico” e’ quaestio facti, che il giudice del rinvio apprezzera’ nel rispetto dei principi sanciti da Cass., sez. un., n. 26972/08 (e coeve, ulteriori pronunce), dove e’ stato chiarito che le voci di danno non patrimoniale hanno una funzione meramente descrittiva e che occorre bensi’ garantire il risarcimento di ogni tipo di pregiudizio, ma anche evitare duplicazioni risarcitorie.
Il giudice del rinvio liquidera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011