Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6743 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15002/2012 R.G. proposto da:

METAL P Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio UNGARETTI, con

domicilio eletto presso l’Avv. Enrico Maria TERENZIO, in Roma, Corso

Trieste, n. 130, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 4/8/12, depositata il 19 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Pietro Garofoli per l’Agenzia delle entrate che chiede

il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate di Lucca sulla base degli studi di settore per l’anno d’imposta 2004 emetteva avviso di accertamento nei confronti della società Metal P Srl, esercente attività di officina meccanica, determinando maggiori ricavi, ridotti a seguito del contraddittorio, per 42.203,00 Euro ai fini IRES, IRAP ed IVA.

La Commissione tributaria provinciale di Lucca respingeva il ricorso del contribuente ritenendo fondata e legittima la pretesa fiscale. La decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana che rigettava l’appello del contribuente.

Ha proposto ricorso per cassazione la società Metal P Srl con sei motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione alla discussione.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la contribuente denuncia omessa motivazione, violazione del principio di non contestazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per aver la CTR omesso di motivare sul mancato accoglimento del vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, che indicava elementi (nota tecnica e metodologica, tabella dei coefficienti, lista delle variabili per l’applicazione dello studio, procedura elettronica RADAR) sconosciuti al contribuenti, con richiesta di dichiarare il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, e deducendo altresì il vizio di omessa pronunzia sul medesimo punto.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere in primo luogo, che i dedotti vizi sono tutti inscindibilmente tra loro articolati.

Tali formulazioni costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366-bis c.p.c. abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito); dall’altro, ammettere l’ammissibilità significherebbe affidare alla corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (v. tra le altre Cass. n. 21611 del 2013; Cass. n. 18021 del 2016).

Oltre a ciò, peraltro, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo il ricorrente omesso di indicare e riprodurre lo specifico motivo di appello di cui si censura l’omessa pronuncia. 2. Con il secondo motivo denuncia motivazione insufficiente per la carenza di una fedele esposizione e valutazione critica con riferimento alle prospettazioni delle parti indicate con il ricorso introduttivo e relative: all’inapplicabilità dello studio di settore avuto riguardo all’accoglimento di eccezioni del contribuente, al rigetto da parte dell’Ufficio di altre eccezioni senza valide motivazioni, agli errori materiali commessi dall’Ufficio, all’impossibilità, riconosciuta dall’Ufficio, di valutare con precisione alcuni rilievi del ricorrente sì da applicare lo studio di settore nella sua quantificazione minima.

3.1. La doglianza è inammissibile.

Si pretende, infatti, di prospettare in sede di legittimità una questione relativa al modus procedendi del primo giudice senza svolgere l’attività di allegazione evidenziatrice del se e del come detta questione venne devoluta, come relativa ad una nullità del procedimento di primo grado, al giudice di appello.

La censura, in ogni caso, è del tutto generica, attesa l’assenza difettando anche sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso – di ogni elemento concreto da cui ricavare gli elementi dedotti, neppure evincibili dal raffronto con l’esposizione sommaria dei fatti.

3. Con il terzo motivo censura motivazione insufficiente e violazione del principio di non contestazione quanto all’applicabilità degli standard al caso concreto e, in ispecie, alla criticità del cluster con riguardo allo studio di settore TD2OU.

3.1. Anche con riferimento a tale motivo, la doglianza è inammissibile perchè solo genericamente proposta, senza che siano stati indicati e riprodotti gli elementi necessari – in ispecie, l’avviso di accertamento e le specifiche criticità lamentate – per consentire la valutazione da parte della Corte, risultando del tutto carente in punto di autosufficienza.

Va comunque sottolineata che la CTR ha espressamente motivato affermando “la legittima applicazione dello studio TD2OU perchè esso descrive la quasi totalità dell’attività in discussione”, affermazione che non è stata neppure espressamente censurata dal ricorrente.

4. Con il quarto motivo denuncia motivazione contraddittoria per aver la CTR dapprima affermato che “l’avviso di accertamento è stato emesso a seguito di contraddittorio, con esito negativo” e successivamente che “in ogni modo, alla conclusione del contraddittorio, l’Ufficio, accogliendo parte delle eccezioni sollevate dal contribuente…”.

4.1. Il motivo è infondato.

Tra le due affermazioni non sussiste alcuna contraddizione essendo ben chiaro che, in esito al contraddittorio, l’accertamento era ancora sfavorevole al contribuente ancorchè, in ragione delle osservazioni accolte, i maggiori ricavi accertati fossero stati ridotti.

5. Con il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2727 c.c. e al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), risultando la motivazione della sentenza omissiva di significativi fatti noti direttamente correlati ai fatti ignoti per aver la CTR esposto le risultanze del contraddittorio in modo incompleto e infedele con inadeguata valutazione dell’applicabilità degli standard al caso concreto e incompiuta valutazione della controprova offerta dal contribuente.

5.1. Il motivo è infondato.

Invero, il ricorrente, pur proponendo il motivo come violazione di legge formula, in realtà, censure attinenti ad un lamentato vizio di motivazione attraverso la rinnovata evidenziazione delle critiche già svolte con gli altri motivi, finendo, tuttavia, per eseguire una mera rivisitazione, non consentita nel giudizio di legittimità, delle risultanze istruttorie già vagliate in maniera congrua dalla Corte di merito in base ad un giudizio che, alla luce degli elementi rilevati con l’accertamento e quelli introdotti dal contribuente (e che già avevano ridimensionato i maggiori ricavi), si è concluso con la rilevata inidoneità di documentazione a supporto delle eccezioni.

6. Con il sesto motivo denuncia omessa motivazione, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e mancata pronunzia da parte della CTR sull’illegittimità dell’avviso di accertamento in relazione alla sopravvenuta illegittimità ex tunc, conseguente alla declaratoria ad opera del giudice amministrativo, dell’incarico di funzioni dirigenziali attribuita al funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento.

6.1. Anche tale motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni. Realizza, in primo luogo, un inammissibile cumulo di doglianze (violazione di legge, vizio di motivazione, omessa pronuncia) tra loro sovrapposte; nè il ricorrente, pur riferendosi alla memoria del 9 novembre 2011, ha riprodotto la censura sottoposta al giudice d’appello, limitandosi a dedurre che “l’avviso di accertamento risultava privo della prescritta sottoscrizione”.

La seconda ragione che rende inammissibile l’odierna censura è che essa è del tutto generica con riguardo al presupposto di fatto, costituito della ipotetica deficitaria situazione personale del funzionario che ha sottoscritto l’atto.

E’ sufficiente osservare che l’eccepito aggiramento della regola costituzionale di accesso alla carriera dirigenziale quanto a quel soggetto, per aver rivestito la qualifica senza superamento delle legittime procedure, non risulta affatto dall’impugnata sentenza, nè è evidenziata in termini di autosufficienza nel ricorso per cassazione, il quale neppure documenta se la parte ricorrente abbia mai invitato l’Amministrazione a dichiarare quale fosse la qualifica del soggetto firmatario dell’atto fiscale, in modo da potersi in qualche misura apprezzare che sia mai stato in effetti posto in dubbio (quanto meno) il possesso della qualifica funzionale.

7. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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