Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6745 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23864-2016 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE RINALDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELLA ROMEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA USR

PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE TORINO, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 323/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/07/2016 R.G.N. R.G.N. 815/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 15 luglio 2016, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino, rigettava la domanda proposta da C.I. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio Ambito territoriale della Provincia di Torino, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia fino al biennio 2007/2009 relativamente al triennio 2014/2017;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la previsione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. C), non ricomprendere, in quanto non espressamente prevista tra le deroghe, l’ipotesi del reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione e, pertanto, incompatibile la disposizione di cui al D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, conv. con modif. in L. n. 143 del 2004, con la ratio della nuova disciplina, intesa a modificare la natura delle graduatorie al fine di portarle ad esaurimento, non consentendo incrementi ulteriori rispetto ai casi tassativamente indicati;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il MIUR si è limitato a costituirsi per la difesa in udienza) mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 42 del 2009, art. 1, comma 2, del D.M. n. 44 del 2011, art. 1, comma 1, e del D.M. n. 235 del 2014, in relazione al D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, conv. con modif. in L. n. 143 del 2004, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la ritenuta incompatibilità della disposizione di cui al D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, conv. con modif. in L. n. 143 del 2004, con la ratio della nuova disciplina, così da non consentire incrementi ulteriori rispetto ai casi tassativamente indicati;

– che il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a “ad esaurimento”, per indicare tempi e modalità dell’aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell’applicabilità della disposizione in questione, concernente il reinserimento in graduatoria, a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento;

– che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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