Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6748 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21352/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.R., B.A., S.N., domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LANZINGER GIANNI,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.O., BE.BU.FE., G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2006 della SEZ.DIST.CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, R.G.N. 91/05, dep. il 30/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, respingeva l’impugnazione proposta dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva accolto le domande, dei dipendenti A., S. e B., aventi ad oggetto il riconoscimento di un punteggio superiore a quello loro attribuito dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito della selezione, indetta dall’amministrazione, per l’attribuzione della posizione (OMISSIS), istituita dall’art. 17 del CCNL comparto Ministeri, valido per il quadriennio 1998 – 2001.

La predetta Corte riteneva che la formulazione dell’art. 17 del richiamato CCNL non giustificava, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, alcuna distinzione tra la professionalità acquisita nel corso del servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione finanziaria e quella maturata alle dipendenze di altra diversa amministrazione.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

Resìstono, con controricorso, i dipendenti originari ricorrenti.

Nessuna attività difensiva svolgono i controinteressati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione falsa applicazione dell’art. 17 CCNL Comparto Ministeri e del CC integrativo di amministrazione 3/7/2000, formula, ex art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il seguente quesito di diritto: “Dica la SC se, per il conferimento della posizione economica super, l’art. 17 CCNL Comparto Ministeri e del CC integrativo di amministrazione possano legittimamente prevedere che il parametro esperienza professionale nella posizione economica di provenienza, distinto dal parametro della mera anzianità di servizio, valorizzi in via porziore la esperienza professionale maturata al servizio dell’amministrazione presso la quale si svolge la procedura concorsuale”.

Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 5 e 40, e dell’art. 17 CCNL Comparto Ministeri e del CC integrativo di amministrazione 3/7/2000, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: “Dica la SC se, in forza dei poteri e dell’autonomia riconosciuta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 5 e 4, possa stipularsi, per il conferimento della posizione economica super, che l’art. 17 CCNL Comparto Ministeri ed il CC integrativo di amministrazione prevedano che il parametro esperienza professionale nella posizione economica di provenienza valorizzi la esperienza professionale maturata al servizio dell’amministrazione presso la quale si svolge la procedura concorsuale”.

Con la terza censura l’Agenzia delle Entrate, allegando, violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, formula ex art. 366 bis c.p.c., cit., il seguente quesito di diritto: “Dica la SC se, controvertendosi sulla interpretazione del CCNL e dell’Accordo integrativo di amministrazione del comparto ministeri, il giudice a quo era tenuto ad attivare la procedura D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64”.

Con la quarta censura l’Agenzia delle Entrate denuncia omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia.

Allega, l’Agenzia ricorrente, che la Circolare del 22 gennaio 2001, di cui alla sentenza, impugnata è posteriore alla domanda di partecipazione alla selezione, sicchè non poteva indurre alcuni dei candidati nell’errore prospettato dalla Corte.

Assume inoltre, che “la conformità dell’art. 17 del CCNL di comparto e la chiarezza della clausola in esame evidenziano il vizio della sentenza che del tutto arbitrariamente ha fatto equivalere il tempo trascorso alle dipendenze di un’amministrazione diversa da quella finanziaria all’esperienza professionale quale servizio specificamente svolto in uffici dell’amministrazione finanziaria”.

E’ pregiudiziale l’esame del terzo motivo del ricorso relativo alla dedotta mancata attivazione in appello della procedura D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64.

Rileva il Collegio che la censura è infondata.

Invero, questa Corte ha già affermato il principio, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo il quale nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l’attivazione della procedura di accertamento sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, presuppone – come affermato anche da Corte cost. n. 199 del 2003 – che il contratto od una sua clausola sia di contenuto oscuro e che la pregiudiziale interpretativa si presenti seria, sicchè, ove il giudice di primo grado, pur in presenza dei presupposti richiesti per l’accertamento pregiudiziale, decida la controversia senza avviare l'”iter” procedurale previsto, il relativo vizio può essere fatto valere in sede di gravame. In assenza di tale impugnativa, il capo della sentenza del giudice d’appello – che rigetta la richiesta di attivazione della procedura incidentale – non è ricorritele per cassazione, atteso che la procedura D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, è esperibile unicamente nel giudizio di primo grado (V. Cass. 12328/08 e relativamente all’omologa procedura prevista dall’art. 420 bis c.p.c., Cfr. Cass. 3770/07 e 22874/08).

Va, quindi affermato il principio che nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l’attivazione della procedura di accertamento sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello di appello.

Passando all’esame delle censure di cui al secondo e terzo motivo rileva la Corte che le stesse, per come articolate, non sono esaminabili in questa sede.

Infatti l’Agenzia ricorrente denuncia, in entrambi i motivi in esame, la violazione e falsa applicazione, oltre che dell’art. 17 CCNL Comparto Ministeri, anche del CC integrativo di amministrazione 3/7/2000 senza trascrivere nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, il contenuto di tale accordo integrativo impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità sul punto (Cass. 4 novembre 2005 n. 21379).

Nè può ritenersi, alla stregua di quanto sancito da questa Corte a Sezioni Unite (sent. 4 novembre 2009 n. 23329 e 12 ottobre 2009 n. 21558), assolta da parte del giudice, in maniera autonoma, la conoscenza del contratto de quo. Trattasi, infatti di accordo collettivo integrativo, la cui contrattazione viene attivata da ciascuna amministrazione “sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3)e, se pure parametrata al territorio nazionale in ragione delle dimensioni dell’amministrazione interessata, rimane pur sempre di carattere decentrato nei confronti del comparto (Cass. 21 febbraio 2008 n.4505), per il quale non è previsto, diversamente da quanto disposto per il contratto collettivo nazionale, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Peraltro, trattandosi di contratto collettivo integrativo la relativa violazione o falsa applicazione non è denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, riferendosi tale previsione ai soli “contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” (Cfr. Cass. 2 marzo 2009 n. 5025), con la conseguenza che tale contratto resta censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, nella specie non dedotti.

Del resto, il sistema delineato è coerente con l’art. 420 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 18, e con l’omologo D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64, cit., che limitano l’attivazione delle relative procedure, di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi, solo alle clausole di “un contratto o accordo collettivo nazionale”.

L’ultima censura relativa al dedotto vizio di motivazione non è accoglibile.

Non lo è perchè si riferisce ad una circostanza, quella della Circolare, che nella struttura argomentava della sentenza impugnata attiene al punto della ritenuta infondata allargazione di un negozio bilaterale, punto questo per nulla censurato dalla ricorrente e, quindi, non è decisiva in questa sede.

Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono, in favore delle parti costituite, la soccombenza.

Nulla deve disporsi per le parti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 70,00 oltre Euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA che attribuisce all’avv. Gianni Lanzinger dichiaratosi anticipatario. Nulla per le spese del giudizio di legittimità, nei confronti delle parti rimaste intimate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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