Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6745 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21622/2012 R.G. proposto da:

SISCODATA COMPUTER Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno

GANGEMI, con domicilio eletto presso lo studio legale Macchi di

Cellere GANGEMI, in Roma, Via Giuseppe Cuboni, n. 12, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 46/22/12, depositata il 5 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Pietro Garofoli che si riporta al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate di Milano sulla base degli studi di settore per l’anno d’imposta 2004 emetteva avviso di accertamento nei confronti della società Siscodata Computer Srl, esercente attività di fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali, determinando maggiori ricavi, ridotti nella misura minima per il cluster di riferimento in esito al contraddittorio, per 58.325,00 Euro ai fini IRES, IRAP ed IVA.

La Commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva il ricorso del contribuente, che contestava lo studio di settore applicato e il relativo cluster. La decisione, sull’appello dell’Agenzia delle entrate, era riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che riteneva la legittimità dell’accertamento.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione con riguardo a due profili e precisamente:

– in ordine all’esatta individuazione del cluster dello studio di settore (n. 5, dello studio di settore SD41U) nel quale ricondurre l’attività professionale, essendosi la CTR conformata acriticamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate;

– in ordine alla nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione per l’omessa indicazione delle ragioni per cui non sono state accolte le informazioni fornite dal contribuente.

2.1. Il motivo è infondato per entrambi i profili.

2.2. La questione posta dal ricorrente ha quale presupposto l’esatta riconduzione dell’attività svolta allo studio di settore (SD41U) e allo specifico cluster (il n. 5) di appartenenza.

2.3. Occorre premettere, in via generale, che lo studio di settore ha, per sua natura, un grado di astrattezza, tant’è che la sua rilevanza come strumento di accertamento presuppone la necessaria e doverosa instaurazione del contraddittorio con il contribuente per adeguare la rilevazione alla realtà economica.

In tal senso, una non integrale specificità non costituisce, necessariamente e in termini assoluti, un dato ostativo all’applicazione dello studio di settore, dovendo essere comunque ancorata alla concreta verifica in contraddittorio con l’utente e, dunque, in ultima analisi, alle ragioni poste a fondamento e a giustificazione della scelta in concreto operata.

2.4. Nella vicenda in esame va considerato:

– la Siscodata Computer è specializzata “nella progettazione e nella produzione di sistemi di avviamento di impianti automatizzati a favore delle aziende industriali nei settori più svariati” mentre lo Studio di settore citato attiene, in generale, alle imprese dedite alla fabbricazione di macchine e apparecchiature di vario genere e, con specifico riguardo al cluster n. 5, “le imprese produttrici di attrezzature e sistemi ausiliari per l’industria elettronica”.

– tra le tipologie di prodotto del cluster, poi, vengono annoverati “componenti elettromeccanici, strumenti di misura meccanici, strumenti di misura elettromeccanici, elettronici e impianti per trasmissioni radiotelevisive”.

– è poi un dato non contestato, ed anzi preliminare nella vicenda, che il cluster in considerazione non teneva compiutamente conto della specificità della produzione della Siscodata Computer.

A fronte di tali elementi, peraltro, la CTR ha evidenziato:

a) il modello di studio è stato scelto dalla società stessa in base al tipo di attività svolta, arguendone che quest’ultima “ha quindi ritenuto quel modello corretto e rappresentativo”;

b) il modello è “coerente con gli elementi strutturali dell’attività della società. Quest’ultima, infatti, ha 11 dipendenti, opera i conto proprio, ha una clientela prevalentemente industriale, adopera materiali di produzione per lo più del tipo semilavorato e, come materia prima, utilizza essenzialmente l’alluminio. Inoltre le fasi di lavorazione e la dotazione strumentale di essa… sono coerenti con quelle delle imprese rientranti nel prefato cluster n. 5”.

c) rispetto agli elementi differenziali poi la CTR, alla luce degli elementi evidenziati, ha ritenuto adeguata la motivazione fornita nell’avviso di accertamento rilevando che “l’Ufficio ha tenuto in considerazione il fatto che, in realtà, la società era specializzata nella realizzazione e nell’avviamento di impianti automatizzati per diversi settori industriali” e quindi “í maggiori ricavi sono stati rideterminati… facendo riferimento al ricavo minimo ammissibile previsto dallo studio di settore”.

La CTR ha quindi concluso, con un percorso logico e argomentativo chiaro e consequenziale, per l’adeguatezza del modello applicato, ritenendo che gli elementi di specificità non alterassero la fisionomia generale dell’impresa ma conducessero solo ad un ridimensionamento dei risultati operativi, ferma idoneità dello specifico studio di settore (cluster 5) a rappresentare l’azienda.

Va sul punto evidenziato che la circolare 121/E dell’8 giugno 2000 ha ricordato – nelle valutazioni di carattere generale – l’opportunità per il contribuente di verificare che in fase di applicazione degli studi di settore il software abbia correttamente classificato il contribuente stesso nell’ambito dei diversi gruppi omogenei individuati dallo studio di settore, tanto più che la descrizione del cluster al quale il contribuente è stato assegnato è agevolmente verificabile anche accedendo alla voce “cluster” dal menu “informazioni” contenuto nel software.

Di ogni cluster, dunque, il contribuente può conoscere il “profilo”, cioè una descrizione dettagliata dell’impresa-tipo che connota specificamente il gruppo omogeneo, così da poter effettuare, ancor prima del suo esito complessivo, un controllo in itinere del fatto che non vi siano errori o disguidi al riguardo.

Nè, del resto, le circostanze sopra evidenziate dalla CTR sono state in alcun modo censurate dal contribuente, che non ha neppure riprodotto il documento relativo alle caratteristiche del cluster applicato.

Ad ulteriore rafforzamento di tale ragionamento, inoltre, la CTR ha evidenziato non solo che l’applicazione del medesimo studio di settore portava ad evidenziare anomalie, di vario tipo, anche per altre annualità, ma anche (e soprattutto) che i risultati d’impresa possedevano una connotazione di persistente antieconomicità, con ricavi estremamente ridotti (in ispecie, pari ad Euro 4.424,00 per il periodo d’imposta oggetto di accertamento), profilo anche questo non oggetto di alcuna censura.

3. Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’errata applicazione del combinato disposto del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies e la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per aver la CTR ritenuto la legittimità del ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate all’accertamento fondato sugli studi di settore, su un cluster inadeguato, anzichè mediante ricostruzione analitica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) dei risultati d’impresa.

3.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente fonda la sua doglianza sull’assunto che lo strumento impiegato dall’Amministrazione sia inadeguato ma tale presupposto, come rilevato sub 2.4., è stato escluso dalla CTR in relazione alle caratteristiche del cluster e in esito al contraddittorio con il contribuente, che ne ha consentito la concreta riferibilità alla sua realtà economica.

Proprio questa fase di contraddittorio, mirata a personalizzare la determinazione dei redditi, in uno con l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di tenere conto di quanto introdotto dal contribuente, costituisce, d’altra parte, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 103 del 2003) il necessario presupposto per la legittimità del ricorso a questo strumento senza ledere i valori costituzionali di capacità contributiva e ragionevolezza.

4. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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