Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6748 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
GRUPPO CR SPA (OMISSIS), (incorporante per fusione la CR
Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e
Presidente del C.d.A. Sig. R.C., elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio
dell’avvocato MARTELLA DARIO, che la rappresenta e difende giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE NORA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GOLEMME TEMISTOCLE giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1752/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Quarta Civile, emessa il 22/04/2008, depositata il
04/07/2008; R.G.N. 2523/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per la estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
letto il ricorso proposto dalla spa Gruppo CR contro l’Immobiliare Nora srl, per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma il 4 luglio 2008, nonche’ il controricorso dell’intimata;
rilevato che sono stati depositati atti di rinunzia della ricorrente e di adesione della controricorrente, sottoscritti dalle parti e dai loro difensori, che comportano l’estinzione del giudizio di cassazione;
ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., non deve essere pronunciata condanna alle spese, in quanto alla rinuncia ha ritualmente aderito la controparte.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011