Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6746 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25194/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE VARENO Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele

CLEMENTE e dall’Avv. Antonio PADULA, con domicilio eletto presso il

primo, in Roma, Vicolo Orbetelli, n. 31, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 68/15/12, depositata il 27 giugno 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Pietro Garofoli che si riporta al ricorso;

udito l’Avv. Michele Clemente che si riporta al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale SORRENTINO Fedeico, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della società Immobiliare Vareno Srl, esercente attività di locazione di beni immobili propri, per maggiori redditi d’impresa rispetto a quanto dichiarato, nonchè per l’indebita deduzione di costi e l’omessa dichiarazione di plusvalenze per l’anno d’imposta 2004 ai fini IRES, IRAP ed IVA, avuto riguardo, specificamente, alla conduzione e gestione del complesso immobiliare di (OMISSIS).

La Commissione tributaria provinciale di Monza e Brianza accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo illegittimo l’accertamento in quanto basato interamente sulle risultanze degli studi di settore in assenza di risultanze gravi precise e concordanti. La decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia con riferimento a specifici motivi di appello.

Rileva, in particolare, che con l’atto di appello aveva censurato la decisione di primo grado per aver ritenuto l’accertamento effettuato sulla base degli studi di settore, deducendo di aver, invece, operato un accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, allegando gli elementi e la documentazione esaminata idonee ad integrare le richieste presunzioni gravi precise e concordanti, mentre le doglianze che non erano state in alcun modo considerate dalla CTR secondo la quale l’accertamento “è basato interamente sulle risultanze degli studi di settore” e che l’Ufficio non “ha fornito la prova positiva di quali fossero gli elementi precisi e concordanti su cui fondare l’accertamento attraverso la applicazione degli studi di settore”.

2.1. Il motivo è fondato.

Giova premettere che l’Ufficio censura formalmente la decisione della CTR ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ossia per non aver pronunziato su specifico motivo d’appello.

Nell’illustrazione del motivo, peraltro, formula una diversa contestazione, ossia che la CTR non ha motivato circa l’applicazione acritica degli studi di settore già affermata dalla CTP (“totale omissione dell’esame di tali argomentazioni ed apodittica affermazione che nulla è stato al riguardo dedotto od argomentato dall’appellante”), doglianza che in realtà si concretizza nella omessa materiale motivazione, ossia nella violazione dell’art. 132 c.p.c..

Orbene, l’erronea indicazione, nella rubrica, della norma processuale violata, non determina ex se la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, bene potendo la Corte procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato ove ciò risulti agevolmente riscontrabile, come nella specie, dalla esposizione delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte a sostegno della censura: la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha, infatti, contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. n. 4349 del 2000 n. 4349; Cass. n. 3941 del 2002; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. 7981 del 2007; Cass. n. 14026 del 2012). Tanto premesso, così correttamente qualificato, il vizio processuale indicato (carenza di apparato motivazionale sul punto in questione) trova evidente riscontro negli atti di causa.

Con il motivo d’appello – integralmente riprodotto nel rispetto del principio di autosufficienza – l’Agenzia delle entrate ha dedotto di aver posto in essere un accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), che, pur traendo spunto ed origine da una rilevazione iniziale di incongruità fondata sugli studi di settore, per le specificità del caso concreto, era stato posto in essere con le modalità tipiche dell’accertamento induttivo. In tal senso, come si rileva dal motivo dedotto, l’Agenzia delle entrate aveva indicato una pluralità di elementi a sostegno dell’accertamento, in parte derivanti dallo studio di settore, ma in parte di rilevanza autonoma, e in particolare:

– antieconomicità della gestione, con costi sproporzionati ai ricavi e bilancio in perdita fin dal 2000 (ad eccezione del 2003);

– dichiarazione della società di percepire affitti da 8 immobili, quando risultavano utenze elettriche e residenze per 13 affittuari e a fronte, invece, di un solo contratto di affitto registrato;

– locazione dei terreni per un valore irrisorio, di gran lunga inferiore ai prezzi minimi.

Giova ricordare, del resto, che in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (v. Cass. n. 16430 del 2011).

Orbene, la CTR, nel ritenere che l’accertamento si fondasse solo sullo studio di settore, e che, quindi, vi fosse stata una sua automatica applicazione senza considerare gli elementi introdotti dal contribuente, ha completamente omesso di considerare il motivo di appello con cui veniva delineato il percorso logico ed argomentativo e gli elementi apprezzati ai fini dell’accertamento induttivo, dedotto non come effettuato in base a studio di settore ma su elementi presuntivi con conseguente inversione dell’onere della prova sul contribuente.

3. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia con riferimento a specifici motivi di appello.

Rileva, in particolare, che la CTR abbia integralmente omesso di esaminare gli altri motivi di appello, con i quali vi era una ripresa analitica di costi non documentati e non di competenza, nonchè per omessa dichiarazione di plusvalenza.

3.1. Il motivo è fondato.

L’Agenzia delle entrate in termini dettagliati ha contestato l’esistenza di costi non di competenza dell’esercizio 2004 in accertamento (fatture n. (OMISSIS) per prestazioni e competenze del 2003; fattura n. (OMISSIS) per consulenza legale) o relativi a costi non documentati (scontrini vari anonimi o acquisto di carburante generico) e l’omessa dichiarazione di quota di plusvalenza rateizzata relativa alla cessione di bene strumentale.

La CTR non ha in alcun modo esaminato queste doglianze di cui non vi è traccia in tutta la motivazione.

Nè un diverso esito è prefigurabile ove si ritenga, come argomentato nel controricorso, che il giudice di appello abbia esaminato (e respinto) queste doglianze affermando “l’accertamento impugnato risulta pertanto viziato poichè frutto di errori anche fattuali nell’applicazione di norme di carattere sostanziali”, trattandosi di affermazione talmente generica da integrare una motivazione del tutto apparente.

4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va conseguentemente cassata con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa composizione perchè, in ottemperanza al principi enunciati, provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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