Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6747 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16593/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Abramo

Lincoln, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Martino Grasso,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2388/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto dalla Sig.ra D.M., nata a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Catania aveva respinto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto contro il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla competente C.T.

L’appellante ha chiesto la riforma dell’ordinanza appellata, previa ammissione delle prove orali articolate in primo grado, nonchè la concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La Corte di appello, in via preliminare, ha ritenuto contraddittoria la motivazione del provvedimento di primo grado, considerato che il Tribunale ha dapprima respinto l’istanza di assunzione della prova testimoniale proposta dalla richiedente ed ha poi posto a fondamento della sua decisione il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte di quest’ultima, attesa la mancata dimostrazione del requisito dell’effettiva convivenza.

Premesso ciò, il giudice di appello ha ritenuto necessario assumere la prova testimoniale negata in primo grado, nuovamente dedotta in sede di appello, ed ha poi rigettato il ricorso, ritenendolo infondato alla luce del comprovato carattere fittizio del matrimonio. Pertanto, ha confermato il provvedimento del Tribunale ma ne ha emendato la motivazione perchè contraddittoria.

Le ragioni poste a fondamento della decisione sono state le seguenti.

Dall’audizione del Sig. Z.G.C., marito della richiedente, è emerso che ha sposato la Sig.ra D., conosciuta soltanto tre giorni prima dalla celebrazione del matrimonio (in data (OMISSIS)), mentre questa era trattenuta presso il CIE di Ragusa, al fine di dare esecuzione ad un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti in data 5/10/2005. Inoltre, il teste ha riferito di essersi sposato su richiesta di un tale Sig. B.G., in seguito deceduto, che gli avrebbe corrisposto un compenso di 1500 Euro. Le dichiarazioni del Sig. Z. sono risultate pienamente conformi a quelle rilasciate dallo stesso agli Agenti della Polizia Giudiziaria in data 5/5/2006.

Da ultimo, la Corte di appello ha escluso lo stato di incapacità di intendere e di volere del teste, prospettato dalla difesa dell’appellante soltanto dopo la deposizione.

Alla luce di queste circostanze, è stato ritenuto pienamente comprovato il carattere fittizio del matrimonio, contratto solo dietro pagamento, al fine esclusivo di eludere la normativa italiana sull’ingresso ed il soggiorno nello Stato.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per Cassazione la cittadina straniera.

Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e art. 19, comma 2, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 14, comma 2 e art. 19 per non avere la Corte di appello valutato il dato temporale della permanenza della ricorrente nel territorio italiano, da oltre un decennio. Dal momento che il matrimonio è stato contratto in data (OMISSIS), risulta pienamente applicabile il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 14, comma 2, che attribuisce il diritto di soggiorno permanente al familiare che abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Unione. Deve inoltre escludersi il carattere fittizio del matrimonio alla luce dei criteri delle Linee Guida elaborate dalla Commissione Europea che tengono conto della durata della relazione pre-matrimoniale, del domicilio-residenza comune e della durata del rapporto coniugale.

Nel secondo motivo di ricorso si censura la mancata applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 12, comma 2, lett. a) poichè, in forza della durata ultradecennale del matrimonio, la ricorrente ha acquisito il diritto al soggiorno permanente. Inoltre, la Corte ha errato laddove ha posto a fondamento delle sue conclusioni le sole dichiarazioni del Sig. Z., il quale ha più volte mutato la sua versione dei fatti dopo essere stato accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. per erronea valutazione di attendibilità delle affermazioni del teste, la cui coerenza risulta smentita dalle innumerevoli versioni contraddittorie fornite dallo stesso sulle medesime circostanze. Ne consegue che le suddette dichiarazioni non potevano essere poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Nel quarto motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione apparente con riferimento all’attendibilità del Sig. Z. poichè la Corte di appello ha considerato in modo frammentario le dichiarazioni da questo rilasciate, estrapolandole totalmente dall’ampio contesto di riferimento in cui si inseriscono, in palese contraddizione con la documentazione prodotta.

I motivi di ricorso sono infondati e possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logico-giuridica.

