Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6743 del 21/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6743 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: BENINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 17237-2007 proposto da:
LOSTIA

GIOVANNI

BATTISTA,

LOSTIA

MATTEO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN MARCELLO
PISTOIESE 73, presso l’avvocato FIECCHI PAOLA,

Data pubblicazione: 21/03/2014

rappresentati e difesi dagli avvocati MACCIOTTA
GIUSEPPE, PISEDDU SANDRO, giusta procura a margine
2014

del ricorso;
– ricorrenti –

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contro

COMUNE DI ONIFERI, in persona del Sindaco pro

1

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO GRAMSCI 24, presso l’avvocato MASINI MARIA
STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SANNA GIAMPIETRO, giusta procura a margine del
controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 223/2006 della CORTE
D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI
SASSARI, depositata il 08/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/01/2014 dal Consigliere
Dott. STEFANO BENINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle
spese.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.9.1997 Lostia
Giovanni Battista e Lostia Matteo convenivano in giudizio
il Comune di Oniferi davanti alla Corte d’appello di
Cagliari, sez. dist. di Sassari, opponendosi alla stima e

chiedendo la determinazione dell’indennità di occupazione e
di esproprio relativamente a terreni di loro proprietà,
assoggettati a procedura espropriativa da parte
dell’amministrazione convenuta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Oniferi contestando
il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata 1’8.6.2006 la Corte d’appello di
Cagliari, sez. dist. di Sassari,
determinava l’indennità di esproprio in euro 55.958,33 e
l’indennità di occupazione nella somma corrispondente a
1/12 annuo dell’indennità di esproprio per la durata del
periodo di occupazione: escludeva di dover riconoscere
indennità per il soprassuolo boschivo attesa la natura
edificatoria del terreno.
Ricorrono per cassazione Lostia Giovanni Battista e Lostia
Matteo affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si
oppone con controricorso il Comune di Oniferi, illustrato
da memoria.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, Lostia Giovanni Battista e
Lostia Matteo, denunciando omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punto decisivo, censurano la
sentenza impugnata per aver negato l’indennità di

soprassuolo per essere lo stesso indennizzato come
edificabile, mentre l’edificabilità riguarda solo il 20%
della superficie, restando 1’80% di natura agricola, e
quindi suscettibile di autonoma valutazione.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione
e falsa applicazione dell’art. 39 1. 25.6.1865 n. 2359,
censurano la sentenza impugnata per non aver compreso nel
giusto prezzo del terreno espropriato in una libera
contrattazione di compravendita il valore di un bosco
secolare di 205 piante di alto fusto, sul quale grava
vincolo idrogeologico.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e
falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., censurano la
sentenza impugnata per aver compensato le spese, nonostante
che il Comune fosse rimasto soccombente.
Preliminarmente, non è nuova la domanda di indennità per il
soprassuolo, come eccepito dal controricorrente, essendo
stata oggetto di specifica considerazione da parte della
Corte d’appello, e dovendo comunque considerarsi la
relativa pretesa ricompresa nella domanda di determinazione

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dell’indennità di espropriazione, che deve riguardare
l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto
passivo del provvedimento ablativo (Cass. 21/11/2001, n.
14640).
Il primo motivo è infondato.

Sfugge alla censura di vizio di motivazione il capo della
sentenza che giustifica l’esclusione di una componente
aggiuntiva all’indennità, reclamata per il soprassuolo
arboreo, che il giudice ritiene incompatibile, in base ad
una considerazione unitaria del fondo, con il riconosciuto
carattere edificabile del fondo. L’articolazione del
ragionamento è logica, muove dall’esatto presupposto della
necessità di considerazione unitaria del fondo, atteso che,
nella fondamentale bipartizione dei suoli agli effetti
della valutazione indennitaria, come edificabili e non
edificabili (art.5-bis d.l. 11.7.1992 n. 333, conv. in 1.
8.8.1992 n. 359, in cui comma 3 è tuttora vigente), la
qualificazione del bene espropriato richiede una risposta
unitaria che non ammette artificiosi frazionamenti.
L’immobile espropriato, di proprietà Lostia, ha ricevuto
una stima di quanto poteva esprimere in termini di
sfruttamento edilizio, nel suo complesso, attese le
caratteristiche fisiche e geomorfologiche che ne hanno
determinato una specifica destinazione urbanistica.
Si dimostra invece fondato il secondo motivo.

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La giurisprudenza di questa Corte, nell’applicazione
dell’art.

