Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6748 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. II, 10/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 10/03/2021), n.6748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24019-2019 proposto da:

L.A.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNA ROSA

ODDONE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO,

VIA PALMIERI 40;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 19335/18 del TRIBUNALE di MILANO del

19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 L.A.M. adiva il Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il diritto di asilo, ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 2 e in estremo subordine la protezione sussidiaria e/o umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva riferito di essere cittadino ivoriano, di essere fuggito dalla (OMISSIS) a causa dell’appoggio personale dato alle milizie ribelli, che dal lontano 2002 avevano scatenato la guerra civile.

Con ordinanza del 30.5.2018, il Collegio rilevava che la Commissione aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b); che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35 bis, comma 2 e art. 28 bis, comma 2, lett. b) (domanda reiterata) D.Lgs. n. 25 del 2008, vigenti ratione temporis, i termini per l’impugnazione sono ridotti alla metà (15 giorni dalla notificazione del provvedimento); e che il provvedimento impugnato era stato notificato al ricorrente il 29.3.2018 e il ricorso depositato in data “18.4.2019” (recte 18.4.2018) Il Collegio invitava la difesa a interloquire in punto di tempestività dell’impugnazione, concedendo un termine per il deposito di una nota difensiva.

Con decreto del 19.6.2019, il Tribunale riteneva il ricorso inammissibile, evidenziando che il ricorrente non aveva chiesto la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. che, comunque, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile. Rilevava, infine, che la mancata partecipazione all’udienza non incideva sul diritto di difesa della parte anche tenuto conto che si trattava di mera questione di rito.

Avverso detto decreto L.A.M. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non svolgeva alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione di legge in relazione all’applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 e successive modifiche. Insufficiente motivazione con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso”, deducendo che, quando il Tribunale provvedeva a esaminare il ricorso, era già vigente il D.L. 4 ottobre 2018, conv. dalla L. 1 dicembre 2018, con previsione del termine di impugnazione di 30 giorni.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè il Tribunale non prendeva alcuna posizione sull’istanza contenuta nella memoria autorizzata, diretta a ottenere la fissazione dell’udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, dell’art. 35 bis, comma 11, lett. a) non essendo disponibile la videoregistrazione del colloquio avanti alla Commissione Territoriale.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione Convenzione di Ginevra, art. 10 Cost., comma 3 – Direttiva Europea 2004/1983 sulle qualifiche di rifugiato e di persona bisognosa della protezione internazionale”.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, riguardante la valutazione della situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, che interessava la (OMISSIS).

1.5. – Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, con riguardo alla valutazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente al fine di concedere la protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è nel complesso infondato.

2.1. – Rileva il Tribunale come sia incontroverso che nella fattispecie de qua si verta su di un provvedimento di inammissibilità emesso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b) della competente Commissione territoriale.

Tale norma è richiamata dall’art. 28 bis, comma 2, lett. b) D.Lgs. cit. (nel testo vigente ratione temporis, anteriore all’emanazione del D.L. n. 113 del 2018). L’art. 35 bis dello stesso decreto prevede, al comma 2: “Nei casi di cui all’art. 28 bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6 i termini previsti dal presente comma – e cioè quelli per l’impugnazione del provvedimento – sono ridotti della metà”.

Il fatto che la previsione di cui al cit. art. 28 bis, comma 1, lett. b), sia stata abrogata dal D.L. n. 113 del 2018, art. 9, comma 1, convertito in L. n. 132 del 2018, non rileva. A prescindere da ogni altra considerazione, è infatti da considerare che la nuova disciplina, avente efficacia dal 5 ottobre 2018, non si applica al ricorso che l’istante ebbe a proporre avanti al Tribunale di Ancona, il quale è stato depositato il 18 aprile 2018.

2.2. – Va peraltro ribadito (v. Cass. n. 7880 del 2020, in fattispecie pressochè identica) che la deduzione relativa alla informativa circa la procedura accelerata e circa il ritardo con cui sarebbe stata adottata la decisione della Commissione territoriale vada disattesa: sia in quanto la doglianza formulata pare trascurare il rilievo per cui l’oggetto della controversia in materia di protezione internazionale non è il provvedimento negativo della commissione territoriale, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata (Cass. n. 27337 del 2018; Cass. n. 7385 del 2017); sia in quanto, in ogni caso, l’estensione del termine di impugnazione discende dalla legge e chi impugna è nella condizione di ricavare detto termine dal tenore del provvedimento della commissione, siccome riferito alla richiamata fattispecie dell’art. 28 bis, lett. b).

Quanto alla censura con cui è lamentato il mancato esame delle ragioni poste a fondamento della domanda reiterata di protezione internazionale, occorre osservare che la dimidiazione dei termini per il ricorso avanti al tribunale (di cui al cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2) opera in ragione del semplice dato dell’avvenuta proposizione di una seconda domanda di protezione internazionale che la commissione reputi non corredata da “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine” ex art. 29, comma 1, lett. b), cit. L’effettiva presenza, nella seconda domanda, di nuovi elementi che siano rilevanti per il riconoscimento della protezione internazionale spiega la sua rilevanza su di un piano diverso da quello su cui si colloca il termine di impugnazione. La condizione in parola costituisce, infatti, elemento che deve essere apprezzato dalla commissione per decidere sull’inammissibilità del ricorso, ma non esime di certo l’interessato dal rispetto del termine dimidiato ove la commissione si pronunci, appunto, nel senso che il ricorso è inammissibile stante la reiterazione della domanda di protezione internazionale in assenza di elementi di novità. Ove così non fosse, il termine stesso dipenderebbe da un dato (la sussistenza degli elementi di reale novità della domanda reiterata) che costituisce l’oggetto stesso del giudizio di cui è investito il tribunale, avanti al quale è impugnata da pronuncia di inammissibilità: conclusione, questa, che, nel sovrapporre i distinti profili dell’ammissibilità del ricorso (per la sua tempestività) e del merito della domanda, si rivelerebbe del tutto incongrua e ingiustificata (Cass. n. 7880 del 2020, cit.).

3. – Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto difese. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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