Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6744 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.I. (OMISSIS), L.F.

(OMISSIS), in proprio e nella qualità di genitori ed eredi

del figlio D.P.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso lo studio dell’avvocato DE

FAZI MARCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE

FAZI WALTER giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO S FILIPPO NERI (OMISSIS), in

persona del Direttore Generale pro tempore, dott. P.A.,

considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZEO LORENZO,

giusta delega in atti;

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del

Commissario

Straordinario Dott. P.B., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato TROPIANO

GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

REGIONE LAZIO in persona del Presidente della Giunta pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per

legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5186/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima

Sezione Civile, emessa il 06/11/2007, depositata il 10/12/2007;

R.G.N. 7953/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato MARCO DE FAZI;

udito l’Avvocato GIORGIO TROPIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 marzo 2003 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da D.P.I. e L.F., in proprio e jure proprio e, nella qualità di eredi, jure hereditatis del figlio F. tendente ad ottenere la declaratoria di responsabilità per colpa in via solidale o alternativa nei confronti dell’Ospedale S. Filippo Neri, la USL Roma (OMISSIS), l’Ospedale CTO e la USL Roma (OMISSIS), con la conseguente loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da loro subiti a seguito del decesso del loro congiunto, avvenuto circa tre anni dopo da quando quegli fu dimesso in stato di coma dall’Ospedale S. Filippo Neri.

Su gravame degli attori la Corte di appello di Roma il 10 dicembre 2007 confermava la decisione del giudice di prime cure.

Avverso siffatta sentenza propongono ricorso per cassazione gli originari attori, affidandosi a tre motivi.

Resistono con rispettivi controricorsi la Regione Lazio, chiamata in causa nel 1994, quale soggetto succeduto nella posizione debitoria dei due enti soppressi, l’Azienda ospedaliera S. Filippo Neri, la USL Roma (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Osserva il Collegio che, ai fini della decisione, è opportuno porre in rilievo gli elementi fattuali della vicenda.

In data (OMISSIS) D.P.F., affetto da idrocefalia e portatore di una valvola ventricolo peritoneale, fu ricoverato presso il reparto di neurologia dell’Ospedale S. Filippo Neri per essere sottoposto ad un intervento di rimozione e sostituzione della valvola, la quale si era guastata e aveva provocato una infezione.

Il (OMISSIS) i sanitari rimossero la valvola dal peritoneo e la sostituirono temporaneamente con una esterna, posizionata sul collo.

Dopo pochi giorni le condizioni del paziente sarebbero tornate tali da consentire il riposizionamento di una valvola interna.

Ma, poichè il reparto venne chiuso per ferie il 15 luglio 1986, il figlio dei ricorrenti fu trasferito all’Ospedale CTO non attrezzato per eseguire l’intervento, per cui fu di nuovo ricoverato all’Ospedale S. Filippo Neri, il cui reparto di neurologia era stato riaperto.

In questo reparto il piccolo subiva vari interventi, tra i quali il riposizionamento della valvola all’interno e la eliminazione dell’eccesso di liquido nella scatola cranica.

Le cure praticate non sortirono l’effetto dovuto, tanto che il paziente entrava in coma a causa dell’infezione contratta e dopo tre anni di comma decedeva il 29 settembre 1989.

Posta in evidenza, in sintesi, la vicenda e passando all’esame del presente ricorso va detto quanto segue.

Contrariamente a quanto eccepito nel controricorso dall’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, la eccezione formulata non merita accoglimento, in quanto al momento dell’atto di citazione del luglio 1992 l’ospedale San Filippo Neri venne citato in proprio.

Solo dal 1 giugno 1994 ebbe a conseguire la soggettività giuridica, di cui, tuttavia, nel corso del giudizio non fece alcuna comunicazione nè nel costituirsi la USL ebbe ad eccepire alcunchè.

2.- Con il primo motivo (omessa, illogica e contraddittoria motivazione) i ricorrenti da un lato lamentano il travisamento dei dati emergenti dalle prove (p. 27 ricorso), dall’altro assumono che la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione, in quanto gli esami eseguiti non sarebbero stato oggetto di valutazione, perchè mancherebbe in essa la presa in considerazione della letteratura scientifica dei dati emersi da importantissimi documenti, quali le varie T.A.C., susseguitesi tra il 1987 e l’11 luglio 1989 (p. 28 – 29 ricorso).

La censura va disattesa.

