Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6743 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15870/2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Milano viale Regina

Margherita 30 presso lo studio dell’avv. Livio Neri, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (Commissione Territoriale Per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale Milano), (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4762/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il ricorrente, cittadino (OMISSIS) richiedente protezione internazionale, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Milano che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso il provvedimento di diniego, reso dalla competente Commissione territoriale. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza impugnata osservando che il provvedimento della Commissione territoriale è stato a lui notificato in data 9.9.2015 ed egli ha depositato il ricorso introduttivo telematicamente in data 9.10.2015 inviandolo però al registro volontaria giurisdizione anzichè registro contenzioso civile. Il ricorso è stato rifiutato dalla cancelleria e il ricorrente in data 1.12.2015 ha inoltrato nuovo ricorso, ritenuto tardivo sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’appello. La Corte di merito, in particolare, evidenzia che c’è stata una colpevole inerzia del ricorrente che non si è preoccupato di controllare l’accettazione della busta (negativa) del primo ricorso, provvedendo ad un seconda iscrizione solo con molto ritardo, nè di chiedere una restituzione in termini.

2.- Avvero la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a un motivo. L’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza per partecipare alla eventuale discussione orale non essendosi costituita nei termini.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo ed unico del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19. Deduce che la cancelleria, a fronte di un deposito telematico tempestivo, perfezionatosi con la consegna della busta, come documentato in atti, anzichè procedere alla riassegnazione del fascicolo e trasmetterlo al registro contezioso ha rifiutato l’iscrizione con un intervento manuale. Deduce che in ogni caso egli ha ottenuto una certificazione attestante la tempestività del deposito del ricorso e che ha proceduto a una nuova iscrizione a ruolo.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La questione qui rilevante non è verificare se la cancelleria abbia commesso un “errore”, nella non dimostrata ipotesi che il sistema consenta la trasmigrazione da un registro all’altro, ma la valutazione degli effetti del comportamento del richiedente, che ha rinnovato tardivamente l’iscrizione a ruolo dopo il rifiuto da parte della cancelleria, conseguente alla apertura della busta telematica.

La questione rilevante è quella della tempestività del ricorso e cioè se dopo avere perfezionato tempestivamente i primi due passaggi del deposito telematico, in caso di rifiuto della busta, sia sufficiente ripetere la procedura e portarla a compimento (anche dopo la scadenza del termine) per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19.

Il ricorrente deduce che la spedizione telematica del ricorso è avvenuta tempestivamente (il 9.10.2015) e di avere ricevuto la seconda PEC attestante la consegna, come certificato da un successivo attestato della cancelleria, depositato in giudizio. La iscrizione non si è però perfezionata con l’accettazione da parte della cancelleria poichè la parte ha indirizzato il ricorso al registro di volontaria giurisdizione e non al registro contenzioso civile. Si è avuto quindi un intervento di rifiuto, comunicato al ricorrente, il quale solo dopo un certo tempo ha provveduto a un nuova iscrizione a ruolo, questa volta andata a buon fine perchè indirizzata al registro contenzioso civile, ma a termini scaduti.

In merito si osserva quanto segue:

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 ratione temporis vigente, prevede che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, e il rito segue le regole del rito sommario di cognizione, secondo quanto dispone l’art. 702 bis c.p.c. Pertanto la data di deposito del ricorso determina la tempestività o meno della opposizione. Nel caso del deposito cartaceo, poichè il cancelliere appone(va) un timbro e una firma al momento in cui il procuratore consegna l’atto, la verifica è semplice, mentre nel caso del deposito telematico il deposito dell’atto segue una procedura più complessa.

Nell’ambito del processo civile telematico, quando si esegue il deposito telematico di un atto, la parte depositante riceve quattro messaggi PEC: la ricevuta di accettazione (RdA) che viene rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell’invio della busta telematica contenente l’atto da depositare; la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che viene rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia; il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; il messaggio di esito dei controlli manuali a seguito dell’intervento della cancelleria di destinazione quando viene accettata la busta telematica.

Come già affermato da questa Corte, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. 17328/2019; Cass. 28982/2019).

In caso di deposito telematico, dunque, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012 (Cass. 4787/2018, in tema di opposizione allo stato passivo).

Nel caso di specie la (prima) procedura di deposito del ricorso ha ricevuto la seconda PEC (avvenuta consegna) ma non ha ricevuto la quarta PEC in termini positivi, poichè vi è stato un rifiuto, una volta che, aperta la busta, si è constatato che il ricorso doveva essere iscritto al registro contenzioso e non al registro volontaria giurisdizione. Nondimeno, il ricorso è pervenuto presso l’organo giudicante competente, la cancelleria ha aperto la busta, ha comunicato l’errore di individuazione del registro, dopodichè la procedura è stata ripetuta e la seconda volta con esito di accettazione. Pertanto, posto che la parte ha comunque ripreso il procedimento e lo ha condotto a buon fine indirizzando il (secondo) deposito al registro corretto, il giudice per verificare la tempestività del deposito non avrebbe dovuto valorizzare la data del secondo deposito telematico (3.12.2015) eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della seconda PEC o ricevuta di avvenuta consegna del primo deposito, quello erroneamente indirizzato al registro di volontaria giurisdizione.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla corte d’appello di Milano in diversa composizione, per un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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