Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6749 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/03/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M.S. rappresentato e difeso dall’avv. PAPEO

Francesco ed elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38,

presso l’avv. PANARITI Benito P.;

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLLE FINANZE in persona del

Ministro pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale

rappresentante in carica, per legge rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via

dei Portoghesi n. 12 domicilia;

avverso la sentenza della C.T.R. di Bari n. 88/11/05, pronunciata in

data 05/05/2005 e depositata il 13.9.2005;

udita la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

sentite le conclusioni scritte del P.G. Dott. FUZIO Riccardo che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

In data 4 dicembre 1990 l’Ufficio IVA di Bari notificava al ricorrente l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) relativo all’anno d’imposta 1987.

In tale avviso si evidenziava, tra le altre infrazioni, un presunto occultamento di ricavi per L. 258.666.000= con conseguente evasione IVA di L. 46.549.880 =.

Si deduceva pure un’indebita applicazione, sempre da parte dello stesso ricorrente, d’imposta sul valore aggiunto al 2% riservata all’edilizia non di lusso, per un ammontare di L. 4.966.112=, in quanto non risultava essere stata emessa la dichiarazione attestante che il materiale acquistato e poi ceduto era destinato al realizzo di opere agevolate.

Altrettanto l’allora Ufficio delle entrate notificava, allo stesso A., per le imposte dirette l’avviso di accertamento per la stessa presunta evasione.

Avverso tali atti impositivi ricorreva l’ A. alla Commissione tributaria provinciale di Bari affermando e producendo documentazione, a sostegno dell’inesistenza assoluta di ricavi occultati e quindi del presupposto generatore d’imposta sia diretta che indiretta.

in sede di discussione una sezione della commissione adita, per quanto riguardava le imposte dirette, accoglieva in toto le doglianze del ricorrente annullando l’avviso di accertamento.

Facendo, peraltro, proprio il giudicato del giudice penale che aveva, nel frattempo, mandato assolto l’ A. da ogni addebito in materia.

Mentre altra sezione della stessa commissione rigettava il ricorso confermando la debenza dell’IVA su di un imponibile ritenuto ormai del tutto inesistente con una motivazione altrettanto inesistente.

Avverso tale decisione proponeva appello l’ A. alla Commissione tributaria regionale di Bari eccependo la carenza assoluta di motivazione della sentenza, i giudici di appello, confermavano l’operato della Commissione provinciale.

Il presente ricorso e’ fondato sui seguenti motivi:

1. nullita’ della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4: sono stati violati l’art. 112 c.p.c. – all’art. 132 c.p.c., punto 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

L’elemento centrale dell’appello proposto dal ricorrente, avverso la sentenza di primo grado, era fondato sulla concisa, esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa si’ da non permettere al ricorrente stesso di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione: razionalita’ e legittimita’ della sentenza.

2. violazione di norme processuali – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – in particolare del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 7 e dell’art. 654 c.p.p..

a) Ritenuto che le cosiddette presunzioni legali poste dall’Ufficio a sostegno della propria pretesa hanno carattere relativo e non assoluto e sono come tali superabili, la Commissione regionale avrebbe dovuto verificare, considerato che cio’ non era stato fatto durante il primo grado de giudizio e con i poteri conferiti alle commissioni tributarie dal summenzionato D.P.R. n. 546 del 1992, art. 7 che tali presunzioni non dessero solo una dimostrazione virtuale degli obblighi posti a carico del soggetto e che l’Ufficio avrebbe dovuto supportare, tali presunzioni, con ulteriori fatti che evidenziassero anche altre fonti certe dell’evasione fiscale. Le quali non possono ne’ devono essere altre presunzioni. In mancanza dei suddetti riscontri si avrebbero solo e semplicemente degli indizi e non delle prove.

Invece i giudici dell’appello si sono limitati semplicemente ed acriticamente a confermare la sentenza dei primi giudici, trascurando di vagliare e quindi di pronunciarsi su quanto esposto e documentato dall’appellante.

b) Nonostante l’espressa e motivata richiesta avanzata dal contribuente, come accennato in narrativa, i secondi giudici non si sono pronunciati in merito alla rilevanza o meno del giudicato penale nel giudizio tributario in discussione, ricorrendone tutte le condizioni previste dall’articolo di cui si lamenta la violazione. Il ricorso e’ inammissibile.

Il primo motivo e’ del tutto generico in quanto fondato su affermazioni relative ad una presunta carenza di motivazione della sentenza in questione affermata ma non supportata da specifici riferimenti relativi alla motivazione della stessa.

Quanto poi al riferimento ai giudicato penale che avrebbe dovuto essere valutato dai giudici di secondo grado in quanto favorevole al ricorrente, non corrisponde al vero che la Commissione Tributaria Regionale non ne abbia tenuto conto.

Infatti si legge nella motivazione della sentenza “le conclusioni e gli atti di accertamento del giudice penale non attengono specificamente all’oggetto degli atti di accertamento di natura fiscale e quindi non risultano preclusive degli stessi”.

Aggiungasi, inoltre, che come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario, l’esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell’amministrazione, dovendosi ritenere abrogato, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il D.L. 10 luglio 1982, n. 516, art. 11, comma 2 che regolava l’autorita’ del giudicato penale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infatti, l’art. 654 dell’attuale c.p.p., che stabilisce l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, opera bensi’, in base all’art. 207 disp. att., anche per i reati previsti dalle leggi speciali, ma espressamente sottopone tale efficacia alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo, e anche tributario, la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale, e che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, come appunto avviene quando la normativa tributaria introduca delle presunzioni che alterano il regime ordinario dell’onere della prova 2 (Cass. 25.01.2002 n. 889).

Privo di fondamento e’ anche il riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “Nel processo tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 in quanto norma eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facolta’ di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile.

Tale indefettibile condizione richiede a carico della parte l’allegazione e l’accertamento della specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l’assolvimento dell’onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell’esistenza del presupposto priva dell’allegazione relativa all’avvenuta sollecitazione del giudice all’esercizio del predetto potere (Cass. 26.02.2009 n. 4589). Nel caso di specie non e’ stato dal ricorrente dimostrata la sussistenza di tali presupposti.

Le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo sono a carico del ricorrente.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2200,00.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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