Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6747 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28858/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ELETTROFORMA Srl,

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia sez. staccata di Foggia n. 64/25/12, depositata il 17 aprile

2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Pietro Garofoli che si riporta al ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate di Foggia sulla base degli studi di settore per l’anno d’imposta 2005 emetteva avviso di accertamento nei confronti della società Elettroforma Srl, esercente attività di installazione di impianti elettrici, per maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP ed IVA, determinando il reddito d’impresa in 38.938,00 Euro a fronte di una dichiarata perdita di 24.069,00 Euro.

La CTP di Foggia accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo illegittimo l’accertamento. La decisione, sull’appello dell’Agenzia delle entrate, era parzialmente riformata dalla CTR della Puglia che riduceva al 50% i maggiori ricavi.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. Il contribuente è rimasto intimato.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con un unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il difetto di motivazione in relazione all’incidenza della presunta conflittualità tra i soci e al cambio di gestione della società.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il motivo formula due censure, per violazione di legge (assumendo che la CTR abbia invertito l’onere della prova) e di difetto di motivazione (per aver la CTR malamente motivato, non essendo giustificata l’incidenza causale di una presunta conflittualità o del cambio di gestione sociale rispetto al calo della redditività dell’impresa), tra loro incompatibili, ma la cui articolazione risulta strettamente sovrapposta.

Orbene, tali formulazioni costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366-bis c.p.c. abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito); dall’altro, ammetterne l’ammissibilità significherebbe affidare alla corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.

3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese essendo rimasta intimata la controparte.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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