Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6747 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8414-2020 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II N.

4, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MARIO PASQUALINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – Sezione

di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2350/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/11/2019 R.G.N. 594/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2022 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 2350 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, proposta dal richiedente, in epigrafe indicato, cittadino della Guinea Bissau.

2. A fondamento della decisione la Corte di merito ha escluso che nello Stato di provenienza vi fosse una situazione tale da concretizzare una minaccia grave ed individuale alla vita e alla persona del richiedente per come derivante dalla violenza indiscriminata in condizioni di conflitto interno o internazionale; inoltre ha rilevato che non era stata data prova di particolari condizioni di vulnerabilità, neanche sotto il profilo del transito in Senegal, Mali, Niger ed in Libia, tali da giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il richiedente affidato a due motivi.

4. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, l’omessa valutazione di circostanze documentate decisive e la violazione del dovere di collaborazione nella ricerca della prova; la motivazione apparente in ordine alla questione inerente al pericolo narrato dal ricorrente e alla valenza probatoria dei documenti prodotti; l’illogicità e omessa valutazione delle specifiche risultanze emerse; la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 10Cost., comma 3 e art. 32 Cost.. Si obietta, altresì, la mancata consultazione di fonti qualificate.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma, nn. 3 e 4, il richiedente si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, del difetto di motivazione e della sua illogicità; la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; dell’art. 6 par. 4 della Direttiva comunitaria n. 115/2008, della L. n. 881 del 1977, art. 11, degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., dell’art. 10Cost., comma 3 e art. 32 Cost.. Si sostiene che esso richiedente mostrava un grado di vulnerabilità che imponeva il riconoscimento dei motivi umanitari tenuto conto della specifica condizione di vulnerabilità nonché della rilevante compressione dei diritti fondamentali nella zona di provenienza; si deduce la mancata valutazione delle condizioni soggettive e la regressione delle condizioni personali e sociali.

3. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il richiedente ha allegato al ricorso il verbale delle dichiarazioni rese nell’audizione personale dinanzi alla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani -Sezione di Agrigento, ove sono state chiarite le ragioni che lo avevano indotto all’espatrio, così assolvendo al suo obbligo di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

4. Tanto premesso, osserva il Collegio che le censure di cui ai due motivi sono fondate e vanno, pertanto, accolte.

5. Invero, la Corte territoriale non ha riportato, nell’impugnato provvedimento, la storia personale del ricorrente, limitandosi ad evidenziare che nella regione di provenienza della Guinea Bissau centrale non vi era una situazione di violenza indiscriminata e che non erano stati offerti elementi, a parte la frequentazione di corsi di lingua italiana, idonei ad affermare l’esistenza di un concreto pericolo per la sua persona con riferimento alla sua situazione personale.

6. In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. n. 29721/2019).

7. La mancanza della vicenda riportata nel gravato provvedimento impedisce, invece, in questa sede, il controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento decisorio, nonché la verifica della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi cui è tenuto il giudice in materia di protezione internazionale (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 9105/2017), proprio con specifico riferimento ai motivi di doglianza di cui al presente ricorso.

8. Inoltre, va osservato che, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. n. 8819/2020): nella fattispecie, invece, le fonti citate sono state genericamente indicate, senza alcuna precisazione dell’anno, e il riferimento al sito “Viaggiare sicuri” non può assumere alcuna rilevanza per quanto sopra detto.

9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e la impugnata pronuncia deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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