Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6744 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017), n. 6744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15194/2012 R.G. proposto da:
GOBBI 1842 Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio LEONE e
dall’Avv. Antonella GIGLIO, con domicilio eletto presso
quest’ultima, in Roma, Via A. Gramsci, n. 14, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
nonchè
sul ricorso incidentale proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente incidentale –
contro
GOBBI 1842 Srl.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 151/36/11, depositata il 13 dicembre 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito l’Avv. Maurizio Leone che si riporta al ricorso e alla memoria
ex art. 378 c.p.c.;
udito l’Avv. Pietro Garofoli che si riporta al controricorso e al
ricorso incidentale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Sorrentino Federico, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso
incidentale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate di Milano sulla base degli studi di settore per l’anno d’imposta 2004 emetteva avviso di accertamento nei confronti della società Gobbi 1842 Srl, esercente attività di vendita di orologi, gioielli e occhiali, determinando maggiori ricavi per 184.645,00 Euro ai fini IRES, IRAP ed IVA, con reddito d’impresa di 97.645,00 Euro a fronte di una dichiarata perdita di 87.645,00 Euro.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva solo in parte il ricorso del contribuente, rideterminando i maggiori ricavi in 73.903, Euro. La decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che rigettava sia l’appello del contribuente che quello, incidentale, dell’Agenzia delle entrate.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che propone altresì ricorso incidentale. Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per aver statuito su tutti i motivi di appello con motivazione meramente apparente.
2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies per essere stato omesso, sul piano sostanziale, il contraddittorio avendo l’Ufficio, a fronte degli elementi prodotti dal contribuente e apprezzati dal giudice di merito, ugualmente adottato l’avviso di accertamento e, conseguente, per non aver la CTR annullato l’atto impositivo perchè illegittimo.
3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, segnatamente nella riduzione dei ricavi operata dal giudice di merito ai maggiori ricavi e non al ricavo complessivo dell’impresa.
4. Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c. per aver la CTR rigettato l’appello incidentale con motivazione solo apparente, limitandosi ad asserire che la sentenza di primo grado è ben motivata e che le doglianze dell’appellante non sono sufficienti a scalfirla.
5. Il primo motivo del ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale, strettamente connessi in quanto relativi alla medesima problematica, vanno esaminati congiuntamente.
5.1. Le doglianze sono fondate.
La CTR, nel rigettare i gravami proposti dal contribuente e dall’Agenzia delle entrate, ha motivato le sue conclusioni in termini oltremodo sommari essendosi limitata ad affermare “La decisione impugnata si fonda su ragioni condivisibili e i motivi di appello proposti dalle parti non sembrano idonei a inficiarne il fondamento”, senza possibilità, dunque, di comprendere in alcun modo le ragioni della decisione assunta, tanto più che, nel corpo della motivazione, non sono neppure identificabili le contestazioni e i motivi di appello dedotti dalle parti.
Gli altri motivi del ricorso restano, conseguentemente, assorbiti.
6. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
PQM
In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, e del ricorso incidentale cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017