In primo luogo risulta necessario richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, non implica il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi e, tantomeno, quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1-bis (Cass., Sez. I, n. 5378/2020; Cass., Sez. I, n. 10925/2019; Cass., Sez. VI, n. 5303/2014).

Secondo il disposto dell’art. 30, comma 1-bis, cit., deve qualificarsi fittizio il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri nell’individuare i casi di matrimoni fittizi e nello svolgere le relative indagini, la Commissione Europea ha elaborato delle Linee Guida contenenti una serie di criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere un abuso dei dritti comunitari. Essi tengono conto della circostanza che il cittadino straniero non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da solo il diritto di soggiorno, del fatto che la coppia stava insieme da molto tempo, aveva un domicilio comune, aveva assunto o meno un importante impegno giuridico-finanziario (per esempio un’ipoteca per l’acquisto di una casa), nonchè della durata del matrimonio. La Commissione ha anche redatto un Manuale contente i c.d. indizi di abuso che fanno ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio, quali l’entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro od altra utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio.

Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta pienamente integrata la prova del carattere fittizio del matrimonio. Invero, come ha evidenziato la Corte di appello nel provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri indicativi di matrice Europea, sono molteplici gli elementi che depongono in tal senso. In primo luogo, la considerazione che il Prefetto di Catania aveva emesso, in data 5/10/2020, un provvedimento di espulsione a carico della ricorrente, la quale, esattamente otto giorni dopo, durante il trattenimento presso il CIE di Ragusa, ha contratto matrimonio con il Sig. Z.. Circostanza, questa, che porta ad escludere che la Sig.ra D. avrebbe potuto beneficiare di un titolo valido di soggiorno in assenza del matrimonio. Secondariamente, la durata della relazione pre-matrimoniale si è rivelata inesistente giacchè i coniugi si sono conosciuti solamente tre giorni prima della celebrazione e, comunque, anche in seguito, non hanno dimostrato di voler realizzare una comunione di vite ed affetti stabile, atteso che dall’audizione del Sig. Z. è emerso che il matrimonio non è stato consumato e nessuna convivenza effettiva è stata intrapresa. Da ultimo, non può trascurarsi la corresponsione del compenso di 1500 Euro al marito della ricorrente. Il percorso motivazionale adottato dalla Corte d’Appello è, in conclusione, del tutto adeguato anche in relazione alle citate linee guida.

La difesa, per contro, non ha colpito funditus la ratio decidendi del provvedimento impugnato, limitandosi ad affermare che la durata ultradecennale del matrimonio legittimerebbe il diritto di soggiorno permanete della ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 14, comma 2, posto che la volontà espressa dai coniugi in sede di celebrazione rimarrebbe valida ed efficace, a prescindere dalla effettiva convivenza e dal fatto che il Sig. Z. abbia poi ritrattato le sue dichiarazioni. Con riferimento alle dichiarazioni del teste, che secondo la difesa avrebbero rappresentato l’unico elemento posto a base della motivazione del provvedimento impugnato, si ritiene necessario evidenziare che, nel provvedimento impugnato è evidenziato che tali dichiarazioni hanno rivestito una mera funzione informativa e sono state valutate unitamente ad altri elementi risultanti dagli atti, cosicchè la decisione finale è stata assunta sulla base della loro concordanza ed incisività.

Per quanto concerne le censure sollevate con riguardo al difetto di attendibilità del Sig. Z., ritenuto incapace di intendere e di volere, esse non possono essere accolte dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio di attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito che sono insindacabili in presenza di un giudizio logicamente motivato (Cass. Sez. II, n. 21187/2019; Cass., Sez. II, n. 16467/2017). Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato la ritenuta attendibilità del teste Z. sulla base della duplice circostanza che egli ha risposto alle domande in modo coerente e consequenziale e che non sono emersi elementi dai quali desumere tale incapacità. In ogni caso, la difesa ha paventato un generico difetto di attendibilità solamente dopo la deposizione del teste, senza allegare alcun indizio concreto dal quale desumere tale incapacità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese poichè il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Non sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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