Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6743 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
BIBITE E ACQUE MINERALI S.A.S. DI FALCO CARMINE E C. (OMISSIS),
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante F.
C., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato RIANNA GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato DE
BERARDINIS DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato BERGAMO
FEDERICO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
S.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
Nonche’ da :
S.V. (OMISSIS), S.A.
(OMISSIS), S.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo
studio dell’avvocato COSSA GIORGIO, rappresentati e difesi dall’On.
Avvocato SIMONELLI VINCENZO con procura speciale del dott. Notaio
STEFANO SANTANGELO in CAIVANO del 5/3/2009, Rep. 7059 e 7060;
– ricorrenti incidentali –
contro
S.S. (OMISSIS), BIBITE E ACQUE MINERALI
S.A.S. DI FALCO CARMINE E C. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3080/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
emessa il 3/10/2007, depositata il 19/12/2007, R.G. 3134/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE RIANNA;
udito l’Avvocato VINCENZO SIMONELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
incidentale, assorbimento del ricorso principale; ex art. 384 c.p.c.
estinzione del giudizio e condanna della “BIBITE S.A.S.” alle spese
del giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Societa’ Bibite e Acque Minerali s.a.s. di Falco Carmine & C. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dei venditori e degli acquirenti di un immobile condotto in locazione, nonche’ dei creditori ipotecari, tendente ad ottenere il trasferimento dell’immobile, previa cancellazione delle ipoteche e pagamento della somma di L. 400.000.000 (pari al prezzo di vendita) agli acquirenti, non essendo stato ad essa ricorrente, succeduta al F. nella gestione dell’attivita’ commerciale avente sede nell’immobile, consentito di esercitare il diritto di prelazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 38.
Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, S. S., creditore ipotecario.
Si sono altresi’ costituiti con controricorso S.A., S.F. e S.V. di A., creditori ipotecari i primi due e acquirente il terzo, proponendo altresi’ un motivo di ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il ricorso incidentale, potenzialmente assorbente, S. A., S.F. e S.V. di A. reiterano l’eccezione di estinzione del giudizio di appello per tardiva riassunzione del giudizio, dichiarato interrotto per la morte di S.V. di S.. Il giudice di secondo grado, richiamando Cass. 5816/06 e 12454/04, afferma in sentenza che il termine per la riassunzione decorre dal giorno dell’emissione (su richiesta del difensore che denuncia l’evento) dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione in caso di relativa lettura in udienza alla presenza del procuratore delle parti interessate alla riassunzione o, in difetto di tale lettura, dal giorno in cui la detta parte sia altrimenti venuta a conoscenza, in forma legale (come nel caso in cui sia acquisita a seguito di comunicazione di cancelleria) della pronunzia.
1.1.- Il ricorso incidentale e’ fondato. I sei mesi decorrevano dal 3/3/04, data dell’udienza in cui fu dichiarato l’evento, e non dal 17/5/06, data della comunicazione dell’ordinanza, resa fuori udienza, dichiarativa della interruzione (SSUU 7443/08). Il giudice di appello avrebbe dovuto percio’ dichiarare l’estinzione del giudizio, riassunto il 26/9/06.
Resta assorbito il ricorso principale.
2.- La sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito (art. 382 cod. proc. civ.). Appare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello, in quanto la sentenza impugnata e’ anteriore a quella richiamata delle Sezioni Unite che ha definitivamente risolto la questione, mentre il ricorrente principale va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, instaurato dopo la suddetta sentenza, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di S.S., ed in Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di S.A., S.F. e S.V. di A..
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il principale;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese del giudizio di appello; condanna il ricorrente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di S.S., ed in Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di S.A., S.F. e S.V. di A..
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 11 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011