Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6749 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14802/2012 R.G. proposto da:

ARTSANNIO s.c.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Romano,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via

Valadier n. 43, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 235/45/11 depositata il 10 giugno 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito l’Avv. Fabrizio Urbani Neri per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di ARTSANNIO s.c.r.I., la Commissione tributaria provinciale di Benevento annullava gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento emessi in applicazione degli studi di settore nei confronti della società – cooperativa di produzione e lavoro – per recupero IRES, IRAP e IVA anno d’imposta 2004.

In parziale accoglimento dell’appello erariale, la Commissione tributaria regionale della Campania riconosceva maggiori ricavi per Euro 24.000, in luogo di quanto stimato dall’amministrazione (Euro 50.693). La società ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; il secondo motivo ripropone la censura, ma con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5; il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 7 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Malgrado l’imperfetta formulazione, segnata dalla commistione tra vizio di motivazione e violazione di legge (quest’ultima pure riferita ad atti non normativi, quali le circolari ministeriali), i mezzi possono essere intesi come unitariamente avversi alla parziale conferma di un accertamento presuntivo sprovvisto di adeguata base indiziaria.

1.1. I motivi sono fondati.

Il giudice d’appello ha mostrato di condividere la valutazione del primo giudice sull’idoneità delle deduzioni della cooperativa a superare la presunzione statistica espressa dallo studio di settore (deduzioni relative all’alta incidenza del costo del personale ed assenze per malattia); con improvvisa deviazione logica, tuttavia, egli ha parzialmente accolto il gravame, rideterminando i maggiori ricavi in una cifra che non ha in alcun modo giustificato e che forse trova spiegazione nella proposta conciliativa avanzata dall’ufficio in sede precontenziosa.

Atteso che le mere trattative per l’adesione non hanno certo valore indiziario quanto ad esistenza ed entità del debito fiscale, è palese la sussistenza del vizio contemplato dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (testo applicabile ratione temporis, anteriore alla L. n. 134 del 2012).

2. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 84, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver il giudice d’appello considerato il riporto di perdite a diminuzione del reddito.

2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

3. Il ricorso deve essere accolto nei primi tre motivi, assorbito il quarto; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso nei primi tre motivi, assorbito il quarto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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