Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6746 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato PICA MARIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL FROSINONE, in persona del suo Direttore Generale Dott.

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO N. 36, presso lo studio dell’avvocato TALLADIRA ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SODANI TIZIANA giusta delega a

margine del controricorso; M.C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato SIPALA ALDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCHIAVI ALDO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3359/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 20/05/2008, depositata il 02/09/2008;

R.G.N. 11593/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ALDO SIPALA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 maggio 2003 il Tribunale di Frosinone rigettava la domanda proposta da S.V., proposta nei confronti di M.C. e l’Azienda USL di Frosinone, onde ottenerne la condanna in solido per danni asseritamene subiti a seguito di un intervento chirurgico, effettuato nell’Ospedale di (OMISSIS) dal sanitario M., di decompressione del nervo mediano al carpo della mano destra.

La Corte di appello di Roma, investita dal gravame della S., ha confermato quella decisione con sentenza del 2 settembre 2008.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la S., affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso l’Azienda USL di Frosinone e il M., che hanno depositate rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente lamenta che quanto argomentato dal giudice dell’appello non sia giuridicamente corretto, non avendo quel giudice valutato ed interpretato la domanda cosi’ come da lei proposta.

Il giudice dell’appello, in estrema sintesi, avrebbe aprioristicamente escluso la presenza del frammento metallico come riconducibile all’intervento operatorio, omettendo di valutare (o rendendo motivazione insufficiente) la domanda iniziale fondata sulla cattiva esecuzione dell’intervento alla mano destra, che le avrebbe provocato una ridottissima lesione della funzionalita’ della stessa e una conseguente sindrome depressiva.

Al riguardo, va premesso che contrariamente a quanto deduce la resistente ASL il motivo non e’ inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., perche’ viene evidenziato il fatto controverso (v. p. 6 ricorso).

Cio’ posto, la censura si appalesa infondata.

In punto di fatto, la S. venne operata il 15 aprile 1996 dal M. nell’ospedale di (OMISSIS).

In data 20 novembre 1996 le veniva riscontrata la presenza di un frammento metallico a livello di eminenza ipotenar della mano destra.

Contrariamente a quanto deduce la ricorrente il giudice dell’appello, controllando la motivazione del Tribunale, censurata in quella sede, in riferimento alla domanda proposta ha, poi, affermato che la S. aveva allegato la non corretta esecuzione dell’intervento senza pero’ alcuna deduzione in merito; ne’ valide censure erano state mosse dal C.T. di parte che, in sintesi, non aveva mosso critiche alle modalita’ concrete dell’intervento e non aveva indicato quali fossero stati gli errori tecnici commessi durante l’intervento.

D’altra parte, l’ausiliario del giudice, all’uopo nominato, dopo avere eseguito complessi esami radiografici ed ecotomografici, ha escluso che il frammento metallico fosse da ritenersi medicale, bensi’ frammento metallico di lega non biocompatibile e non proveniente da strumenti, attrezzi di tipo medicale.

Cio’ detto, il giudice dell’appello ha posto in rilievo che le conclusioni cui giunse il Tribunale fossero da confermare, in quanto non solo era condivisibile quanto evidenziato dall’ausiliario, ma anche perche’ il giudice di prime cure aveva esaminato e risposto alle argomentazioni del consulente di parte, giungendo a conclusioni oltre che corrette, logiche in ordine alla genesi della algodistrofia di Sudek, patita dalla S..

Peraltro, il diverso chirurgo, che opero’ una seconda volta l’attuale ricorrente, ebbe ad affermare la non influenza, rispetto alla sintomatologia patita, del corpo estraneo, che non solo, e per tale motivo, non lo estrasse, ma anche perche’ “localizzato in sede profonda a ridosso delle strutture muscolari dell’eminenza ipotenar”.

Pertanto, nessuna relazione era ravvisabile tra la compressione notevole delle strutture tendinee e la presenza del filamento metallico sulla base del quinto metacarpo (p. 4 sentenza impugnata).

A fronte di tale argomentare la ricorrente allega, se non apoditticamente, il vizio di motivazione circa la interpretazione della sua domanda e non svolge alcuna considerazione idonea scalfirne il rigore logico.

In altri termini, avendo rilevato anche il CTU che le cause dei disturbi sofferti dalla S., in mancanza di specifiche censure alla condotta operatoria e postoperatoria del chirurgo, potevano ravvisarsi anche in cause endogene, ovvero in una diffusa condizione di artrosi intercarpale con presenza di corpo libero endoarticolare da pregressa lesione postraumatica, consolidata, dell’epifisi distale del radio in apparente pseudoartosi, nessun addebito di colpa professionale poteva essere mosso al sanitario.

2.- Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2236, 1176, 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente lamenta che andava comunque affermata la responsabilita’ del sanitario come dovuta a colpa professionale, perche’, trattandosi di intervento operatorio routinario e di non difficile esecuzione, il peggioramento della condizioni patologiche della paziente sarebbe idoneo a fondare la presunzione che la prestazione sanitaria fosse stata eseguita in maniera inadeguata o negligente.

Il motivo va disatteso per le seguenti considerazioni.

Di vero, il giudice dell’appello ha accertato che nessun errore o colpa potevano essere attribuiti al sanitario nell’esecuzione del richiesto intervento e nella sua condotta postoperatoria.

Infatti, il ricovero per sindrome epilettica nello stesso nosocomio per giorni quindici in reparto di neurologia non poteva essere posto a carico del M. e della struttura ospedaliera sia perche’ l’assistenza postoperatoria non poteva essere condotta senza la collaborazione della paziente, che fu dimessa al termine dell’intervento ambulatorialmente eseguito, sia perche’ il ricovero era avvenuto per una causa che non poteva essere considerata come determinata da convalescenza postoperatoria di quel tipo.

Questo argomentare, rispettoso degli elementi acquisiti al processo, risulta appagante sotto il profilo dell’errore di diritto ed induce a disattendere la censura, essendosi in presenza di una vicenda nella quale il giudice dell’appello ha esclusi?, con l’esame dettagliato di ogni elemento portato alla sua conoscenza, in radice ogni responsabilita’ del sanitario e della struttura ospedaliera.

Resta assorbito il terzo motivo (richiesta di decisione ex art. 384 c.p.c.), stante il rigetto dei precedenti:motivo che, peraltro, appare generico.

Sussistono giusti motivi, data la peculiarita’ della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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