Di vero, il giudice dell’appello con riferimento al petitum, ovvero la richiesta risarcitoria di tutti i danni per la sola morte del giovane figlio dei ricorrenti, che, a loro avviso, sarebbe stata causata dalla cattiva esecuzione delle cure, ha affermato, precisando e sottolineando le conclusioni rassegnate e testualmente trascritte, che gli originari attori hanno sin dall’inizio chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni subiti a causa della morte del figlio.

La irrilevanza dei documenti è stata, quindi, ritenuta perchè il giudizio controverteva sull’esistenza del nesso causale tra l’operato dei sanitari nell’estate del 1986 e la morte del paziente e su di esso si sono incentrate anche le indagini dei due C.T.U..

Appare evidente che dai referti T.A.C, eseguiti nessun elemento significativo si poteva rilevare ai fini di quanto si controverteva nelle fasi di merito.

3.- Con il secondo e terzo motivo (rispettivamente, violazione e falsa applicazione di legge – art. 360 c.p.c., n. 3 in rapporto all’art. 117 c.p.c., comma 6, n. 2, artt. 1218 e 2967 c.c.-;

violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in rapporto agli artt. 40 e 41 c.p.), che sembra opportuno esaminare congiuntamente, i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto non provato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ospedalieri e il decesso del proprio figlio.

Al riguardo, va considerato quanto segue.

E’ pacifico orientamento di questa Corte che, in materia di responsabilità professionale ex art. 2236 c.c. al cliente incombe l’onere della prova del danno, oltre quella del rapporto di causalità materiale tra il danno sofferto e la prestazione medica ed, infine, dell’assenza di speciali difficoltà nella prestazione (Cass. n. 2044/06).

Una volta offerta la prova, spetta al sanitario di fornire la prova di avere adeguatamente e diligentemente, in quanto debitore qualificato ex art. 1176 c.c., comma 2 (Cass. n. 4852/99), eseguito la prestazione professionale e di nulla avere potuto contrapporre all’insorgenza dell’esito peggiorativo dell’intervento, in quanto cagionato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile, secondo la ordinaria diligenza professionale, oppure da una particolare condizione fisica del paziente (Cass. n. 6220/88).

Nel caso in esame, il giudice dell’appello ha chiarito che gli appellanti non avevano provato il nesso di causalità tra il decesso del giovane e il comportamento negligente dei sanitari perchè il figlio di essi era guarito dalle infezioni insorte ed era rimasto stabilizzato per ben tre anni.

In altri termini, il giudice a quo ha escluso, seguendo il discrimine concettuale tra causa ed occasione, il nesso di causalità perchè la causa autonoma del decesso, attribuita dagli attuali ricorrenti, alle infezioni patite è stata ritenuta non provata, ovvero che non fosse stata raggiunta la prova che fosse stata la condotta omissiva dei sanitari a determinare il decesso, una volta accertato che il paziente venne convenientemente curato per le infezioni che aveva contratto.

Nè si può affermare che il giudice a quo abbia condiviso una spiegazione suscettiva di controllo cui ricondurre la serie fenomenica del caso concreto attraverso il criterio della probabilità effettuale, perchè, accertato che fu corretto l’intervento sanitario sulle infezioni presenti, risulta rispettato il principio della probabilità logica o della credibilità razionale, per cui andava provato dai ricorrenti che l’evento-morte si fosse verificato in virtù di quella condotta, tenuta dai sanitari durante i ricoveri, condotta per altro verso censurata dal giudice del merito.

Al riguardo, va posto in risalto che il giudice dell’appello ha ulteriormente precisato che l’infezione contratta dal paziente mentre la valvola era esterna “è un evento molto grave e può certamente condurre il paziente alla morte”, ma, seguendo proprio il criterio della probabilità e della credibilità sopra evidenziati ha non solo escluso che una simile infezione potesse permanere per ben tre anni ed esitare nella morte del paziente dopo un così lungo periodo di tempo, per quanto ha preso atto dall’esame della cartella clinica che il F. era guarito dall’infezione al punto che non si riscontravano terapie per ben tre anni e si era stabilizzato sia pure nello stato di coma.

Del resto, valutando anche quanto concludeva lo stesso Consulente di parte ha rimarcato che questi non aveva saputo descrivere il meccanismo patologico che avrebbe condotto il F. alla morte (p. 10 sentenza impugnata).

Ne consegue che il ricorso non merita accoglimento sotto nessuno dei profili denunciati nei motivi, ma sussistono ragioni umanitarie per compensare integralmente anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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