Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6745 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ZAMPAGLIONE CARLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.A. BAIAMONTI 2, presso lo Studio dell’avvocato MAIELI MARIA

CHIARA, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ALIA GIANPIERO giusta

delega a margine del controricorso; AZIENDA U.S.L. (OMISSIS)

MESSINA

(OMISSIS), EX UNITA’ SANITARIA N. (OMISSIS) di LIPARI

(Gestione

Liquidatoria) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per

legge;

S.p.A. Allianz (già RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA)

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale dr.ssa R.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

giusta mandato in calce al controricorso; INA ASSITALIA LE

ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA (OMISSIS), in virtù di atto di

fusione per incorporazione di Vita spa e Assitalia Le Assicurazioni

d’Italia s.p.a. nella Fata Assicurazioni s.p.a. che ha assunto la

nuova denominazione INA ASSITALIA S.p.A., in persona del procuratore

speciale dell’amministratore delegato p.t. Avv. M.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso; P.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. A.

BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato MAIELI MARIA CHIARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ALIA GIANPIERO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

RAS SPA, F.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 105/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 21/02/2008, depositata il

26/02/2008; R.G.N. 717/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato ANGELA CARMELA DONATACCIO (per delega Avv. MARCO

VINCENTI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Messina con sentenza del 26 febbraio 2008 ha dichiarato estinto il giudizio in cui B.F. aveva convenuto davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto F.U., P.M., la Unità sanitaria locale di Lipari per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni, materiali e non, asseritamente subiti per colpa dei due medici, consistente in un errato intervento chirurgico per fibromatosi uterina – cisti ovarica destra, che le avrebbe determinato un grave deficit funzionale permanente dell’utero e del rene destro.

Avverso siffatta decisione la B. propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso P.M., F.M., quale erede di F.U., la Gestione liquidatoria ex USL n. (OMISSIS) di Lipari e le terze chiamate in causa Ina-Assitalia, Allianz s.p.a., già RAS s.p.a., che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso (violazione, per omessa applicazione, dell’art. 331 c.p.c.: errato riferimento agli artt. 303, 305 e 307 c.p.c., art. 360 c.p.c., sub 3 e sub 5 – il primo; violazione, per omessa applicazione, dell’art. 291 c.p.c., in riferimento all’art. 330 c.p.c. – art. 360 c.p.c., sub 3 e sub 5 -il secondo; possono essere trattati congiuntamente.

Infatti, con le censure dedotte a sostegno, la ricorrente si duole che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente dichiarato estinto il giudizio per il decorso del termine semestrale disposto dalla legge per la riassunzione del processo interrotto e che al fine di evitare la predetta estinzione non è sufficiente il deposito nel termine semestrale dell’istanza di fissazione della udienza per la prosecuzione, occorrendo, invece, anche la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione, deducendo nel primo motivo che si tratterebbe di errore inescusabile.

Emerge dalla sentenza impugnata – e non è contestato – che il giudice dell’appello, preso atto che il giudizio, dopo la comunicazione del decesso del F.U., uno dei convenuti, era stato tempestivamente riassunto e che la B. non aveva notificato l’atto di riassunzione entro il termine di mesi sei dalla conoscenza del fatto interruttivo a P.M. ed a F.M.T., quale erede di F.U., dichiarava la estinzione del giudizio.

La notifica dell’atto riassuntivo del processo andava fatta agli eredi della parte defunta F.U., F.M.T. e F.M., ma non avvenne per uno di essi nei termini previsti dal decreto del Presidente del Tribunale del 28 novembre 2007.

Il giudice dell’appello ha osservato che la concessione di un nuovo termine fosse preclusa, in quanto erano decorsi sei mesi dalla conoscenza dell’interruzione del processo dichiarata il 18 aprile 2007.

Avendo la B. omesso di chiedere come avrebbe potuto un nuovo termine entro il semestre per il rinnovo della notifica, si sarebbe verificata una nullità non più sanabile, per cui il giudizio andava dichiarato estinto, anche se si erano costituiti gli appellati F.M.T. e P.M., al quale la notifica del ricorso in riassunzione fu fatta erroneamente, ovvero presso il precedente legale anzichè presso il procuratore regolarmente costituito in appello.

Infatti, ritiene il giudice dell’appello che, in linea generale, quand’anche si ritenesse configurabile o applicabile la sanatoria (come da giurisprudenza costante v. Cass. n.9342/97, richiamata in sentenza e, di recente, tra le tante, Cass. n. 9594/02), essa non consentirebbe la retrodatazione dei relativi effetti oltre il termine dell’avvenuta tempestiva notifica, inidonea a consentire al giudice ogni potere di riattivare il processo eventualmente mediante la concessione di un nuovo termine o per la riassunzione o per il rinnovo della notificazione.

Ciò posto, osserva il Collegio che dei due motivi di censura, il primo è da rigettare, non trattandosi, come fa notare la resistente Allianz, di cause inscindibili, per cui non trova applicazione l’art. 331 c.p.c. Di vero, e contrariamente a quanto si sostiene nella censura, il giudice dell’appello ha dovuto prendere atto che l’ordine di integrazione del contraddittorio non era stato ottemperato nei confronti della F.M.T. e non poteva disporsi una nuova integrazione per decorso del termine assegnato.

Del resto, la doglianza si contraddice con il secondo motivo, ove di deduce che sia affetto solo da nullità il procedimento notificatorio nei confronti del P., perchè l’atto di riassunzione gli venne notificato erroneamente presso il difensore di primo grado anzichè presso il procuratore costituito in grado di appello, perchè volta ad assimilare la proroga concessa dal decreto presidenziale al rinnovo della notifica previsto dall’art. 291 c.p.c..

Infatti, la proroga, come fa notare la resistente Allianz, può essere assimilata al rinnovo della notifica solo disattendendo l’indirizzo giurisprudenziale che individua nella concessione di un nuovo termine una nuova riassunzione, una volta divenuta inefficace la precedente.

Anche in questo caso, quindi, la notifica corretta e regolare doveva avvenire nei termini concessi dal decreto del Presidente del Tribunale.

Peraltro, il motivo è inammissibile perchè si contraddice con l’impianto difensivo del ricorso.

In altri termini, come si evince dal ricorso, da un lato ci si duole che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto non rispettato il termine per la notifica, dall’altro si afferma che le modalità della notifica fossero regolarmente state eseguite.

Da parte sua, invece, il giudice dell’appello ha semplicemente osservato che la decorrenza del semestre successivo alla conoscenza della causa di interruzione del giudizio impediva la rinnovazione del procedimento di notificazione e determinava, essendo stata eccepita da una delle parti, prima di ogni altra difesa, la declaratoria di estinzione del processo (Cass. n. 15918/05).

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma, trattandosi di questione processuale, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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