Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6748 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8491-2020 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLE
BOMBELLI N. 29/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
VERRASTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA U.T.G.- PROVINCIA DI FERRARA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 402/2019 del GIUDICE DI PACE di FERRARA,
depositata il 20/12/2019 R.G.N. 3063/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2022 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Il Giudice di pace di Ferrara, con decreto depositato il 20.12.2019, ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Ferrara il 4.9.2019 nei confronti di S.V., cittadino dell’Ucraina.
2. A fondamento della decisione il primo giudice ha rilevato che, dal foglio notizie depositato dall’Ufficio di Governo, risultava che l’odierno ricorrente parlava e comprendeva la lingua italiana e che non sussistevano i presupposti che legittimavano la sua permanenza in Italia.
3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione S.V. affidato a cinque motivi; la Prefettura di Ferrara non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità del decreto per difetto assoluto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il Giudice di Pace argomentato sulle ragioni del rigetto relativamente alle questioni prospettate nel ricorso.
3. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere accertato il Giudice di pace la conoscenza della lingua italiana da parte dell’istante, così violando la norma che impone la traduzione del decreto prefettizio nella lingua madre ovvero in una lingua veicolare scelta.
4. Con il terzo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Giudice di Pace esaminato i documenti concernenti la pendenza in appello della domanda di protezione internazionale.
5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e comma 11, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere omesso il Giudice di Pace di ottemperare al proprio dovere istruttorio di valutare i rischi cui sarebbe stato esposto esso richiedente in caso di rimpatrio forzoso in Ucraina.
6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis e art. 8 CEDU, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere omesso il Giudice di Pace ogni vaglio inerente alla presenza e all’effettività di legami familiari di esso richiedente in Italia.
7. Il primo motivo è infondato.
8. Al pari di quanto accade per la sentenza, anche per le ordinanze a carattere decisorio ovvero per i decreti con tale natura, per i quali è richiesta soltanto una succinta motivazione, la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto non comportano la nullità del provvedimento, a meno che non impediscano l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass., Sez. VI, 18/04/2017, n. 9745; Cass., Sez. lav., 19/03/2009, n. 6683; Cass., Sez. II, 27/02/2004, n. 4015).
9. Nel caso in esame, invece, l’asserito difetto non sussiste perché, sia pure nella sua sinteticità, in astratto il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione risulta invece agevolmente ricostruibile atteso che è stato precisato che non sussistevano cause ostative all’emissione del provvedimento di espulsione e che non era stata fornita prova di quanto dedotto in ricorso e della esistenza dei requisiti che avrebbero legittimato la sua permanenza in Italia.
10. Altro e’, invece, come si vedrà in seguito, verificare l’adeguatezza, la congruità e la correttezza dell’adottato provvedimento rispetto alle istanze di giustizia formulate nell’opposizione connesse alla documentazione prodotta a fondamento delle stesse.
11. Anche il secondo motivo è infondato.
12. Il Giudice di Pace ha precisato che il ricorrente parlava e comprendeva la lingua italiana come emergeva dalle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente nel “foglio notizie” depositato in giudizio dalla Prefettura.
13. L’assunto è conforme all’orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue; l’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. n. 24015/2020).
14. Nel caso di specie ciò è avvenuto con il richiamo appunto, da parte del Giudice di pace, del “foglio notizie” depositato dalla PA, attraverso un accertamento in fatto insindacabile in questa sede.
15. Sono, invece, fondati il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza.
16. Il Giudice di pace, infatti, a fronte della attestazione, ritualmente prodotta in prime cure, della pendenza dell’appello, relativo alla domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente, al momento in cui era stato destinatario del provvedimento espulsivo, nulla ha detto, così come nulla ha rilevato in ordine ai rischi, prospettati con il ricorso in opposizione, connessi all’eventuale ritorno in Ucraina.
17. Analogamente, non è stata valutata, nel gravato decreto, la rilevanza, o meno, della asserita presenza ed effettività di legami familiari in Italia del richiedente stesso.
18. Le censure di cui ai suddetti motivi vanno, pertanto, accolte con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Giudice di pace di Ferrara, in diversa persona, che procederà ad un nuovo esame dell’opposizione valutando, in punto di fatto e di diritto, i profili omessi nel decreto del 12/20.12.2019 e provvederà, altresì, sulle determinazioni delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo, rigettati il primo ed il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di pace di Ferrara, in diversa persona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022