Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6745 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA

102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/01/2007 R.G.N. 1137/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per cessazione materia del

contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 30.11.2006 – 30.1.2007, rigettava l’appello proposto dalle Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 12.5.2004. che dichiarava che tra le Poste Italiane e P.V. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 2.10.2000.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con sette motivi.

Resiste con controricorso P.V..

E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che -in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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