Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6743 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 10/03/2020), n.6743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9486-2019 proposto da:

CONSORZIO (OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VALERIA D’ILIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II N. 416, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIA DI FILIPPO;

– controricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 862/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. il Consorzio (OMISSIS) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara avverso l’ingiunzione fiscale notificata in data 22.01.2016 con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Soget spa, concessionaria della riscossione del Comune di Montesilvano, il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2008 – 2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Montesilvano e la Commissione Tributaria della Regione Abruzzo accoglieva l’appello rilevando che la notifica della cartella non è soggetta ad alcuna termine di decadenza ma deve avvenire entro il termine quinquennale di prescrizione.

5. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. Il Comune di Montesilvano si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 e art. 2948 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR applicato il termine decadenziale triennale previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all’art. 260 c.p.c., n. 3, in quanto, anche a voler ipotizzare l’applicazione del termine prescrizionale, tenendo conto della notifica della cartella avvenuta nel 2016, i giudici di appello avrebbero dovuto dichiarare la prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2008, 2009 e 2010.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo la CTR esaminato l’eccezione di illegittimità dell’ingiunzione derivata dalla violazione da parte del Regolamento Comunale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68.

2 Ritiene il Collegio che la controversia non si ponga in termini dell’immediata evidenza decisoria con specifico riferimento alla questione dell’applicabilità del termine triennale di decadenza previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, o di quello quinquennale di prescrizione.

5. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa sul ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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