5 bis,

sia per i suoli edificabili, che per i

suoli agricoli, per i quali richiama i criteri di cui
all’art. 16 1. 22.10.1971 n. 865, ha sempre escluso la
possibilità di un indennizzo aggiuntivo per il soprassuolo

arboreo: nel primo caso, si è ritenuto che l’indennità
fosse incompatibile con uno sfruttamento agricolo, e, nel
secondo caso, il valore tabellare era commisurato di per sé
al tipo di piantagioni effettivamente praticate sul suolo
(Cass. 9.3.2004, n. 4732; 19.5.2006, n. 11848; 20.11.2006,
n. 24580; 21.5.2007, n. 11782).
E’ opinione del collegio che la questione debba essere
rimeditata,

alla

luce

dell’evoluzione

del

sistema

indennitario, per la caratterizzazione che esso ha
ricevuto dagli interventi della Corte costituzionale, anche
alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e
della evoluzione normativa.
La sequenza delle sentenze Corte cost. 24.10.2007, n. 348 e
349 e 11.6.2011, n. 181, ha indissociabilmente agganciato
l’indennizzo espropriativo al valore venale del bene. Il
serio ristoro che l’art. 42, terzo comma, Cost., riconosce
al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse
generale, si identifica oggi con il giusto prezzo nella
libera contrattazione di compravendita, posto che la

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dichiarazione d’incostituzionalità dei criteri riduttivi ha
fatto rivivere il criterio base di indennizzo, che la
fondamentale legge sulle espropriazioni aveva sancito.
L’art. 39 1. 25.6.1865 n. 2359 è stato riconosciuto
applicabile alle questioni già soggette al pregresso regime

riduttivo (Cass. 8.5.2008, n. 11480; 21.6.2010, n. 14939;
19.3.2013, n. 6798), e comunque la nuova disciplina di cui
all’art. 37, comma l, d.p.r. 8.6.2001 n. 327, come
modificato dall’art. 2, comma 90, 1. 24.12.2007 n. 244, è
ispirata al valore venale.
L’unico limite, dettato dal principio di legalità, è
costituito dalla disciplina urbanistica del suolo
indennizzabile, giacché le regole di mercato non possono
travalicare la destinazione che al bene è imposta dalla
razionale programmazione del territorio, anche in vista del
raggiungimento dell’interesse pubblico alla conservazione
di spazi a beneficio della collettività, e per la
realizzazione di servizi pubblici.
Il che comporta, soprattutto, che il terreno agricolo, e il
suolo che secondo la disciplina urbanistica è da
considerare inedificabile in virtù dell’imposizione di un
vincolo conformativo, non possono ricevere surrettizie
valorizzazioni edificatorie.
La svincolo dalla rigidità delle formule mediane e dei
parametri tabellari, induce ora a dare rilievo a ciò che

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contribuisce a connotare l’identità fisica e urbanistica
del suolo, tenendo conto delle possibili componenti idonee
a conferirgli particolari condizioni di sicurezza, utilità
e amenità. La stessa legge fondamentale sulle
espropriazioni, che torna ad essere applicabile con la

dichiarazione di incostituzionalità dei criteri riduttivi
dell’indennità, dispone (art. 43) che nel computo
dell’indennità debba tenersi conto “delle costruzioni,
delle piantagioni e delle migliorie”, purché non apprestate
allo scopo di far lievitare l’indennità: analogamente il
d.p.r. 8.6.2001 n. 327, nel formulare le disposizioni
generali nella determinazione del valore del bene (art. 32
comma 2).
Come si vede, qualora le piantagioni che insistono sul
suolo espropriato contribuiscano a connotarne le
caratteristiche fisiche, tanto da incidere sul valore e
contribuire all’appetibilità dello stesso ove inserito in
un mercato virtuale, del relativo valore occorre tenere
conto. Così come questa Corte ha resto rilevato già in
relazione ai manufatti insistenti su di un terreno agricolo
(Cass. 8.8.2001, n. 10930; 17.10.2000, n. 13782), ovvero
edificatorio che siano tali da incrementarne il valore
(Cass. 12.12.2005, n. 27381; 10.6.1997, n. 5183). La
fattispecie in esame costituisce tipica esemplificazione di
detta disposizione legislativa, atteso che il bosco di

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querce che la sentenza rileva sul terreno oggetto di stima,
presenta stretta connessione con il vincolo idrogeologico
che grava sulla zona, oltre che rappresentare,
presumibilmente,

interesse paesaggistico,

previsione dell’art.

142,

comma l,

lett.

secondo
g)

la

d.lgs.

22.1.2004 n. 42.
La sentenza è dunque da cassare con rinvio alla sezione
distaccata della Corte d’appello di Cagliari, che nel
provvedere sulla domanda di determinazione dell’indennità
di esproprio si atterrà al seguente principio di diritto:
“Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio
per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di
un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari
condizioni di sicurezza, utilità e amenità, dovrà tenersi
conto dell’aumento di valore di cui il suolo viene a
beneficiare”.
Il terzo motivo è assorbito, dovendo il giudice di rinvio
provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese del
giudizio di merito, oltre che a quelle di questo giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito
il terzo. Rigetta il primo motivo. In relazione alla
censura accolta cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

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per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di
Cagliari.
Così deciso in Roma il 29.1.2014
Il Con iglie e estensore

Il 1Presiente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso n

A’,..

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