Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6742 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15277/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Roma V.le Delle Milizie,

38 presso lo studio dell’avvocato Paravani Stefania, rappresentato e

difeso dall’avvocato Nanula Valentina;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12,

Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1620/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), chiede la protezione internazionale, narrando che, dopo la morte del padre, la madre ha sposato lo zio paterno e quest’ultimo si è appropriato della casa e ha fatto pressioni sul ricorrente perchè trovasse un lavoro e andasse a vivere per i fatti suoi; a questo punto il giovane ha deciso di lasciare il (OMISSIS). Il ricorso è stato respinto dalla competente Commissione e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Milano. Il richiedente ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, osservando: che sono condivisibili le motivazioni già esposte dal primo giudice, in particolare che dal racconto dell’appellante non emergono atti di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 nè elementi tali da far ritenere che il soggetto, tornato in patria possa essere esposto al rischio effettivo di subire un danno grave alla persona nei termini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; che la situazione generale del paese d’origine è in via di miglioramento posto che nel 2017 il precedente dittatore ha abbandonato il paese e si è avviato un percorso democratico, come riferiscono i rapporti di Amnesty; che quanto alla richiesta di protezione umanitaria, non sono stati dedotti particolari stati di vulnerabilità, nè integrazione lavorativa nè dai documenti in atti risultano stati patologici di rilievo.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non avere la Corte assolto al dovere di cooperazione istruttoria. Deduce il ricorrente che la Corte non ha correttamente assunto informazioni sul paese d’origine e superficialmente valutato la situazione del (OMISSIS), affermando l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata. Invece, ove avesse esaminato le informazioni tratte dal sito (OMISSIS) ed in particolare il Report 2017 della International Federation of Human Rights avrebbe appurato che il (OMISSIS) è caratterizzato da elevati livelli di conflittualità interna con una situazione politica, sociale ed economica contrassegnata da forte instabilità a causa anche della povertà che interessa la maggior parte della popolazione, causa di scontri anche violenti e di lotte tra i civili, con proteste di massa. Inoltre, il sito “(OMISSIS)” curato dalla Farnesina, aggiorna i viaggiatori sul fatto che nessun paese può essere considerato completamente esente dal rischio di terrorismo. Deduce inoltre che, da fonti affidabili, risulta che nel paese vi sono ancora criticità non rimosse nell’esercizio libertà fondamentali, e vi sono stati atti di detenzioni arbitrarie e tortura.

Il motivo è infondato.

3.1. I giudici di merito hanno escluso che emergano profili di rischio persecutorio o di danno grave individuale, ed invero nel racconto del richiedente – così come riassunto dalla Corte d’appello in sentenza – si evidenziano dei problemi familiari e contrasti con lo zio, ma non minacce o violenze. Questo accertamento non è stato sottoposto a critica nel ricorso per cassazione, che peraltro non riporta alcunchè sulla storia individuale del richiedente, se non con riferimento alla documentazione medica prodotta. Il primo motivo del ricorso è infatti volto dimostrare che se il giudice avesse esaminato le COI appropriate e pertinenti avrebbe potuto ritenere sussistente il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) cioè il rischio da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

3.2- La nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato proposta dal ricorrente tuttavia non collima affatto con quella rigorosa data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakitè C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte.

La determinazione del significato e della portata del concetto di conflitto armato va stabilita sulla base del significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di protezione internazionale (Diakitè, cit. p.27) e quindi “senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Diakitè, cit. p.35).

Ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La Corte Europea ha infatti precisato che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinchè egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (Elgafaji, cit., p. 39). Con la conseguenza, a contrario, che se il riscontro individuale, come nel caso di specie, è del tutto assente, per beneficiare della protezione ex art. 14, lett. c) è richiesto l’accertamento di un grado molto elevato di violenza indiscriminata.

La violenza indiscriminata derivante da conflitto, intesa in questi termini, è dunque cosa ben diversa dalla limitazione delle libertà individuali, dalle tensioni sociali ed economiche, dalla povertà, dalla diffusione della criminalità comune e dal rischio di attacchi terroristici, di cui riferiscono le fonti citate dal ricorrente; ed invero l’Avvocatura eccepisce che nessuna fonte internazionale rilevante ha mai ritenuto che il (OMISSIS) costituisca un luogo ove è presente violenza generalizzata rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Le criticità esposte dal ricorrente possono avere rilievo ai fini della protezione internazionale ove pertinenti ad un rischio individuale specifico, che la parte deve allegare fornendo tutti gli elementi utili a circostanziare la domanda, posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età; all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020). Ma nel caso di specie la questione del rischio individuale specifico – ex art. 7 e ex art. 14, lett. a) e b) – è stata già superata nei giudizi di merito; e peraltro, talune della criticità esposte in ricorso non sono neppure pertinenti alla storia individuale, come le dedotte limitazioni al diritto di riunirsi pacificamente e gli arresti dei militari sostenitori del regime dell’ex dittatore J..

Nè può dirsi che la Corte abbia violato il dovere di cooperazione istruttoria omettendo di assumere informazioni aggiornate e pertinenti sulle condizioni del paese di origine. La Corte ha assunto informazioni tramite consultazione dei Report di Amnesty, che riportano degli eventi 2016/2017 e descrive, in sentenza, un quadro generale non molto dissimile da quello esposto dal ricorrente: un paese da poco uscito dalla dittatura che è avviato sulla strada della democrazia, con delle criticità ancora da superare, ma non interessato da conflitto armato.

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta al violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e 1, perchè la grave violazione dei diritti fondamentali e tuttora sussistente in (OMISSIS) unitamente alle precarie condizioni di salute del ricorrente come documentate, legittima il riconoscimento della protezione umanitaria. Il giudice appello non avrebbe infatti adeguatamente valutato la situazione del (OMISSIS) in relazione alle condizioni del ricorrente.

Anche questo motivo è infondato.

La Corte, con giudizio di merito in questa sede insindacabile, ha affermato che non sussistono nè gravi ragioni di salute, nè una particolare integrazione sociale e che le criticità del paese la situazione non sono tali da comportare un rischio apprezzabile. Sulle condizioni di salute si è affermato che esse non costituiscono stati patologici di rilievo, ma non si tratta – come assume il ricorrente – di un (improprio) giudizio scientifico, bensì di un giudizio giuridico in termini di rilevanza della malattia, nel contesto di tutti gli altri elementi oggettivi e soggettivi, per configurare quella condizione di vulnerabilità che è il presupposto per il riconoscimento della protezione; vale a dire una situazione tale da porre il richiedente – in caso di rimpatrio – in una condizione di grave violazione dei suoi diritti fondamentali e in una condizione di vita al disotto dello standard della dignità umana, con condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona (Cass. n. 05358/2019, Cass. n 2558/2020). La protezione umanitaria è riconosciuta sempre su base individuale e non solo perchè nel paese di origine vi sono criticità di tipo socio politico, se esse non riguardano la situazione individuale presa in considerazione; e nel ricorso difetta la esposizione di una relazione specifica e pertinente tra le dedotte criticità del (OMISSIS) e le condizioni di salute del soggetto.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA