Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6744 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16420/2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Sarzana (SP) presso lo

studio dell’avv. Federico Lena, che lo rappresenta e difende per

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2593/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS), chiede la protezione internazionale narrando di essere fuggito dal suo paese di origine perchè temeva di essere ucciso dal fratello maggiore, il quale era già sospettato di aver ucciso un altro fratello per impadronirsi di tutti i beni di famiglia; afferma che la denuncia alla polizia non aveva avuto alcun effetto; per questa ragione egli, consigliato dagli altri componenti della famiglia, si era recato in un’altra zona del suo paese dove si era sposato, e successivamente aveva contratto debiti ed era emigrato in Libia alla ricerca di un lavoro. La domanda è stata respinta dalla competente Commissione territoriale, decisione confermata dal Tribunale che ha ritenuto il racconto inattendibile e comunque che la migrazione è dovuta a ragioni economiche, per cui ha escluso le due protezioni maggiori, nonchè la protezione umanitaria, per difetto di allegazione di una situazione di particolare vulnerabilità. Ha proposto appello il richiedente, che la Corte ha respinto osservando, con la sentenza indicata in epigrafe, che le fonti internazionali sono concordi nell’escludere che in (OMISSIS) sia in corso un conflitto armato interno; che non è stata allegata nessuna seria condizione di vulnerabilità personale sia per la inverosimiglianza intrinseca del suo racconto sia per il fatto che nel luogo di provenienza continuano a vivere moglie e figlia del ricorrente.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il richiedente, affidandosi a due motivi. Il Ministero, non costituito nei termini ha presentato istanza di partecipazione ad eventuale discussione orale.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 La parte deduce che la Corte d’appello non ha considerato il suo percorso di integrazione in Italia iniziato nel 2015 e non ha considerato il nesso tra la condotta del fratello e lo stato di povertà in cui egli era caduto, che lo ha costretto ad andare in Libia per trovare un lavoro. Si deduce che la Corte d’appello ha omesso di prendere in considerazione l’interezza delle dichiarazioni rese dal ricorrente e che le ha male interpretate.

Il motivo è inammissibile posto che Da sentenza d’appello si fonda sulle medesime ragioni di fatto di quella di primo grado (c.d. doppia conforme) e quindi ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 6 e 5, non è censurabile con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo peraltro la parte riportato le motivazioni della sentenza di primo grado, al fine di dimostrare che sono diverse da quelle di secondo grado (Cass. 26774/2016).

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 57, comma 6; la parte deduce che ha errato il giudice d’appello non considerare che il soggetto si è reso protagonista di un eccellente percorso di integrazione sociale e lavorativa e che in caso di diniego egli ricadrebbe in una condizione di estrema povertà che riguarderebbe anche sua moglie sua figlia.

Anche questo motivo è inammissibile, posto che si sollecita una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte, in conformità al giudizio del Tribunale, sulla insussistenza delle condizioni di vulnerabilità personale. Peraltro il ricorrente nell’affermare che si vedrebbe privato, in caso di rimpatrio, della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (citando così indirettamente la nota sentenza n. 4455/2018 di questa Corte) fa poi riferimento in concreto non già a condizioni di vita inaccettabili e cioè a quel livello di povertà che impedisce una vita dignitosa, ma al fatto che lo stipendio che percepisce in Italia è una somma di “incredibile rilevanza” rispetto al salario medio che può percepire un cittadino bengalese in patria, e cioè in sostanza, paventa non già la perdita dei diritti fondamentali, ma del benessere economico.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA